{"id":3595,"date":"2016-05-05T08:35:12","date_gmt":"2016-05-05T06:35:12","guid":{"rendered":"http:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/?p=3595"},"modified":"2016-05-05T08:35:12","modified_gmt":"2016-05-05T06:35:12","slug":"cassazione-penale-sez-4-7-gennaio-2016-n-18200-triplice-morte-in-luogo-confinato-durante-le-operazioni-di-bonifica-responsabilita","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/archives\/3595","title":{"rendered":"Cassazione Penale, Sez. 4, 7 gennaio 2016, n. 18200 &#8211; Triplice morte in luogo confinato durante le operazioni di bonifica: responsabilit\u00e0"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\" align=\"justify\"><strong><a href=\"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-content\/uploads\/2014\/03\/Sentenza.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-thumbnail wp-image-399\" src=\"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-content\/uploads\/2014\/03\/Sentenza-150x145.jpg\" alt=\"Sentenza\" width=\"150\" height=\"145\" srcset=\"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-content\/uploads\/2014\/03\/Sentenza-150x145.jpg 150w, https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-content\/uploads\/2014\/03\/Sentenza.jpg 228w\" sizes=\"auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px\" \/><\/a>Fatto:<\/strong><br \/>\n1. Nel primo pomeriggio del 26 maggio 2009 all&#8217;interno della raffineria gestita dalla S. s.p.a. a Sarroch, L.S., B.M. e D.M., dipendenti della ditta COMESA a.r.l., alla quale erano stati commissionati &#8211; tra gli altri &#8211; lavori di bonifica dell&#8217;impianto denominato MHC1, decedevano per asfissia da ridotta concentrazione di ossigeno in ambiente confinato dopo essere entrati nel serbatoio di accumulo D106, parte integrante del predetto impianto.<br \/>\nCon la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Cagliari ha parzialmente riformato la pronuncia emessa all&#8217;esito di rito abbreviato dal Giudice dell&#8217;udienza preliminare del Tribunale di Cagliari nei confronti di S.D., G.A.M., G.G., A.A., L.F. e della S. s.p.a. La Corte territoriale, a fronte della condanna dello S.D., del G.G. e del L.F., giudicati responsabili di aver cagionato con condotte cooperanti e per colpa il triplice omicidio, ha riconosciuto ai primi due imputati l&#8217;attenuante del risarcimento del danno e quindi ridotto la pena originariamente inflitta, determinandola in un anno e otto mesi di reclusione ciascuno, ed ha confermato ogni altra statuizione e quindi integralmente la condanna del L.F., quale corresponsabile delle morti, e le assoluzioni del G.A.M., dell&#8217;A.A. e della S. s.p.a.<br \/>\nSecondo l&#8217;accertamento condotto nei gradi di merito il 13.5.2009 l&#8217;impianto MHC1 era stati fermato per operazioni di manutenzione programmata ed erano state avviate le operazioni preliminari di bonifica che, secondo l&#8217;apposito manuale denominato Istruzioni di fermata e bonifica MHC1 nov. 2007 dovevano avvenire in tre fasi: un preliminare lavaggio a caldo degli accumulatori con idrogeno, con successivo raffreddamento e depressurizzazione; un lavaggio con azoto fino a raggiungere valori degli idrocarburi presenti nell&#8217;accumulatore inferiori all&#8217;1%; una bonifica con vapore, che nell&#8217;accumulatore D106 doveva avvenire prima che esso venisse aperto e messo in comunicazione con l&#8217;atmosfera circostante, e previa ciecatura &#8211; ovvero isolamento dell&#8217;accumulatore a mezzo dischi ciechi dalla sezione di reazione e dagli scambiatori. Nel complesso, tutte le operazioni dovevano avvenire con l&#8217;accesso all&#8217;accumulatore chiuso e quindi senza immissione di azoto con il passo d&#8217;uomo del serbatoio (ovvero il passaggio che permette l&#8217;accesso al serbatoio dell&#8217;accumulatore) aperto.<br \/>\nTuttavia, a causa di un guasto meccanico il capoturno aveva disposto l&#8217;apertura dell&#8217;accumulatore gi\u00e0 in atmosfera di azoto, onde verificare la presenza di idrocarburi in misura tale da dover procedere al loro drenaggio; sicch\u00e9 il 23 maggio operai della impresa CISA avevano proceduto all&#8217;apertura del passo d&#8217;uomo ed era stata svolta la ricognizione dei fluidi idrocarburici presenti, ritenuti di quantit\u00e0 non richiedente lo spurgo. Per procedere all&#8217;apertura del passo d&#8217;uomo era stato necessario tagliare la cerniera del medesimo e rimuovere la flangia di chiusura, che era stata appoggiata a lato dell&#8217;apertura; A.F. e S.DP., su disposizione del capoturno G.B., dopo aver inserito all&#8217;interno dell&#8217;accumulatore una manichetta che flussava azoto allo scopo di mantenere inerte l&#8217;ambiente interno, avevano posto una busta di nylon a guisa di chiusura del passo d&#8217;uomo, allo scopo di mantenere l&#8217;accumulatore in pressione di azoto ed evitare l&#8217;ingresso di ossigeno, che avrebbe potuto innescare miscele esplosive o incendiarie. L&#8217;utilizzo della manichetta era stato richiesto dalla assenza in quell&#8217;accumulatore di una linea dedicata per le operazioni di bonifica.<br \/>\nChiuso nel modo indicato il passo d&#8217;uomo, i tre si erano allontanati, senza apporre alcuna segnaletica, non prevista dalle procedure, e delle operazioni eseguite era stata fatta annotazione nell&#8217;apposito programma informatico; inoltre il G.B. ne aveva riferito al capoturno entrante I.P..<br \/>\nIl 24 ed il 25 maggio erano state ultimate le operazioni di ciecatura.<br \/>\nNel pomeriggio del 26 maggio L.S. si trovava in compagnia del collega V.R.P., in attesa del caposquadra G.M., che aveva detto loro di aspettarlo per fare le verifiche sull&#8217;accumulatore D106, quando si era allontanato; dopo qualche tempo il V.R.P. aveva ipotizzato che il L.S. si fosse portato nelle vicinanze dell&#8217;accumulatore D106 ed era andato a verificare, giungendo sino al passo d&#8217;uomo, ed affacciatosi da questo aveva scorto il L.S. esanime sul fondo dell&#8217;accumulatore ed aveva invocato soccorso, facendo accorrere i colleghi G.F. e B.M.. Il V.R.P. aveva indossato una maschera antigas; il B.M. si era sporto all&#8217;interno della cisterna, mentre il G.F. gli urlava di non entrare cercando di trattenerlo per le gambe, ma senza esito; sicch\u00e9 anche il B.M. era caduto all&#8217;interno dell&#8217;accumulatore, scorto dal G.F. mentre perdeva i sensi e cadeva a terra. Richiamati dalle grida d&#8217;aiuto erano giunti anche D.M. e M.P.; dopo aver saputo dei due colleghi all&#8217;interno dell&#8217;accumulatore il D.M. aveva indossato la mascherina antigas ed era entrato all&#8217;interno, perdendo i sensi e rimanendo esanime nell&#8217;accumulatore. Solo quando A.R., responsabile del reparto sicurezza della S., era intervenuto munito di autorespiratore con le bombole di ossigeno, erano iniziate le operazioni di recupero dei corpi dei tre operai dei quali, nonostante le manovre di rianimazione praticate per circa quaranta minuti dal personale medico e paramedico della S., veniva constatato il decesso.