{"id":1949,"date":"2015-04-20T08:46:29","date_gmt":"2015-04-20T06:46:29","guid":{"rendered":"http:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/?p=1949"},"modified":"2015-04-20T08:50:36","modified_gmt":"2015-04-20T06:50:36","slug":"tempo-impiegato-dal-lavoratore-per-indossare-gli-abiti-da-lavoro-si-alla-retribuzione-aggiuntiva","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/archives\/1949","title":{"rendered":"Tempo impiegato dal lavoratore per indossare gli abiti da lavoro: s\u00ec alla retribuzione aggiuntiva"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><span class=\"white-text\"><a href=\"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-content\/uploads\/2014\/03\/Sentenza.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-thumbnail wp-image-399\" src=\"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-content\/uploads\/2014\/03\/Sentenza-150x145.jpg\" alt=\"Sentenza\" width=\"150\" height=\"145\" srcset=\"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-content\/uploads\/2014\/03\/Sentenza-150x145.jpg 150w, https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-content\/uploads\/2014\/03\/Sentenza.jpg 228w\" sizes=\"auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px\" \/><\/a><\/span>Il principio secondo cui \u201c\u00e8 considerato lavoro effettivo ogni lavoro che richieda un\u2019occupazione assidua e continuativa\u201d non preclude che il tempo impiegato per indossare la divisa sia da considerarsi lavoro effettivo, e deve essere pertanto retribuito, ove tale operazione sia diretta dal datore di lavoro, il quale ne disciplina il tempo ed il luogo di esecuzione, ovvero si tratti di operazioni di carattere strettamente necessario ed obbligatorio per lo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa. Nel rapporto di lavoro si deve infatti distinguere una fase finale, che soddisfa direttamente l\u2019interesse del datore di lavoro ed una fase preparatoria, relativa a prestazioni od attivit\u00e0 accessorie e strumentali, da eseguire nell\u2019ambito della disciplina d\u2019impresa ed autonomamente esigibili dal datore di lavoro, il quale pu\u00f2 rifiutare la prestazione finale in difetto di quella preparatoria. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la <a title=\"Corte di Cassazione - Sentenza N. 7397\/2015\" href=\"http:\/\/www.lavorofisco.it\/docs\/Cassazione-sentenza-7397-2015-tempo-impiegato-dal-lavoratore-per-indossare-gli-abiti-da-lavoro-si-alla-retribuzione-aggiuntiva.pdf\" target=\"_blank\">sentenza n. 7397 del 13 aprile 2015<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>IL FATTO<\/strong><br \/>\nIl caso trae origine da una sentenza con cui la Corte d\u2019Appello di Roma, in riforma della decisione del Tribunale, ha accertato il diritto di alcuni lavoratori a percepire un compenso per il tempo impiegato quotidianamente e necessariamente per indossare gli abiti obbligatori di lavoro nonch\u00e9 per toglierseli poi a fine lavoro: il cosiddetto \u201ctempo tuta\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In particolare, la Corte territoriale ha rilevato che nella nozione di lavoro effettivo rientrava anche tutto il tempo impiegato a disposizione e nell\u2019interesse del datore di lavoro e dunque il tempo impiegato dal lavoratore per quelle operazioni strettamente indispensabili all\u2019espletamento dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa come, per l\u2019appunto, la vestizione degli abiti di lavoro.