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Fabbricato collabente su terreno agricolo: si deve pagare l’Ici (Imu e Tasi)?

Fabbricato collabente posto su terreno agricolo: per la Cassazione non è soggetto ad imposizione Ici (oggi Imu e Tasi), in quanto incapace di produrre reddito proprio.

Un Comune aveva eseguito un accertamento nei confronti di un’acciaieria, intimandola a pagare l’Ici (oggi Imu e Tasi) relativa all’annualità 2002.

L’azienda era proprietaria di un’area della superficie di circa 140.000 m2, comprendente:

  • terreni agricoli
  • fabbricati fatiscenti
  • opifici industriali risalenti ad un’acciaieria da tempo dismessa

La Commissione Tributaria Regionale accoglieva l’appello del Comune, ritenendo legittimo l’avviso di accertamento e liquidazione per maggiore Ici 2002 e relative sanzioni sulla porzione di area sulla quale insistevano i fabbricati fatiscenti.

I fabbricati erano iscritti in categoria catastale F/2 – ‘unità collabenti’, e privi di rendita, secondo il criterio di determinazione della base imponibile proprio delle aree edificabili.

Sulla base del PRG, adottato dal Comune, l’area aveva invece destinazione urbanistica produttiva, con possibilità di interventi di manutenzione sugli opifici industriali preesistenti.

L’acciaieria proponeva dunque ricorso per la cassazione della sentenza della CTR della Sicilia.

Sentenza Corte di Cassazione n. 17815/2017

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 17815/2017, si esprime sul ricorso proposto dall’acciaieria.

La ricorrente fonda il proprio ricorso sulla base dei seguenti motivi:

  • violazione o falsa applicazione dell’art. 2 dlgs 504/92; non è possibile attribuire la qualità di ‘area fabbricabile’ a fabbricati già esistenti, i quali, nella specie, recavano una base imponibile a fini Ici pari a ‘zero’, perché iscritti in catasto in categoria F/2 e privi di rendita
  • violazione e falsa applicazione dell’art.5, C. 6, dlgs 504/92; nel caso in esame non vi è utilizzazione edificatoria dell’area mediante opere di realizzazione, recupero o demolizione in corso, ma si tratta di fabbricati preesistenti finiti, e già regolarmente iscritti nel catasto edilizio urbano

Ricordiamo che sono soggette ad Ici soltanto le seguenti 3 tipologie di beni immobili:

  1. fabbricati
  2. aree fabbricabili
  3. terreni agricoli

I fabbricati in stato di rovina e, come tali, iscritti fin dal 1999 in categoria catastale F/2, sono quindi esclusi da tassazione.

Inoltre va precisato che il fabbricato iscritto in categoria catastale F/2 non cessa di essere tale solo perché collabente e privo di rendita; lo stato di collabenza ed improduttività di reddito, in altri termini, non fa venir meno in capo all’immobile – fino all’eventuale sua completa demolizione – la tipologia normativa dì ‘fabbricato’. La mancata imposizione ICI si giustifica per assenza di ‘base imponibile’ (valore economico pari a zero), a causa della mancata attribuzione di rendita e l’incapacità di produrre ordinariamente un reddito proprio.

Esclusa la rilevanza tassabile del fabbricato collabente, l’imposizione non può essere ‘recuperata’ dall’amministrazione comunale facendo ricorso ad una base imponibile del tutto diversa: quella attribuibile all’area di insistenza del fabbricato, in quanto quest’ultima non rientra in nessuno dei presupposti Ici, trattandosi all’evidenza di area già edificata, e dunque non di area edificabile.

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso dell’acciaieria, cassando la sentenza della CTR della Sicilia.

In definitiva, per un fabbricato collabente su un terreno agricolo non occorre pagare IMU e TASI.

FONTE: BibLus-net by ACCA – biblus.acca.it

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