<br \/>\n3. I giudici territoriali hanno ritenuto accertato che lo S.D., quale direttore generale della S. s.p.a. e quindi datore di lavoro, il G.G. quale dirigente della raffineria, avevano cagionato i decessi perch\u00e9 avevano omesso di fornire alla ditta appaltatrice informazioni dettagliate circa il rischio specifico &#8211; costituito dalla presenza di azoto &#8211; esistente nell&#8217;ambiente di lavoro costituito dall&#8217;accumulatore D106 [art. 26, co. 1 lett. b) d.lgs. n. 81\/2008] e circa il rischio derivante dalle interferenze fra i lavori delle diverse imprese coinvolte nella esecuzione dei lavori di bonifica e manutenzione dell&#8217;impianto MHC1, cos\u00ec mancando di coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi [art. 26, co. 2 lett. b) d.lgs. n. 81\/2008] ed inoltre avevano omesso di aggiornare il documento di valutazione dei rischi (DVR) a riguardo della diversa procedura di bonifica conseguente alla decisione di sottoporre l&#8217;accumulatore D106 a flusso d&#8217;azoto, successivamente alla sua ciecatura di isolamento e all&#8217;apertura del passo d&#8217;uomo ivi presente [art. 18, lett. z) d.lgs. n. 81\/2008], nonch\u00e9 avevano omesso di rendere identificabile la natura del contenuto della manichetta di afflusso dell&#8217;azoto introdotta nell&#8217;accumulatore e quindi i rischi derivanti dall&#8217;avvicinamento e dall&#8217;ingresso in esso (art. 227 d.lgs. n. 81\/2008) e di adottare la segnaletica di sicurezza imposta dal pericolo costituito dal flussaggio dell&#8217;azoto all&#8217;interno dell&#8217;accumulatore (art. 163 d.lgs. n. 81\/2008); mentre dal canto suo il L.F., direttore tecnico e datore di lavoro perch\u00e9 legale rappresentante della COMESA a.r.l., aveva omesso di valutare adeguatamente i rischi connessi all&#8217;ingresso dei lavoratori all&#8217;interno degli accumulatori (artt. 17 e 28 d.lgs. n. 81\/2008) e non aveva adeguatamente formato i medesimi sui rischi connessi a tale ingresso. In tale ricostruzione non veniva attribuita valenza risolutiva alla procedura di sicurezza prevista per la gestione dei rapporti tra la S. e le imprese appaltatrici, incentrata sulla procedura del cd. permesso di lavoro.<br \/>\n4. Avverso tale decisione ricorre per cassazione G.G., a mezzo dei difensori di fiducia, avv. Omissis.<br \/>\n4.1. Con un primo motivo deduce violazione di legge in relazione all&#8217;art. 43 cod. pen.<br \/>\nRileva il ricorrente che gli stessi giudici di merito convengono in merito al fatto che l&#8217;adozione della procedura del permesso di lavoro, in forza della quale non pu\u00f2 essere eseguita alcuna operazione che non sia previamente autorizzata, &#8211; procedura in linea con le best practices definite a livello internazionale nello specifico settore di operativit\u00e0 della S. s.p.a. &#8211; non \u00e9 censurabile in quanto perfettamente conforme alle norme cautelari del settore; pertanto non pu\u00f2 ritenersi motivo di addebito per colpa l&#8217;inadeguatezza o l&#8217;assenza di segnalazione, esistendo un sistema pi\u00f9 efficace, incardinato sul permesso di lavoro. N\u00e9 vale quanto asserito dalla Corte di Appello, secondo la quale il permesso di lavoro \u00e9 uno strumento di organizzazione con le societ\u00e0 appaltatrici mentre i segnali di pericolo avrebbero efficacia erga omnes, perch\u00e9 nella specie le regole prevenzionistiche da valutare sono proprio quelle inerenti al coordinamento con le appaltatrici.<br \/>\n4.2. Con il secondo motivo si reitera quanto appena rammentato e si aggiunge che il sistema dell&#8217;apposizione di segnali di pericolo \u00e9 in concreto inattuabile perch\u00e9 ne implicherebbe un numero indefinibile. N\u00e9 si comprende perch\u00e9 la segnalazione della presenza di azoto nell&#8217;accumulatore sarebbe stata pi\u00f9 efficace rispetto al L.S. del divieto di accesso all&#8217;impianto derivante dall&#8217;assenza del permesso di lavoro. N\u00e8 avrebbe senso disciplinare le modalit\u00e0 di svolgimento di un&#8217;attivit\u00e0 che \u00e8 vietata; ed anzi si tratterebbe di regole contradditorie e quindi possibile fonte di fraintendimento. Inoltre la procedura incentrata sul permesso di lavoro \u00e9 essa stessa una generale segnalazione di pericolo.<br \/>\nSi aggiunge che l&#8217;art. 163 d.lgs. n. 81\/2008 prevede l&#8217;adozione di segnalazione di pericolo solo laddove i rischi non siano altrimenti fronteggiabili tramite misure organizzative, tra le quali deve annoverarsi il permesso di lavoro. Tanto implica l&#8217;erroneit\u00e0 del giudizio che vuole commessa la violazione dell&#8217;art. 227, co. 3 d.lgs. n. 81\/2008, perch\u00e9 tale norma si applica solo nel caso in cui non vi sia la segnaletica di cui al Titolo V.<br \/>\nInoltre \u00e9 stato omesso di considerare che oltre alla procedura del permesso di lavoro erano previste riunioni di coordinamento, sicch\u00e9 non pu\u00f2 ritenersi che le informazioni fossero veicolate solo attraverso il permesso di lavoro. Si rileva, infine, che l&#8217;immissione di azoto mediante manichetta non modific\u00f2 l&#8217;ambiente dell&#8217;accumulatore, sicch\u00e9 \u00e9 errato dire che ci\u00f2 determin\u00f2 un aumento del rischio.<br \/>\n4.3. Ulteriore censura mossa dagli esponenti asserisce che i giudici di merito hanno &#8220;forgiato delle regole prevenzionistiche sulla base di una valutazione ex post dell&#8217;accaduto&#8221;. In realt\u00e0, la particolarit\u00e0 dell&#8217;evento non poteva essere prevista ex ante e quindi non poteva essere fronteggiata con regole prevenzionistiche.