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Corte d\u2019Appello ha poi osservato che, in mancanza di elementi certi ed incontrovertibili che permettevano l\u2019esatta individuazione dei tempi quotidianamente utilizzati dai lavoratori per vestirsi e spogliarsi degli abiti da lavoro, doveva procedersi ad una liquidazione del relativo credito in via equitativa. Ha affermato che la misura indicata dai lavoratori di 20 minuti per 45 settimane lavorative era eccessiva e pertanto andava riconosciuto a favore di ciascun lavoratore la met\u00e0 dell\u2019importo da loro richiesto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la societ\u00e0 sostenendo, per quanto qui di interesse, che secondo la disciplina di legge deve intendersi per orario di lavoro quello di effettivo svolgimento delle mansioni, \u201cal netto di quello che il lavoratore impiega nello svolgimento di attivit\u00e0 preparatorie\u201d, in cui deve includersi il tempo che il lavoratore impiega per preparare se stesso e i propri strumenti allo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa. Si fa riferimento a questo fine anche alla definizione di orario di lavoro dettata dal D.Lgs. n. 66\/2003, di attuazione della disciplina comunitaria, come \u201cqualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore e nell\u2019esercizio delle sue attivit\u00e0 o delle sue funzioni\u201d, per sostenere che nella fattispecie non potrebbe ravvisarsi un esercizio delle funzioni in assenza di una effettiva prestazione. Si afferma poi che gli obblighi normativamente imposti al lavoratore (specie per il personale delle industrie alimentari) di indossare indumenti adeguati e se del caso protettivi, derivano dalla legge e non possono rientrare nell\u2019ambito delle prerogative datoriali, gravando direttamente sul lavoratore; inoltre, che le operazioni in questione non erano predeterminate oggettivamente dal datore di lavoro, perch\u00e9 il personale poteva effettuarle in un arco temporale di massima ovviamente collocato in un momento precedente l\u2019inizio dell\u2019orario di lavoro, ma sulla base di scelte del tutto personali da parte dei dipendenti. I lavoratori avevano facolt\u00e0 di accedere in azienda fino a 29 minuti prima dell\u2019inizio del turno lavorativo, e potevano impiegare a loro piacimento questo intervallo temporale, come di gestire tempi e modi della vestizione. Si tratterebbe, secondo la societ\u00e0, della cosiddetta diligenza preparatoria in cui rientrano comportamenti che esulano di fatto dalla stretta funzionalit\u00e0 del sinallagma contrattuale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE<\/strong><br \/>\nLa Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato dalla societ\u00e0. Sul punto, gli Ermellini rilevano come la giurisprudenza della Suprema Corte abbia pi\u00f9 volte affermato, in relazione alla regola fissata dal R.D.L. 5 marzo 1923, n. 692, art. 3 \u2013 secondo cui \u201c\u00e8 considerato lavoro effettivo ogni lavoro che richieda un\u2019occupazione assidua e continuativa\u201d- il principio secondo cui tale disposizione non preclude che il tempo impiegato per indossare la divisa sia da considerarsi lavoro effettivo, e debba essere pertanto retribuito, ove tale operazione sia diretta dal datore di lavoro, il quale ne disciplina il tempo ed il luogo di esecuzione, ovvero si tratti di operazioni di carattere strettamente necessario ed obbligatorio per lo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa. E\u2019 stato anche precisato che i principi cos\u00ec enunciati non possono ritenersi superati dalla disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 66\/03 (di attuazione delle direttive 93\/104\/CE e 2000\/34\/CE), il quale all\u2019art. 1, comma 2, definisce \u201corario di lavoro\u201d \u201cqualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell\u2019esercizio della sua attivit\u00e0 o delle sue funzioni\u201d; e nel sottolineare la necessit\u00e0 dell\u2019attualit\u00e0 dell\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 o della funzione lascia in buona sostanza invariati \u2013 come osservato in dottrina \u2013 i criteri ermeneutici in precedenza adottati per l\u2019integrazione di quei principi al fine di stabilire se si sia o meno in presenza di un lavoro effettivo, come tale retribuibile, stante il carattere generico della definizione test\u00e9 riportata. Criteri che riecheggiano, invero, nella stessa giurisprudenza comunitaria quando in essa si afferma che, per valutare se un certo periodo di servizio rientri o meno nella nozione di orario di lavoro, occorre stabilire se il lavoratore sia o meno obbligato ad essere fisicamente presente sul luogo di lavoro e ad essere a disposizione di quest\u2019ultimo per poter fornire immediatamente la propria opera (Corte Giust. Com. eur., 9 settembre 2003, causa C-151\/02, parr. 58 ss.).