{"id":3134,"date":"2016-01-15T09:07:57","date_gmt":"2016-01-15T08:07:57","guid":{"rendered":"http:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/?p=3134"},"modified":"2016-01-15T09:07:57","modified_gmt":"2016-01-15T08:07:57","slug":"testo-unico-sicurezza-ecco-il-dettaglio-delle-ultime-modifiche","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/archives\/3134","title":{"rendered":"Testo unico sicurezza, ecco il dettaglio delle ultime modifiche"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><strong><a href=\"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-content\/uploads\/2014\/01\/Sicurezza.jpg\" rel=\"attachment wp-att-175\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-thumbnail wp-image-175\" src=\"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-content\/uploads\/2014\/01\/Sicurezza-150x88.jpg\" alt=\"Sicurezza\" width=\"150\" height=\"88\" srcset=\"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-content\/uploads\/2014\/01\/Sicurezza-150x88.jpg 150w, https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-content\/uploads\/2014\/01\/Sicurezza-300x176.jpg 300w, https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-content\/uploads\/2014\/01\/Sicurezza.jpg 395w\" sizes=\"auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px\" \/><\/a>Testo unico sicurezza, il Cni spiega nel dettaglio il contenuto delle nuove disposizioni introdotte nel D.Lgs. 81\/2008 dal D.L.\u00a0151\/2015.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Abolito l\u2019obbligo di tenuta del registro infortuni da parte delle imprese, aumentato\u00a0l\u2019importo delle sanzioni previste per mancata o inadeguata formazione del lavoratore, del dirigente o del preposto in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, previsto l\u2019aggiornamento dei corsi per coordinatore della sicurezza in modalit\u00e0 e-learning.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Queste sono alcune delle novit\u00e0 recentemente introdotte nel testo unico sulla sicurezza e spiegate dal Cni (Consiglio nazionale degli ingegneri) nella Circolare 649 dell\u201911 gennaio 2016.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Modifiche testo unico sicurezza, l\u2019analisi del Cni<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il\u00a0D.Lgs. 151\/2015 al Capo III si occupa nello specifico di \u201c<em>razionalizzazione e semplificazione<\/em>\u201d in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ed in particolare l\u2019art. 20 elenca le modifiche apportate al D.Lgs. 81\/2008.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Di seguito si riporta l\u2019analisi effettuata dal Cni contenente tutte le modifiche al D.Lgs. 81\/2008, entrate in vigore il 24\u00a0settembre\u00a02015.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>A) Art. 3 CAMPO DI APPLICAZIONE<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La modifica \u00e8 inerente i lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro accessorio, e precisamente: \u00ab<em>Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro accessorio, le disposizioni di cui al presente decreto e le altre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori si applicano nei casi in cui la prestazione sia svolta a favore di un committente imprenditore o professionista\u2026.omissis..<\/em>\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La legge specifica successivamente che continuano ad essere esclusi dall\u2019applicazione del decreto e dalle norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori i piccoli lavori domestici a carattere straordinario. Qualora non si rientri nelle citate ipotesi, si applicheranno le disposizioni di cui all\u2019art. 21 del D.Lgs. 81\/2008, ovvero quelle previste a tutela delle attivit\u00e0 svolte dai componenti dell\u2019impresa familiare e dai lavoratori autonomi. Analogamente, le disposizioni di cui all\u2019art. 21 troveranno applicazione con riferimento ai soggetti che svolgono attivit\u00e0 di volontariato in favore di associazioni di promozione sociale, associazioni sportive dilettantistiche, associazioni religiose, volontari accolti nell\u2019ambito dei programmi internazionali di educazione non formale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>B) Art. 5 COMITATO PER L\u2019INDIRIZZO E LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE ATTIVE E PER IL COORDINAMENTO NAZIONALE DELLE ATTIVIT\u00c0 DI VIGILANZA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Viene modifica la composizione del Comitato che ha sede presso il Ministero della salute, con l\u2019obiettivo di semplificare e snellire le procedure di designazione dei membri.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Restano immutati i compiti affidati a tale Ente, chiamato a definire le politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, individuando gli obiettivi da perseguire ed elaborando una programmazione per la realizzazione degli stessi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>C) Art. 6 COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO <\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">E\u2019 stata modificata la composizione dei rappresentanti della Commissione Consultiva permanente, riducendo da 40 a 33 il numero dei componenti.\u00a0Un nuovo ingresso in Commissione \u00e8 rappresentato da 3\u00a0esperti in medicina del lavoro, igiene industriale e impiantistica industriale e da un rappresentante dell\u2019ANMIL. \u00ab<em>Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati le modalit\u00e0 e i termini per la designazione e l\u2019individuazione dei componenti<\/em>\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tra gli importanti compiti assegnati alla Commissione vengono aggiunti:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>monitoraggio dell\u2019applicazione delle procedure standardizzate della valutazione dei rischi al fine di verificare l\u2019efficacia della metodologia individuata, anche per eventuali integrazioni alla medesima<\/li>\n<li>rielaborazione entro 24 mesi dall\u2019entrata in vigore del decreto con il quale sono stati recepiti i modelli semplificati per l\u2019adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese<\/li>\n<li>elaborazione dei criteri finalizzati alla definizione del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi di cui all\u2019art.