<br \/>\n4.4. Si assume che anche a ritenere l&#8217;omesso aggiornamento dei sistemi di prevenzione in relazione alla consuetudine dei capiturno di discostarsi dalle procedure standard, esso non avrebbe alcun legame con l&#8217;evento verificatosi, determinato dalla imprevedibile violazione del divieto di accesso all&#8217;accumulatore non essendo stato rilasciato il permesso di lavoro. Si afferma, poi, che ai fini della valutazione dell&#8217;evitabilit\u00e0 dell&#8217;evento, non assume alcun rilievo che il passo d&#8217;uomo fosse chiuso con una busta di nylon piuttosto che con il coperchio in metallo; e ci\u00f2 perch\u00e9 &#8211; come d\u00e0 atto anche la Corte di Appello &#8211; entrambi avevano solo la funzione di chiudere a tenuta stagna l&#8217;accumulatore e non quello di interdire l&#8217;accesso di persone. Inoltre, anche la presenza della busta segnalava che le operazioni erano in corso e che quindi l&#8217;ambiente interno non era adeguatamente ossigenato. Pertanto, anche a ritenere le violazioni contestate, l&#8217;evento verificatosi non rappresenta una concretizzazione del relativo rischio.<br \/>\n4.5. Gli esponenti affermano che l&#8217;imputato ha posto in essere quanto pu\u00f2 pretendersi dall&#8217;agente modello di riferimento &#8211; come dimostra l&#8217;assenza di addebiti circa le misure di sicurezza adottate dalla S. &#8211; e che non \u00e9 esigibile il controllo da parte del direttore su ciascun lavoratore.<br \/>\n4.6. Viene censurato che la Corte di Appello abbia fatto erronea applicazione degli artt. 40, 41 e 43 cod. pen. risultando abnorme il comportamento tenuto dalle vittime; quanto al L.S., in rapporto alla estrema deviazione dalle procedure previste, per di pi\u00f9 non sostenuta da una qualche motivazione attinente l&#8217;attivit\u00e0 lavorativa; quanto al B.M. ed al D.M., il relazione alla derivazione del loro comportamento da quello abnorme del L.S. ed altres\u00ec dalla deviazione dalle regole cautelari che disciplinano anche l&#8217;attivit\u00e0 di soccorso, alla quale peraltro non erano abilitati. Inoltre il pericolo di morte era ben avvertito da tutti, tanto che i colleghi presenti provarono pi\u00f9 volte a non farli entrare nell&#8217;accumulatore. Si evoca, al riguardo, la categoria della colpa cd. per assunzione. In ogni caso eventuali carenze organizzative o di formazione in punto di soccorso sarebbero da ascrivere esclusivamente alla COMESA, come previsto dal DVR. Il comportamento alternativo lecito non avrebbe impedito l&#8217;evento.<br \/>\n4.7. Si deduce, infine, la violazione degli artt. 185 cod. pen. e dell&#8217;art. 2043 c.c. perch\u00e9 la Corte di Appello ha confermato l&#8217;ammissibilit\u00e0 della costituzione della parte civile della FIOM e della CGIL nonostante non sia stato provata l&#8217;ingiustizia del danno lamentato dalle stesse. Affermano gli esponenti che la perdita di credibilit\u00e0 e la lesione dell&#8217;Immagine delle organizzazioni sindacali possono non essere conseguenza diretta del reato perch\u00e9 dipendenti proprio dall&#8217;inefficienza dell&#8217;organizzazione sindacale.<br \/>\n5. Ricorre per cassazione S.D., con atto sottoscritto dal difensore, avv. Omissis.<br \/>\n5.1. Si deduce violazione degli artt. 27, co. 1 Cost., 2, co. 1 lett. b) d.lgs. n. 81\/2008, 40, co. 2 cod. pen. e vizio motivazionale, per aver la Corte di Appello ritenuto sussistente la qualit\u00e0 di garante dell&#8217;imputato, siccome datore di lavoro, sulla scorta di una erronea applicazione del principio di effettivit\u00e0, che l&#8217;esponente deriva dall&#8217;art. 2, co. 1 lett. b) d.lgs. n. 81\/2008. Questo, si\u00a0 puntualizza nel ricorso, impone di attribuire la posizione datoriale a colui che esercita i poteri decisionali e di spesa il cui esercizio \u00e9 necessario ma anche sufficiente ad evitare il verificarsi dell&#8217;evento che si \u00e9 realizzato: &#8220;l&#8217;Identificazione della persona fisica in capo alla quale &#8230; (deve) ritenersi costituita la posizione di garanzia che la legge attribuisce al cd. datore di lavoro si snoda attraverso i seguenti passaggi cruciali: (i) in primo luogo, occorre definire quale evento concreto &#8211; e quale dinamica &#8211; si sia storicamente verificata; (ii) in secondo luogo, bisogna identificare l&#8217;esercizio di quale potere avrebbe effettivamente impedito il verificarsi di quell&#8217;evento; (iii) infine, si tratta di individuare la figura aziendale titolare dei poteri che, in tale determinata situazione concreta ed in relazione all&#8217;evento occorso nel caso di specie, avrebbe impedito il verificarsi dell&#8217;evento stesso, in virt\u00f9 della titolarit\u00e0 di poteri decisionali e di spesa idonei a conferirle la responsabilit\u00e0 dell&#8217;azienda o di una sua unit\u00e0 produttiva, qualora si tratti di aziende di grandi dimensioni e con un&#8217;articolata partizione interna di ruoli e funzioni&#8221;<br \/>\nAd avviso dell&#8217;esponente, la Corte di Appello \u00e9 incorsa nella citata violazione di legge perch\u00e9 ha individuato, oltre al G.G., direttore dello stabilimento di Sarroch, anche nello S.D. il datore di lavoro sulla scorta di poteri irrilevanti ai fini della individuazione del garante primario con riferimento alla specifica unit\u00e0 produttiva e discostandosi dal principio di effettivit\u00e0, perch\u00e9 attribuisce valenza a dati meramente formali, quali l&#8217;avere il G.G. poteri di spesa limitati a 100.000 euro per operazione e il dover essere questi autorizzato specificamente in materia antinfortunistica a stipulare i relativi contratti chiedendo alle superiori funzioni aziendali i mezzi finanziari in caso di necessit\u00e0 eccedenti il predetto valore. Rimarca l&#8217;esponente che il limite di spesa concerneva la singola operazione ma che non vi era un tetto complessivo, sicch\u00e9 il G.G. era in grado di gestire in autonomia la singola unit\u00e0 produttiva; d&#8217;altronde il ricorso all&#8217;autorizzazione delle funzioni superiori era soltanto un&#8217;ipotesi, non verificatasi n\u00e9 rilevante rispetto al caso concreto verificatosi, nel quale &#8220;la dinamica in ipotesi costituente l&#8217;antecedente causale dell&#8217;evento \u00e9 pacificamente confinata entro il perimetro dei poteri organizzativi e decisionali costituiti mediante procura in capo al direttore dello stabilimento&#8221;. Si contesta, poi, che lo S.D. si fosse ingerito nell&#8217;organizzazione del sistema di sicurezza del lavoro criticando l&#8217;interpretazione che la Corte di Appello ha dato del fatto che le procedure di sicurezza erano state adottate a doppia firma e che il coordinatore per la sicurezza fosse stato nominato nell&#8217;ambito del vincolo discendente dalla convenzione con il professionista stipulata dallo S.D.. In ogni caso, si conclude, l&#8217;ipotetica ingerenza non si sarebbe esercitata in occasione dei lavori nel corso dei quali si \u00e9 verificato il gravissimo sinistro che occupa.