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Certificato medico. Invio solo se richiesto dall’INAIL

INAILIn caso di denuncia d’infortunio o malattia professionale, il certificato medico va trasmesso solo se espressamente richiesto dall’INAIL.

Guai seri in caso di mancato o ritardato invio del certificato medico da parte dell’Inail. In tal caso, infatti, il datore di lavoro che non soddisfa la richiesta nei termini previsti è soggetto a una sanzione di importo variabile da 1.291 a 7.747 euro (art. 53, comma 8, del D.P.R. n. 1124/1965).

A darne notizia è il Ministero del Lavoro con la nota protocollo n. 295/2015, stabilendo che il mancato o ritardato invio del certificato è paragonato alle stesse violazioni dell’obbligo di denuncia di infortunio o malattia professionale.

Denuncia telematica – A partire dal 1° luglio 2013, i datori di lavoro hanno l’obbligo di trasmettere, per via telematica all’Inail, la denuncia degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a 3 giorni entro 48 ore a decorrere dalla ricezione del certificato medico.
Sul punto, viene precisato che all’atto della denuncia d’infortunio o malattia professionale non va inviato il certificato medico, che deve essere trasmesso dal datore di lavoro solo se espressamente richiesto dall’Inail, con atto che stabilisca i termini per l’adempimento.

Sanzioni – Veniamo ora al chiarimento principale fornito dalla nota ministeriale. In particolare, un Ufficio territoriale del Ministero del Lavoro ha chiesto di sapere quale sanzione vada applicata al datore di lavoro in caso di omissione o ritardata trasmissione del certificato medico.
Presa visione del quesito posto e tenuto conto dell’evoluzione normative riguardanti l’avvio della procedura online delle denunce di infortunio e di malattia telematica, il Ministero del Welfare ha previsto che “la trasmissione del certificato medico non sia punibile in via contestuale, ma debba avvenire in un momento successivo solo dopo che l’INAIL ne abbia fatto richiesta al datore di lavoro con atto che stabilisce i termini per tale adempimento”.
Ciò detto, nulla di nuovo è stato specificato in merito all’apparato sanzionatorio, che rimane quello fissato dall’art. 53, comma 8, del D.P.R. n. 1124/1965. Pertanto, chi non ottempera o adempie tardivamente alla richiesta d’invio del certificato medico, dovrà scontare una sanzione di importo variabile tra 1.291 euro a 7.747 euro.

FONTE: fiscal-focus.info

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