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Sospensione dell’attività imprenditoriale: i chiarimenti del Ministero del Lavoro

ministero-del-lavoro1Con la nota n. 19570 del 16 novembre 2015, il Ministero del Lavoro interviene fornendo ulteriori chiarimenti in merito al provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.

Sul punto, già la circolare n. 26/2015 chiariva che “oltre al pagamento delle citate somme è altresì necessaria, ai fini della revoca, la regolarizzazione delle violazioni accertate (…). In tal senso, con specifico riferimento al settore dell’edilizia, si coglie l’occasione per ricordare che, configurandosi nella quasi totalità dei casi la violazione di obblighi puniti penalmente (almeno in riferimento all’omessa sorveglianza sanitaria ed alla mancata formazione ed informazione), il personale ispettivo dovrà adottare il provvedimento di prescrizione obbligatoria relativo a tali ipotesi contravvenzionali e verificare, conseguentemente, l’ottemperanza alla prescrizione impartita”.

Nell’evidenziare come tale indicazione sia esplicitamente riferita al “settore dell’edilizia”, in cui il personale esercita sostanzialmente le proprie competenze in materia di salute e sicurezza, il Ministero del Lavoro precisa che gli adempimenti in materia di sorveglianza sanitaria, formazione e informazione rappresentano condizione per la revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale ai fini della possibilità di avvalersi del personale interessato dai predetti adempimenti.

Ne consegue che, fermo restando l’adozione della prescrizione obbligatoria, ai fini della revoca del provvedimento:

  • quanto alla sorveglianza sanitaria sarà necessaria l’effettuazione della relativa visita medica;
  • quanto agli obblighi di formazione e informazione, è invece opportuno tenere conto dell’accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 (rep. n. 221), punto 10. Qui è infatti specificato che “il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all’assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzioni“. Ne consegue che appare in linea con quanto sopra revocare un provvedimento di sospensione qualora l’attività formativa del personale da regolarizzare sia stata comunque programmata in modo tale da concludersi entro il termine di 60 giorni dall’inizio della prestazione lavorativa.

FONTE: http://www.lavorofisco.it

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