<br \/>\n6. Con separato atto, a firma dell&#8217;avv. Omissis, si propone ricorso ancora nell&#8217;interesse dello S.D..<br \/>\n6.1. Con un primo motivo si deduce violazione di legge per l&#8217;erronea applicazione degli artt. 40 e 43, co. 3 cod. pen. nonch\u00e9 vizio motivazionale.<br \/>\nAd avviso dell&#8217;esponente i dati fattuali depongono per l&#8217;avvenuta informazione dei lavoratori in merito al rischio di asfissia, nel quale \u00e9 quello connesso alla presenza di azoto all&#8217;interno dell&#8217;accumulatore; l&#8217;assenza del permesso di lavoro, la prescrizione impartita al L.S. dal D.M. di attenderlo, la consapevolezza del primo che l&#8217;apertura del passo d&#8217;uomo poteva essere funzionale alla aerazione dell&#8217;apparecchiatura anche mediante aria compressa, sono elementi che dimostrano che il L.S. non volle tener conto del divieto di accesso e che con imprudenza gravissima e pi\u00f9 che cosciente aveva vanificato i plurimi presidi di sicurezza approntati nello stabilimento.<br \/>\nContesta il ricorrente che sia stata provata l&#8217;esistenza di una prassi derogatoria a quella prevista nel DVR, ovvero mancante della fase della bonifica con vapore, citando a conforto quanto al riguardo scritto dal primo giudice; e critica che la Corte di Appello abbia ritenuto non imprevedibili i guasti del dreno e della flangia, senza considerare la concomitanza dei guasti, da ritenersi imprevedibile.<br \/>\nIl datore di lavoro aveva adottato plurimi presidi di sicurezza sicch\u00e9, in presenza di inconvenienti, erano le maestranze nel corso delle riunioni giornaliere a dover assumere le decisioni necessarie o attendere che il datore di lavoro fosse reso partecipe delle criticit\u00e0 insorte.<br \/>\nNel concreto era avvenuto proprio che il D.M. aveva impartito ai lavoratori l&#8217;ordine di non recarsi presso l&#8217;accumulatore; la Corte di Appello ha &#8220;travisato tout court quanto \u00e9 emerso dagli atti&#8221;.<br \/>\nAd avviso dell&#8217;esponente non \u00e9 sostenibile che il DUVRI abbisognasse di aggiornamento o di modifica. Facendo riferimento agli artt. 18 e 29 d.lgs. n. 81\/2008 si afferma che non ricorrevano le premesse normative per la modifica del DVR e del DUVRI, che peraltro il Tribunale aveva ritenuto completo.<br \/>\nLa mancanza di cartelli segnaletici dipese dagli imprevisti verificatisi e non \u00e9 possibile affermare che ove presenti il tragico evento non si sarebbe realizzato. Peraltro, ai sensi dell&#8217;art. 163 d.lgs. n. 81\/2008, non occorreva apporre la segnaletica.<br \/>\nIn conclusione, si sostiene che l&#8217;esistenza del nesso causale sia stata affermata senza tener conto delle circostanze del caso; tra le quali l&#8217;esponente evidenzia la volont\u00e0 che anim\u00f2 la condotta dei soccorritori del L.S., finendo anche loro per soccombere.<br \/>\nInfine, si critica la ritenuta insufficienza dell&#8217;imposto divieto di accesso.<br \/>\n7. Il 30 ed il 31.12.2015 sono pervenuti distinti atti di revoca della costituzione della parte civile CGIL Regionale della Sardegna e della FIOM CGIL.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"justify\"><strong>Diritto:<\/strong><br \/>\n8. I ricorsi sono infondati.<br \/>\n9. Per ragioni di miglior intelligenza della presente decisione appare opportuno prendere le mosse dal ricorso proposto nell&#8217;interesse dello S.D..<br \/>\n9.1. Quanto al ricorso a firma dell&#8217;avv. Omissis, l&#8217;esponente assume una posizione di principio, per la quale la posizione di garanzia andrebbe definita alla luce della misura che si sarebbe dovuta adottare e che adottata avrebbe evitato il sinistro; siffatta tesi \u00e8 errata, perch\u00e9 confonde il piano dell&#8217;identificazione della posizione di garanzia (in una dimensione per cos\u00ec dire &#8216;statica&#8217;) con quello dell&#8217;individuazione della condotta cautelare che si sarebbe dovuta tenere (dimensione &#8216;dinamica&#8217; della responsabilit\u00e0 colposa). Per quanto le due operazioni possano avere punti di contatto (come hanno punti di contatto l&#8217;obbligo di diligenza e la diligenza doverosa), si tratta di piani distinti. Alla ricerca della posizione datoriale va identificato chi sia munito dei poteri qualificanti, ai sensi dell&#8217;art. 2 lett. b) <a href=\"http:\/\/olympus.uniurb.it\/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=2213:dlgs-8108-coordinato-con-il-dlgs-10609-a-cura-della-redazione-di-olympus&amp;catid=5:normativa-italiana&amp;Itemid=59\"> d.lgs. n. 81\/2008<\/a>; operazione che prescinde totalmente dall&#8217;evento concretamente determinatosi, dovendosi guardare alla relazione tra poteri e plesso organizzativo, nel senso che va ricercato chi sia munito dei poteri di &#8216;governo&#8217; del plesso in questione, secondo i dettami della disposizione test\u00e9 menzionata.<br \/>\nAllorquando l&#8217;evento illecito si verifica concretamente, imposto dalla necessit\u00e0 dell&#8217;accertamento penale che ipotizza una responsabilit\u00e0 colposa, inizia a dipanarsi un percorso a ritroso che da quello conduce alla misura cautelare non osservata che, ove adottata, sarebbe valsa ad evitarlo; e quindi all&#8217;accertamento dell&#8217;inerenza di quella regola all&#8217;area di rischio governata da questo o da quel garante. Per esemplificare: nel caso in cui un lavoratore precipiti al suolo perch\u00e9 privo di cintura di sicurezza andr\u00e0 accertato se non ne fosse stato dotato o se, avendole, ed essendo stato adeguatamente formato ed informato intorno all&#8217;uso della stessa, non l&#8217;avesse indossata. In un caso risulta violata la regola che impone di dotare il lavoratore della cintura; regola che rimanda al datore di lavoro. Nel secondo ad esser violata \u00e9 la regola che impone di vigilare sull&#8217;effettivo uso dei dispositivi di sicurezza posti a disposizione dal datore di lavoro; regola che chiama in causa il preposto. Ma chi debba essere identificato come datore di lavoro non dipende dal fatto che nella vicenda concreta a dover essere osservata era la prescrizione, indirizzata al datore di lavoro, di fornire la cintura di sicurezza; bens\u00ec dalla titolarit\u00e0 dei poteri di cui al menzionato art. 2 lett. b) d.lgs. n. 81\/2008.