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Salute e sicurezza: semplificazione prima di tutto

SicurezzaIl Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151, entrato in vigore il 24 settembre 2015, agli artt. 20 e 21 (Titolo I Capo III) rubricato “Razionalizzazione e semplificazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro” ha introdotto sostanziali modifiche al Testo Unico sulla sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008) e sugli adempimenti in materia di infortuni e malattie professionali (Dpr n. 1124/1965). In particolare, l’art. 3, co. 8 del T.U. sulla sicurezza, riferito ai lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro accessorio, è stato interamente sostituito. Nella nuova formulazione si prevede che le disposizioni di cui al citato decreto, nonché le norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, debbano essere applicate qualora la prestazione venga resa a favore di un committente imprenditore o professionista.

Conformemente alla disciplina previgente, restano esclusi dall’applicazione del decreto e dalle norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori i piccoli lavori domestici a carattere straordinario. Qualora non si rientri nelle citate ipotesi, si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 21 del D. Lgs. 81/2008, dunque quelle previste a tutela delle attività svolte dai componenti dell’impresa familiare e dai lavoratori autonomi. Analogamente, le disposizioni di cui all’art. 21 troveranno applicazione con riferimento ai soggetti che svolgono attività di volontariato in favore di associazioni di promozione sociale, associazioni sportive dilettantistiche, associazioni religiose, volontari accolti nell’ambito dei programmi internazionali di educazione non formale.

Valutazione dei rischi – Resta, invece, pressoché immutata la disciplina della valutazione dei rischi (art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008, con l’unica eccezione che, ai fini della valutazione stessa, l’INAIL, anche in collaborazione con le ASL, renda disponibili al datore di lavoro strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio. Viene inoltre stabilito che, con apposito Decreto del Ministro del Lavoro previo parere della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, saranno individuati strumenti di supporto per la valutazione dei rischi, tra i quali strumenti informatizzati, sulla base del prototipo “Oira” (piattaforma europea on line per creare strumenti di valutazione del rischio).

Servizio di prevenzione e protezione – Con riferimento al servizio di prevenzione e protezione di cui all’art. 34 del T.U. sulla sicurezza, resta ferma la possibilità riconosciuta al datore di lavoro, nelle ipotesi elencate nell’allegato 2 del D.Lgs. n. 81/2008, di svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP), di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, ad esclusione delle previsioni di cui all’ art. 31, comma 6. Tuttavia, è stata soppressa la possibilità, riconosciuta al datore di lavoro che operi nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori, di svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, qualora abbia affidato l’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione a persone interne all’azienda o all’unità produttiva o a servizi esterni.

Regime sanzionatorio – Le disposizioni che probabilmente di più hanno subito modifiche è l’impianto sanzionatorio contenuto nell’art. 55. Più precisamente, vengono individuate una serie di disposizioni la cui violazione determina il raddoppio dell’importo della sanzione, qualora la violazione si riferisca a più di 5 lavoratoriovvero una triplicazione dell’importo stesso, qualora la violazione si riferisca a più di 10 lavoratori. Più nel dettaglio, la nuova previsione si riferisce alle seguenti violazioni:

mancato invio dei lavoratori alla visita medica periodica e mancata richiesta al medico competente dell’osservanza degli obblighi previsti a suo carico. Sanzione prevista: ammenda da 2.000 a 4.000 euro:

  • mancata o inadeguata formazione del lavoratore in materia di salute e sicurezza. Sanzione prevista: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro;
  • mancata o inadeguata formazione dei dirigenti e dei preposti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Sanzione prevista: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro;
  • mancata o inadeguata formazione dei lavoratori incaricati dell’ attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza. Sanzione prevista: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro;
  • mancata o insufficiente formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Sanzione prevista: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro.

Altre semplificazioni – Notevoli modifiche hanno interessato anche il Dpr 30 giugno 1964 n. 1124, finalizzate ad una semplificazione degli adempimenti posti a carico del datore di lavoro in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali. Innanzitutto, gli elementi necessari per la determinazione del premio assicurativo saranno resi disponibili sul sito istituzionale dell’INAIL entro il 31 dicembre di ciascun anno, dunque non più comunicati al datore di lavoro dall’Istituto. Le modalità di funzionamento del servizio saranno definite dall’Istituto assicuratore con proprio provvedimento da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto.

Inoltre, viene abolito l’obbligo di trasmissione del certificato medico a carico del datore di lavoro, stabilendosi che questi, nella compilazione della denuncia telematica di infortunio, sarà tenuto esclusivamente ad indicare i riferimenti al certificato già trasmesso all’INAIL dal medico o dalle strutture sanitarie competenti.

Infine, il datore di lavoro non sarà più tenuto a dare notizia all’autorità locale di pubblica sicurezza degli infortuni occorsi, configurandosi ora tale obbligo a carico dell’INAIL, esclusivamente nelle ipotesi di infortunio mortale o con prognosi superiore a trenta giorni.

FONTE: fiscal-focus.it

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