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tale orientamento (come osserva Cass. n. 19358\/2010) consente di distinguere nel rapporto di lavoro una fase finale, che soddisfa direttamente l\u2019interesse del datore di lavoro, ed una fase preparatoria, relativa a prestazioni od attivit\u00e0 accessorie e strumentali, da eseguire nell\u2019ambito della disciplina d\u2019impresa (art. 2104, comma 2, cod. civ.) ed autonomamente esigibili dal datore di lavoro, il quale ad esempio pu\u00f2 rifiutare la prestazione finale in difetto di quella preparatoria. Di conseguenza al tempo impiegato dal lavoratore per indossare gli abiti da lavoro (tempo estraneo a quello destinato alla prestazione lavorativa finale) deve corrispondere una retribuzione aggiuntiva.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel caso di specie, la Corte territoriale si \u00e8 attenuta a questi principi, avendo accertato che le operazioni di vestizione e svestizione si svolgevano nei locali aziendali prefissati e nei tempi delimitati non solo dal passaggio nel tornello azionabile con il badge e quindi dalla marcatura del successivo orologio, ma anche dal limite di 29 minuti prima dell\u2019inizio del turno, secondo obblighi e divieti sanzionati disciplinarmente, stabiliti dal datore di lavoro e riferibili all\u2019interesse aziendale, senza alcuno spazio di discrezionalit\u00e0 per i dipendenti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Da qui, dunque, l\u2019accoglimento del ricorso.<\/p>\n<div class=\"box note  \">\n<p class=\"box-inner-block\" style=\"text-align: justify;\"><i class=\"fa tie-shortcode-boxicon\"><\/i> Il principio secondo cui \u201c\u00e8 considerato lavoro effettivo ogni lavoro che richieda un\u2019occupazione assidua e continuativa\u201d non preclude che il tempo impiegato per indossare la divisa sia da considerarsi lavoro effettivo, e deve essere pertanto retribuito, ove tale operazione sia diretta dal datore di lavoro, il quale ne disciplina il tempo ed il luogo di esecuzione, ovvero si tratti di operazioni di carattere strettamente necessario ed obbligatorio per lo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa.<br \/>\nNel rapporto di lavoro si deve distinguere una fase finale, che soddisfa direttamente l\u2019interesse del datore di lavoro ed una fase preparatoria, relativa a prestazioni od attivit\u00e0 accessorie e strumentali, da eseguire nell\u2019ambito della disciplina d\u2019impresa ed autonomamente esigibili dal datore di lavoro, il quale pu\u00f2 rifiutare la prestazione finale in difetto di quella preparatoria.<\/p>\n<p class=\"box-inner-block\" style=\"text-align: justify;\"><em>FONTE: lavorofisco.it<\/em><\/p>\n<\/div>\n<div class=\"pdfprnt-buttons pdfprnt-buttons-post pdfprnt-bottom-left\"><a href=\"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1949?print=pdf\" class=\"pdfprnt-button pdfprnt-button-pdf\" target=\"_blank\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-content\/plugins\/pdf-print\/images\/pdf.png\" alt=\"image_pdf\" title=\"Visualizza PDF\" \/><\/a><a href=\"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1949?print=print\" class=\"pdfprnt-button pdfprnt-button-print\" target=\"_blank\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-content\/plugins\/pdf-print\/images\/print.png\" alt=\"image_print\" title=\"Stampa contenuto\" \/><\/a><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il principio secondo cui \u201c\u00e8 considerato lavoro effettivo ogni lavoro che richieda un\u2019occupazione assidua e continuativa\u201d non preclude che il tempo impiegato per indossare la divisa sia da considerarsi lavoro effettivo, e deve essere pertanto retribuito, ove tale operazione sia diretta dal datore di lavoro, il quale ne disciplina il tempo ed il luogo di&#8230; 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