<br \/>\nNon \u00e9 quindi motivo di esclusione della posizione datoriale rispetto all&#8217;unit\u00e0 organizzativa di Sarroch in capo allo S.D. il fatto che egli avesse poteri decisionali meramente integrativi, e che la loro attivazione non fosse richiesta dalle misure mancate nel caso di specie. Quel che rileva \u00e9 che egli avesse poteri decisionali e di spesa in grado di ricondurre a s\u00e9 le scelte organizzative e gli assetti di quella unit\u00e0, sia pure per quelli di maggior impegno finanziario.<br \/>\nPeraltro, nel caso che occupa l&#8217;affermazione di principio che si \u00e9 discussa viene calata in una ricostruzione priva di fondamento, ovvero che &#8220;la dinamica in ipotesi costituente l&#8217;antecedente causale dell&#8217;evento \u00e9 pacificamente confinata entro il perimetro dei poteri organizzativi e decisionali costituiti mediante procura in capo al direttore dello stabilimento&#8221;. Ben diversamente, la Corte di Appello ha identificato quale antecedente causale dei tragici eventi l&#8217;omesso adempimento di un obbligo datoriale, quale quello dell&#8217;aggiornamento dei documenti di valutazione del rischio; aggiornamento imposto dalla esistenza di un potere discrezionale dei capi turno di scostarsi dalle prefissate procedure di bonifica e, nello specifico, dalla circostanza che la bonifica &#8211; mediante insufflaggio di azoto &#8211; dell&#8217;accumulatore D106 era stata eseguita con il coperchio del serbatoio aperto e non imbullonato (cfr. pg. 30 e 31, 33-38 della sentenza). In termini ancor pi\u00f9 netti la Corte di Appello ha affermato che la valutazione del rischio era stata manchevole della considerazione del rischio di guasto a componenti dell&#8217;accumulatore quali il dreno di fondo e la cerniera di sostegno della flangia del passo d&#8217;uomo, sicch\u00e9 era rimasto rimesso ai capi turno l&#8217;adozione delle soluzioni ritenute pi\u00f9 appropriate; come quella di insufflare l&#8217;azoto nonostante l&#8217;apertura dell&#8217;accumulatore. Per le medesime ragioni sarebbe stata dovuta &#8211; ed era mancata &#8211; la comunicazione all&#8217;impresa appaltatrice, anche in considerazione del fatto che essa non riceveva alcuna informazione sui lavori compiuti dagli operatori S. fino a quando non fosse stato rilasciato loro il permesso di lavoro. Comunicazione che incombeva ancora una volta al datore di lavoro- committente.<br \/>\nSicch\u00e9, il ricorso fa mostra di pretermettere il contenuto dell&#8217;ascrizione, quando focalizza l&#8217;attenzione sulla mancata apposizione delle segnaletica, che \u00e9 solo una delle condotte attribuite agli imputati.<br \/>\nMentre correttamente la Corte di Appello, una volta rinvenute inadempienze che chiamano in causa la figura datoriale, si \u00e9 interrogata in merito alla riconducibilit\u00e0 ad essa della persona dello S.D., alla luce della dotazione di poteri fatta in favore del G.G.. E, con motivazione immune da censure, che tiene conto dei dati probatori disponibili, ha ritenuto che in capo allo S.D. fossero stati riservati ampi poteri decisionali e di spesa in materia antinfortunistica, anche rispetto alla raffineria di Sarroch, e che anzi egli si fosse anche concretamente ingerito nell&#8217;organizzazione del sistema della sicurezza sul lavoro di tutta la societ\u00e0 ivi compresa la sede di Sarroch (pg. 57-58 della sentenza; la censura mossa al riguardo dall&#8217;esponente si muove sul piano della inammissibile prospettazione di ricostruzione alternativa dei fatti). Cos\u00ec manifestando di aver mantenuto per s\u00e9 i poteri concernenti le scelte strutturali aziendali.<br \/>\nResta da rimarcare la incongrua (alla luce di quanto sin qui esposto) evocazione del principio di effettivit\u00e0 (art. 299 d.lgs. n. 81\/08), il quale impegna a riferire l&#8217;obbligo giuridico non solo a chi ha una qualifica formale ma anche a chi esercita concretamente il ruolo. In forza dell&#8217;art. 299, le posizioni di garanzia gravano infatti su colui che, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti al datore di lavoro e ad altri garanti ivi indicati. Peraltro, nel caso che occupa la Corte di Appello ha spiegato come il potere datoriale fosse stato concretamente esercitato da parte dello S.D. (previsione della doppia firma e convenzione per la nomina di coordinatore per la sicurezza).<br \/>\n9.2. I motivi esposti con il ricorso a firma dell&#8217;avv. Omissis sono parimenti infondati. Invero, la pi\u00f9 parte di essi risultano inammissibili, perch\u00e9 non \u00e9 consentito con il ricorso per cassazione introdurre una ricostruzione dei fatti, alternativa a quella fatta propria dai giudici di merito, perch\u00e9 ritenuta maggiormente persuasiva, senza rivolgere specifiche critiche all&#8217;impianto argomentativo edificato dal provvedimento impugnato.<br \/>\nVale ricordare che compito di questa Corte non \u00e8 quello di ripetere l\u2019esperienza conoscitiva del Giudice di merito, bens\u00ec quello di verificare se il ricorrente sia riuscito a dimostrare, in questa sede di legittimit\u00e0, l\u2019incompiutezza strutturale della motivazione della Corte di merito; incompiutezza che derivi dalla presenza di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realt\u00e0 degli appartenenti alla collettivit\u00e0, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro ovvero dal non aver il decidente tenuto presente fatti decisivi, di rilievo dirompente dell\u2019equilibrio della decisione impugnata, oppure dall&#8217;aver assunto dati inconciliabili con &#8220;atti del processo&#8221;, specificamente indicati dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l\u2019intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilit\u00e0 cosi da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione (Cass. Sez. 2, n. 13994 del 23\/03\/2006, P.M. in proc. Napoli, Rv. 233460; Cass. Sez. 1, n. 20370 del 20\/04\/2006, Simonetti ed altri, Rv. 233778; Cass. Sez. 2, n. 19584 del 05\/05\/2006, Capri ed altri, Rv. 233775; Cass. Sez. 6, n. 38698 del 26\/09\/2006, imp. Moschetti ed altri, Rv. 234989).