\u00a027 del D.Lgs.81\/08 \u201cSistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi\u201d<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>D) Art.12 INTERPELLO <\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Anche le Regioni e le Province autonome possono inoltrare alla Commissione Interpelli quesiti generali riguardanti la salute e sicurezza sul lavoro.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>E) Art. 28 \u2013 OGGETTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dopo il comma 3-bis viene inserito il nuovo comma: \u00ab<em>3-ter. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, l\u2019Inail, anche in collaborazione con le aziende sanitarie locali per il tramite del Coordinamento Tecnico delle Regioni e i soggetti di cui all\u2019articolo 2, comma 1, lettera ee), rende disponibili al datore di lavoro strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio. L\u2019Inail e le aziende sanitarie locali svolgono la predetta attivit\u00e0 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente<\/em>\u00bb<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>F) Art. 29 MODALIT\u00c0 DI EFFETTUAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il comma 6-quater e\u2019 sostituito dal seguente: \u00ab<em>6-quater Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi previo parere della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, sono individuati strumenti di supporto per la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17 e 28 e al presente articolo, tra i quali gli strumenti informatizzati secondo il prototipo europeo OIRA (Online Interactive Risk Assessment)<\/em>\u00bb; l\u2019OiRA \u00e8 una piattaforma informatica gratuita prodotta dall\u2019Unione Europea con l\u2019obiettivo di supportare le PMI nell\u2019ottemperare agli adempimenti inerenti la valutazione dei rischi e la redazione del relativo DVR.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sar\u00e0 introdotta in Italia a seguito di un Decreto del Ministero del Lavoro.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>G) Art. 34 SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Abrogato il comma 1-bis dell\u2019art. 34 che recitava \u00ab<em>Salvo che nei casi di cui all\u2019art. 31, comma 6, nelle imprese o unit\u00e0 produttive fino a 5\u00a0lavoratori il datore di lavoro pu\u00f2 svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonch\u00e9 di prevenzione degli incendi e di evacuazione, \u2026..omiss\u2026\u2026<\/em>\u00bb<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Viene modificato il comma 2-bis dell\u2019art. 34 \u00ab<em>il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di primo soccorso nonch\u00e9 di prevenzione incendi e di evacuazione deve frequentare gli specifici corsi formazione previsti agli articoli 45 e 46<\/em>\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pertanto il datore di lavoro potr\u00e0 svolgere direttamente i compiti di primo soccorso e antincendio anche per aziende con pi\u00f9 di 5 lavoratori, sempre con le eccezioni di cui all\u2019art. 31 c. 6 articolo 31, comma 6.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>H) Art. 53 TENUTA DELLA DOCUMENTAZIONE <\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Abolito l\u2019obbligo di tenuta del registro infortuni. Infatti al comma 6, le parole \u00ab<em>al registro infortuni<\/em>\u00bb sono soppresse.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019art. 21 del D.Lgs. 151\/2015 chiarisce poi che l\u2019abolizione dell\u2019obbligo di tenuta del registro infortuni \u00e8 a decorrere dal novantesimo giorno successivo all\u2019entrata in vigore del decreto 151\/2015, entrato in vigore il 24 settembre 2015. Dunque l\u2019abolizione sar\u00e0 effettiva dal 23 dicembre 2015.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>I) Art. 55 SANZIONI<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019impianto sanzionatorio del D.Lgs. 81\/2008 si arricchisce di nuove previsioni:\u00a0vengono individuate una serie di disposizioni la cui violazione determina il raddoppio dell\u2019importo della sanzione, qualora la violazione si riferisca a pi\u00f9 di cinque lavoratori od una triplicazione dell\u2019importo stesso, qualora la violazione si riferisca a pi\u00f9 di dieci lavoratori.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In particolare la nuova previsione si riferisce alle seguenti violazioni:<\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\">\n<li>Art. 18, comma 1, lettera g): mancato invio dei lavoratori alla visita medica periodica e mancata richiesta al medico competente dell\u2019osservanza degli obblighi previsti a suo carico. Sanzione prevista: ammenda da 2.000 a 4.000 euro (Art. 55, comma 5, lettera e)<\/li>\n<li>Art. 37, comma 1: mancata o inadeguata formazione del lavoratore in materia di salute e sicurezza. Sanzione prevista: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro (art. 55, comma 5, lettera c)<\/li>\n<li>Art. 37, comma 7: mancata o inadeguata formazione dei dirigenti e dei preposti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Sanzione prevista: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro (art. 55, comma 5, lettera c)<\/li>\n<li>Art. 37, comma 9: mancata o inadeguata formazione dei lavoratori incaricati dell\u2019attivit\u00e0 di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell\u2019emergenza. Sanzione prevista: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro (art. 55, comma 5, lettera c)<\/li>\n<li>Art. 37, comma 10: mancata od insufficiente formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Sanzione prevista: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro (art. 55, comma 5, lettera c)<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>J) Art. 69 DEFINIZIONI\u00a0(relative alle attrezzature di lavoro)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019articolo 69 elenca le definizioni relative alle attrezzature di lavoro: si aggiunge alla definizione di operatore il riferimento al datore di lavoro. Il comma 1 lettera e) diventa perci\u00f2 il lavoratore incaricato dell\u2019uso di una attrezzatura di lavoro o il datore di lavoro che ne fa uso.