<br \/>\nQuanto sin qui esposto permette di superare senza particolare discussione i rilievi che pretendono di veder avallato il giudizio dell&#8217;avvenuta dimostrazione che i lavoratori erano stati informati del rischio di asfissia, della imprevedibilit\u00e0 dei guasti perch\u00e9 concomitanti, dell&#8217;adozione di adeguate misure di sicurezza.<br \/>\nAppaiono invece aspecifiche le considerazioni svolte a riguardo del comportamento del L.S., che avrebbe tenuto un comportamento gravemente imperito, tale da non permettere di affermare che, ove esistente un&#8217;idonea segnaletica, questa avrebbe impedito il verificarsi dell&#8217;evento; ed altrettanto deve affermarsi per i rilievi che prendono le mosse dalla valutazione delle condotte del B.M. e del D.M..<br \/>\nSi tratta di considerazioni che non tengono conto di quanto gi\u00e0 osservato dalla Corte di Appello, in replica ad analogo motivo di appello (cfr. pg. 46 e 47 della sentenza impugnata). La consolidata giurisprudenza di questa Corte insegna che \u00e8 inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni gi\u00e0 esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell&#8217;Impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09\/02\/2012 &#8211; dep. 16\/05\/2012, Pezzo, Rv. 253849).<br \/>\nPer altro verso l&#8217;esponente muove una censura infondata ai giudici distrettuali, che proprio come il primo giudice hanno ritenuto &#8211; non gi\u00e0 provata l&#8217;esistenza di una prassi derogatoria a quella prevista nel DVR, ma &#8211; dimostrata la sussistenza di un potere di scelta lasciato agli operatori, che si era tradotto nell&#8217;esecuzione del sufflaggio di azoto con l&#8217;accumulatore aperto.<br \/>\nE affermare che in presenza di inconvenienti erano le maestranze nel corso delle riunioni giornaliere a dover assumere le decisioni necessarie o attendere che il datore di lavoro fosse reso partecipe delle criticit\u00e0 insorte sta proprio a dimostrare la fondatezza dell&#8217;assunto della Corte di Appello, del porsi, a monte dell&#8217;intera vicenda, l&#8217;assenza di una corretta analisi dei rischi.<br \/>\nIn merito ai presupposti dell&#8217;obbligo di aggiornamento dei documenti di valutazione dei rischi, giova rammentare che l&#8217;art. 18, lett. z) del d.lgs. n. 81\/08 dispone che il datore di lavoro deve &#8220;aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione&#8221;; mentre l&#8217;art. 29, co. 3 del medesimo testo prescrive che &#8220;La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalit\u00e0 di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessit\u00e0. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalit\u00e0 di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali&#8221;.<br \/>\nBen diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, l&#8217;aggiornamento dei documenti di valutazione \u00e9 imposto quando si verificano mutamenti organizzativi o produttivi che hanno ricadute (rilevanza e significativit\u00e0 appaiono qui concetti sovrapponibili) sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori. La normativa non richiede che si tratti di ricadute di particolare importanza; come ben affermato dalla Corte di Appello, \u00e9 sufficiente che si sia determinato un aumento del rischio perch\u00e9 si imponga un aggiornamento dell&#8217;analisi del rischio.<br \/>\nLe restanti doglianze sono comuni ad alcune di quelle avanzate dal G.G.; troveranno quindi risposta in quanto ci si avvia ad esporre.<br \/>\n10.1. Con riferimento all&#8217;impugnazione proposta dal G.G., va in primo luogo osservato, in relazione alla prima delle censure avanzate, che essa sottende l&#8217;assunto secondo il quale, adottata la procedura del permesso di lavoro quale misura procedurale funzionale a gestire il rischio interferenziale, sarebbero confinate nell&#8217;irrilevanza le altre misure, previste dall&#8217;ordinamento prevenzionistico, che hanno quale scopo quello di eliminare o ridurre rischi sui quali &#8216;impattano&#8217; quelle misure procedurali. Si tratta di una tesi non condivisibile, che pu\u00f2 essere analizzata sotto diverse angolazioni.<br \/>\nPer un primo aspetto, essa chiama alla considerazione della relazione tra rischio interferenziale e altri rischi presenti nell&#8217;ambiente di lavoro. Il rischio interferenziale \u00e9 quello che nasce proprio per il coinvolgimento nelle procedure di lavoro di diversi plessi organizzativi; se ne potrebbe parlare come di una specie del pi\u00f9 ampio genus del rischio da organizzazione del lavoro, a sua volta affiancato da altri tipi di rischi, come quello meccanico (connesso all&#8217;uso di macchine), quello fisico (connesso all&#8217;esposizione agli agenti fisici di cui all&#8217;art. 180, co. 1 d.lgs. n. 81\/2008), quello biologico (connesso all&#8217;esposizione agli agenti biologici di cui all&#8217;art. 267 d.lgs., n. 81\/2008) e cos\u00ec seguitando. La presenza di un rischio interferenziale, lungi dal negare o inglobare i rischi specifici presenti nell&#8217;ambiente di lavoro anche in assenza del concorso di pi\u00f9 organizzazioni, impone di prenderli in considerazione anche nella peculiare prospettiva, come dimostra la previsione dell&#8217;art. 26 d.lgs. n. 81\/2008, per la quale il datore di lavoro committente fornisce alle imprese appaltatrici e ai lavoratori autonomi &#8220;dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell&#8217;ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alle proprie attivit\u00e0&#8221;. Quindi il rischio interferenziale &#8216;convive&#8217; con gli altri rischi lavorativi; e le misure che fronteggiano il primo coesistono con quelle che si indirizzano ai secondi.