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>K) Art. 73 INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO (riferimento attrezzature di lavoro)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019articolo 73 viene del tutto rinnovato per legittimare l\u2019attivit\u00e0 di conduzione dei generatori di vapore e il rilascio delle abilitazioni e attestazioni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">E\u2019 inserito il seguente: \u00ab<em>Art. 73-bis (Abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore). \u2013 1. All\u2019Allegato A annesso al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, e\u2019 soppressa la voce n. 294, relativa alla legge 16 giugno 1927, n. 1132 e riprendono vigore le disposizioni del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 giugno 1927, n. 1132, nel testo vigente alla data del 24 giugno 2008. 2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono disciplinati i gradi dei certificati di abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore, i requisiti per l\u2019ammissione agli esami, le modalit\u00e0 di svolgimento delle prove e di rilascio e rinnovo dei certificati. Con il medesimo decreto \u00e8, altres\u00ec, determinata l\u2019equipollenza dei certificati e dei titoli rilasciati in base alla normativa vigente<\/em>\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>L) Art. 88 CAMPO DI APPLICAZIONE (riferimento cantieri temporanei e mobili)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ritorna il comma originario dell\u201981\/2008, inserito art. 88 \u00ab<em>g-bis) che prevede che il titolo 4 Capo 1 non si applica ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all\u2019allegato X<\/em>\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>M) Art. 98 REQUISITI PROFESSIONALI DEL COORDINATORE PER LA SICUREZZA<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Al comma 3, sono inseriti i seguenti periodi: \u00ab<em>L\u2019allegato XIV \u00e8 aggiornato con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I corsi di cui all\u2019allegato XIV, solo per il modulo giuridico (28 ore), e i corsi di aggiornamento possono svolgersi in modalit\u00e0 e-learning nel rispetto di quanto previsto dall\u2019allegato I dell\u2019Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 21 dicembre 2011 emanato per la formazione dei lavoratori ai sensi dell\u2019articolo 37, comma 2<\/em>\u00bb (al riguardo,\u00a0il Cni ha gi\u00e0 inviato una specifica nota in data 23\/11\/2015 n\u00b0 632\/XVIII Sess\/2015).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>N) art. 190 VALUTAZIONE DEL RISCHIO<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il comma 5-bis e\u2019 sostituito dal seguente: \u00ab<em>L\u2019emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti puo\u2019 essere stimata in fase preventiva facendo riferimento alle banche dati sul rumore approvate dalla Commissione consultiva permanente di cui all\u2019articolo 6, riportando la fonte documentale cui si e\u2019 fatto riferimento<\/em>\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>FONTE: \u201cBibLus-net by ACCA \u2013 <a href=\"http:\/\/biblus.acca.it\">biblus.acca.it<\/a>\u201c.<\/em><\/p>\n<div class=\"pdfprnt-buttons pdfprnt-buttons-post pdfprnt-bottom-left\"><a href=\"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3134?print=pdf\" class=\"pdfprnt-button pdfprnt-button-pdf\" target=\"_blank\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-content\/plugins\/pdf-print\/images\/pdf.png\" alt=\"image_pdf\" title=\"Visualizza PDF\" \/><\/a><a href=\"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3134?print=print\" class=\"pdfprnt-button pdfprnt-button-print\" target=\"_blank\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-content\/plugins\/pdf-print\/images\/print.png\" alt=\"image_print\" title=\"Stampa contenuto\" \/><\/a><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Testo unico sicurezza, il Cni spiega nel dettaglio il contenuto delle nuove disposizioni introdotte nel D.Lgs. 81\/2008 dal D.L.\u00a0151\/2015. Abolito l\u2019obbligo di tenuta del registro infortuni da parte delle imprese, aumentato\u00a0l\u2019importo delle sanzioni previste per mancata o inadeguata formazione del lavoratore, del dirigente o del preposto in materia di salute e sicurezza sui luoghi di&#8230; <a href=\"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/archives\/3134\">Leggi Tutto<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[13,4,1],"tags":[845,991,615,358],"class_list":["post-3134","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-edilizia","category-news","category-sicurezza-nei-luoghi-di-lavoro","tag-cni","tag-commissione-consultiva-permanente","tag-registro-infortuni","tag-sicurezza-sul-lavoro"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3134","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3134"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3134\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3135,"href":"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3134\/revisions\/3135"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3134"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3134"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3134"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}