<br \/>\nSotto una diversa prospettiva, che guarda alla relazione tra regole cautelari previste dalle fonti primarie e sub-primarie e regole cautelari individuate dallo stesso datore di lavoro nell&#8217;ambito di quell&#8217;attivit\u00e0 di autonormazione che trova la sua pi\u00f9 evidente espressione del documento di valutazione dei rischi, pu\u00f2 considerarsi che nella materia prevenzionistica (ma non solo), le regole cautelari che devono trovare applicazione sono quelle che valgono a fronteggiare il rischio lavorativo prevedibile ed evitabile; vale anche in quest&#8217;ambito il pi\u00f9 generale principio per il quale la regola cautelare fonda la propria cogenza sulla propria efficacia. Sicch\u00e9, solo la sicura inefficacia delle regole cautelari previste dalle fonti statuali, primarie o secondarie, pu\u00f2 condurre ad escludere che esse fondino un giudizio di responsabilit\u00e0 per l&#8217;evento realizzatosi (ma resta ferma la rilevanza della violazione ove dia corpo ad una contravvenzione o ad un illecito amministrativo) nel caso che non se ne sia fatta applicazione.<br \/>\nQueste ovvie considerazioni permettono di concludere rapidamente sul punto: ai fini della responsabilit\u00e0 in caso di infortunio o malattia, la predisposizione da parte del datore di lavoro committente di misure atte alla gestione del rischio interferenziale non esclude la necessit\u00e0 di adottare le misure previste per i diversi rischi specifici, a meno che non si tratti di provvidenze non compatibili. Il principio pu\u00f2 essere formulato anche nei termini seguenti: &#8220;ai fini della responsabilit\u00e0 penale per l&#8217;infortunio sul lavoro o la malattia professionale, la individuazione di misure di prevenzione operata dal datore di lavoro nell&#8217;ambito dell&#8217;attivit\u00e0 di autonormazione prevista dal d.lgs. n. 81\/2008 &#8211; in particolare di quella cui rimanda l&#8217;art. 26, co. 2 d.lgs. n. 81\/2008 &#8211; non esclude la cogenza delle misure previste dalla normativa statuale, a meno che queste non risultino &#8211; non solo inefficaci ma &#8211; dannose ai fini della messa in sicurezza dell&#8217;ambiente di lavoro&#8221;<br \/>\nVa quindi negato che in ragione della prevista procedura del permesso di lavoro &#8211; la quale mirava ad escludere che dipendenti delle ditte appaltatrici giungessero a contatto con l&#8217;accumulatore prima che la committenza avesse accertato la sussistenza di condizioni di lavoro sicure &#8211; potesse legittimare l&#8217;inosservanza di prescrizioni prevenzionistiche, quali quelle della segnalazione della presenza di azoto all&#8217;interno dell&#8217;accumulatore, poste a governo del rischio specifico connesso al particolare agente fisico. D&#8217;altro canto, \u00e9 agevole comprendere che la segnaletica si imponeva a garanzia di qualsiasi soggetto, dipendente del committente come di altri, fosse intenzionato ad entrare nell&#8217;accumulatore.<br \/>\nVa anche aggiunto che la censura in esame non si indirizza anche agli ulteriori profili di colpa pure evidenziati dalla Corte di Appello. Sicch\u00e9 essa risulterebbe in ogni caso non decisiva.<br \/>\n10.2. Quanto appena puntualizzato instrada anche verso l&#8217;esame del secondo motivo. Ancora una volta, il punto di vista svelato dalla prospettazione del ricorrente \u00e9 quello di chi considera la procedura del permesso di lavoro misura che esautora quella prevista in materia di segnaletica; e questa volta perch\u00e9 valendo essa come misura &#8216;collettiva&#8217; la stessa disposizione di legge (l&#8217;art. 163) ne sancisce la prevalenza. Non si coglie, per\u00f2, che l&#8217;art. 163 si rivolge a tutti i possibili soggetti esposti al rischio (nella specie da agente fisico) e non solo a quelli delle ditte appaltatrici; coloro che non risultavano interessati alla procedura del permesso di lavoro non avrebbero certo potuto giovarsi di questa ed \u00e9 rispetto ad essi che si imponeva comunque l&#8217;apposizione della segnaletica. Ci\u00f2 svela la conseguente infondatezza della affermazione di una erronea applicazione dell&#8217;art. 227, co. 3 d.lgs. n. 81\/2008.<br \/>\nPer le stesse ragioni non coglie il segno il rilievo che rimarca la contraddittoriet\u00e0 tra l&#8217;imposizione di un divieto e la prescrizione di regole per lo svolgimento dell&#8217;attivit\u00e0 vietata; nel caso che occupa l&#8217;uno e l&#8217;altra si proiettano su ambiti soggettivi non coincidenti.<br \/>\nQuanto alla concreta inefficacia della segnalazione &#8211; desunta dalla manifestata inefficacia della procedura del permesso di lavoro &#8211; la questione attiene al profilo della causalit\u00e0 della colpa, venendo negata in definitiva la valenza impeditiva del comportamento alternativo lecito. Se ne parler\u00e0 pi\u00f9 avanti.<br \/>\n10.3. Nel resto il ricorso opera una critica alla sentenza impugnata che ripropone le censure che, mosse dall&#8217;appellante S.D., hanno gi\u00e0 trovato risposta ad opera della Corte di Appello. Tali repliche non sono considerate dal ricorrente. In particolare, per quanto attiene alla ritenuta omessa considerazione delle riunioni di coordinamento, quale momento di socializzazione delle informazioni agli operatori delle ditte appaltatrici, a pg. 39 e s. la Corte di Appello spiega &#8211; richiamandosi adesivamente a quanto scritto dal g.u.p. &#8211; che nelle riunioni di coordinamento che avevano preceduto l&#8217;evento non era stata fornita alcuna informazione sull&#8217;apertura del passo d&#8217;uomo, sulla sua chiusura provvisoria e sull&#8217;insufflaggio di azoto; e ci\u00f2 per ragioni &#8216;strutturali&#8217;, ovvero proprio per la funzione assegnata alla procedura del permesso di lavoro.<br \/>\nIl quarto motivo \u00e9 manifestamente infondato. Affermare che le morti si verificarono perch\u00e9 venne violato il divieto di accesso all&#8217;accumulatore \u00e9 possibile solo tralasciando di considerare quelle che per i giudici di merito furono le cause dei tragici eventi, ovvero i difetti organizzativi strutturali e congiunturali del sistema di sicurezza che permise l&#8217;accesso all&#8217;accumulatore da parte del L.S. e poi del B.M. e del D.M..<br \/>\nLe critiche che, nel contesto del secondo e del quarto motivo, si muovono al giudizio di evitabilit\u00e0 dell&#8217;evento, riposano anch&#8217;esse sul fraintendimento del giudizio espresso dai giudici d\u00ec merito, i quali non hanno accordato rilievo causale alla chiusura del passo d&#8217;uomo con una busta di nylon piuttosto che con il coperchio in metallo ma alla mancanza di informazioni, anche, ma non solo, di quelle fornite da segnaletica che indicasse la presenza di azoto all&#8217;interno dell&#8217;accumulatore e quindi del rischio di asfissia.<br \/>\nIn merito alla abnormit\u00e0 del comportamento dei lavoratori deceduti, rilevata la estraneit\u00e0 ai temi proposti dalla vicenda che qui occupa della cd. colpa per assunzione (che, a tacer d&#8217;altro, si riferisce al destinatario di una contestazione per reato colposo; giammai alle vittime di esso), la Corte di Appello ha replicato del tutto congruamente a pg. 46 e 47, laddove ha descritto nella inconsapevolezza della presenza di azoto all&#8217;interno dell&#8217;accumulatore la ragione della entrata in esso del L.S. e nella condizione emergenziale imposta dalla necessit\u00e0 di salvare il collega in una situazione di pericolo non adeguatamente conosciuta le ragioni dell&#8217;ingresso nell&#8217;apparecchiatura anche del D.M. e del B.M..<br \/>\nComportamenti quindi tutt&#8217;altro che abnormi, perch\u00e8 per nulla eccentrici rispetto alle mansioni affidate (rilievo che vale in particolare per il L.S.); e che, per porre la questione in termini che appaiono maggiormente acconci, per certo non possono dirsi esorbitanti rispetto all&#8217;area di rischio affidata alla gestione anche del G.G..<br \/>\n4.7. Infondato \u00e8 infine l&#8217;ultimo motivo. Le ordinanze che ammettono o escludono la parte civile non sono impugnabili, onde la costituzione ammessa non \u00e8 contestabile nei gradi successivi di giudizio (Sez. 4, n. 6363 del 08\/05\/1998 &#8211; dep. 30\/05\/1998, Rogen F, Rv. 211229).<br \/>\n4.8. A riguardo delle menzionate costituzioni sono pervenute le gi\u00e0 menzionate dichiarazioni di revoca.<br \/>\nUna prima, relativa alla CGIL Regionale della Sardegna, \u00e9 sottoscritta dall&#8217;avv. Omissis, che si afferma &#8220;rappresentante e difensore di fiducia&#8221; della parte civile; una seconda,relativa alla FIOM Sardegna, \u00e9 sottoscritta dal sig. M.C. che si afferma legale rappresentante della medesima.<br \/>\nOrbene, giova rammentare che la revoca della costituzione di parte civile, a mente dell&#8217;art. 82 cod. proc. pen., se non fatta in udienza, \u00e9 fatta con atto scritto depositato nella cancelleria del giudice e notificato alle altre parti. Nel giudizio di cassazione la revoca della costituzione di parte civile pu\u00f2 essere effettuata personalmente o a mezzo di procuratore speciale per cui non \u00e8 valida se compiuta mediante dichiarazione con firma autenticata dal difensore (Sez. 4, n. 990 del 17\/12\/2013 &#8211; dep. 13\/01\/2014, R.C. e Pasqui, Rv. 257908). In ossequio al tenore letterale dell&#8217;art. 82, co. 1 cod. proc. pen., la revoca della costituzione di parte civile \u00e8 valida e giuridicamente efficace soltanto se compiuta mediante dichiarazione personale, o a mezzo di procuratore speciale, presentata al cancelliere dell&#8217;ufficio giudiziario dinanzi al quale \u00e8 pendente il procedimento, che la riceve e la rende autentica. Pertanto, la rinuncia effettuata mediante dichiarazione a firma autenticata dal difensore, fatta pervenire al giudice, \u00e8 priva di valore e non pu\u00f2 valere come revoca della costituzione.<br \/>\nTanto implica la invalidit\u00e0 della revoca di costituzione di parte civile a firma dell&#8217;avv. Omissis, risultando dalla medesima che legale rappresentante della CGIL regionale della Sardegna \u00e9 il sig. M.Ca..<br \/>\nMa anche l&#8217;invalidit\u00e0 della ulteriore revoca in atti, per non essere stata data la prova dell&#8217;avvenuta notifica dell&#8217;atto alle altre parti, ovvero al P.G. e agli imputati.<br \/>\nTanto importa l&#8217;impossibilit\u00e0 di addivenire all&#8217;annullamento senza rinvio della sentenza in ordine alle statuizioni civili in esse contenute, relative alla CGIL Regionale della Sardegna e alla FIOM Sardegna.<br \/>\n11. Segue al rigetto dei ricorsi la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"center\"><strong>P.Q.M.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"justify\">rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.<br \/>\nCos\u00ec deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7\/1\/2016.<\/p>\n<div class=\"pdfprnt-buttons pdfprnt-buttons-post pdfprnt-bottom-left\"><a href=\"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3595?print=pdf\" class=\"pdfprnt-button pdfprnt-button-pdf\" target=\"_blank\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-content\/plugins\/pdf-print\/images\/pdf.png\" alt=\"image_pdf\" title=\"Visualizza PDF\" \/><\/a><a href=\"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3595?print=print\" class=\"pdfprnt-button pdfprnt-button-print\" target=\"_blank\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-content\/plugins\/pdf-print\/images\/print.png\" alt=\"image_print\" title=\"Stampa contenuto\" \/><\/a><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Fatto: 1. Nel primo pomeriggio del 26 maggio 2009 all&#8217;interno della raffineria gestita dalla S. s.p.a. a Sarroch, L.S., B.M. e D.M., dipendenti della ditta COMESA a.r.l., alla quale erano stati commissionati &#8211; tra gli altri &#8211; lavori di bonifica dell&#8217;impianto denominato MHC1, decedevano per asfissia da ridotta concentrazione di ossigeno in ambiente confinato dopo&#8230; <a href=\"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/archives\/3595\">Leggi Tutto<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[4,1],"tags":[322,358,531],"class_list":["post-3595","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-news","category-sicurezza-nei-luoghi-di-lavoro","tag-cassazione-penale","tag-sicurezza-sul-lavoro","tag-spazi-confinati"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3595","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3595"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3595\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3596,"href":"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3595\/revisions\/3596"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3595"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3595"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3595"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}