{"id":3943,"date":"2016-09-13T09:55:14","date_gmt":"2016-09-13T07:55:14","guid":{"rendered":"http:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/?p=3943"},"modified":"2016-09-13T09:55:14","modified_gmt":"2016-09-13T07:55:14","slug":"cassazione-penale-sez-4-08-luglio-2016-n-28568-manovra-impropria-di-un-dipendente-e-schiacciamento-di-un-lavoratore-di-una-ditta-terza-duvri-generico-e-responsabilita-del-datore-di-lavoro-appa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/archives\/3943","title":{"rendered":"Cassazione Penale, Sez. 4, 08 luglio 2016, n. 28568 &#8211; Manovra impropria di un dipendente e schiacciamento di un lavoratore di una ditta terza. DUVRI generico e responsabilit\u00e0 del datore di lavoro appaltante"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\" align=\"justify\"><strong><a href=\"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-content\/uploads\/2014\/03\/Sentenza.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-thumbnail wp-image-399\" src=\"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-content\/uploads\/2014\/03\/Sentenza-150x145.jpg\" alt=\"Sentenza\" width=\"150\" height=\"145\" srcset=\"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-content\/uploads\/2014\/03\/Sentenza-150x145.jpg 150w, https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-content\/uploads\/2014\/03\/Sentenza.jpg 228w\" sizes=\"auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px\" \/><\/a>Fatto: <\/strong>M.G. ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, pur rideterminando in melius il trattamento sanzionatorio, ne ha confermato il giudizio di responsabilit\u00e0 per il reato di cui all&#8217;articolo 590 cod.pen., aggravato dalla violazione della disciplina antinfortunistica, contestatogli in relazione a infortunio sul lavoro subito da D.D., avvenuto all&#8217;interno dell&#8217;azienda di cui l&#8217;imputato era legale rappresentante.<br \/>\nSi addebitava all&#8217;imputato di non avere adottato efficaci misure organizzative atte ad evitare la presenza di persone nell&#8217;area di attrezzature mobili ovvero a tutelarne l&#8217;integrit\u00e0 e ci\u00f2 aveva determinato la verificazione dell&#8217;infortunio a seguito di una manovra impropria eseguita da proprio dipendente &#8211; separatamente giudicato &#8211; il quale, nell&#8217;azionare una macchina senza previa verifica dell&#8217;effettiva presenza della persona offesa &#8211; che operava per conto di altra azienda &#8211; determinava lo schiacciamento del D.D. contro la sponda del suo camion, da cui conseguivano le lesioni descritte in atti.<br \/>\nPer quanto interessa, in sede di merito, corrispondendo anche alle doglianze avanzate con l&#8217;atto di appello, si apprezzava il contenuto del documento di valutazione dei rischi, concludendosi nel senso che tale documento presentava un contenuto generico e parziale e analogo giudizio veniva motivatamente formulato anche con riguardo alle disposizioni adottate per evitare i rischi di interferenza con le attivit\u00e0 svolte dalle ditte appaltatrici che operavano nell&#8217;azienda, quale quella da cui dipendeva l&#8217;operaio infortunato.<br \/>\nVeniva poi escluso che la condotta del lavoratore dipendente dall&#8217;imputato, pur colposa, potesse assurgere a unica causa eccezionale cui ricondurre l&#8217;infortunio.<br \/>\nCon il ricorso si ripropongono gli argomenti gi\u00e0 disattesi in appello.<br \/>\nCon il primo motivo si deduce che, contrariamente a quanto affermato dai giudici di merito, il rischio di schiacciamento e intrappolamento, era oggetto di puntuale disamina nel documento unico di valutazione dei rischi interferenziali, ossia quelli relativi alle attivit\u00e0 terziarizzate. In tale documento, sotto forma di allegato a ciascun contratto di appalto, ivi compreso quello intercorso con la ditta per conto della quale lavorava l&#8217;operaio infortunato, erano comunicati all&#8217;appaltatore rischi presenti nei reparti di produzione, tra cui quello conseguente ad intrappolamento, e si imponeva a ciascuno di coordinarsi con il responsabile del reparto e del settore interessato.<br \/>\nCon il secondo motivo si ripropone la tesi della interruzione del nesso causale, volendo ricondurre l&#8217;evento alla improvvida ed eccezionale condotta del proprio dipendente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"justify\"><strong>Diritto: <\/strong>Il ricorso \u00e8 manifestamente infondato.<br \/>\nVale ricordare, assorbentemente, che, in tema di ricorso per cassazione, quando ci si trova dinanzi ad una &#8220;doppia conforme&#8221; e cio\u00e8 ad una doppia pronuncia (in primo e in secondo grado) di eguale segno (vuoi di condanna, vuoi di assoluzione), l&#8217;eventuale vizio di travisamento pu\u00f2 essere rilevato in sede di legittimit\u00e0, ex articolo 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen., solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l&#8217;argomento probatorio asseritamente travisato \u00e8 stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 4, n.4060 del 12\/12\/2013- dep. 2014- Capuzzi, Rv. 258438). Da ci\u00f2 conseguendo che la tesi difensiva qui proposta \u00e8 inaccoglibile in sede di legittimit\u00e0 risolvendosi nella riproposizione di un dissenso sulla valutazione del compendio indiziario gi\u00e0 pertinentemente valutato nella sede di merito, evocando la improponibile necessit\u00e0 che debba essere questa Corte a rinnovare in fatto la idoneit\u00e0 o meno delle misure precauzionali contenute nei documenti suindicati, ampiamente e incensurabilmente esaminati nella sede propria.<br \/>\nQuanto al tema dell&#8217;interruzione del nesso causale vale il principio, qui correttamente applicato, secondo cui ai fini dell&#8217;apprezzamento dell&#8217;eventuale interruzione del nesso causale tra la condotta e l&#8217;evento (articolo 41, comma secondo, cod. pen.), Il comportamento successivo pu\u00f2 avere valenza &#8220;interruttlva&#8221; non perch\u00e9 &#8220;eccezionale&#8221;, ma perch\u00e9 &#8220;eccentrico rispetto al rischio&#8221; che il garante \u00e8 chiamato a governare: in effetti, tale eccentricit\u00e0 potr\u00e0 rendere in qualche caso (ma non necessariamente) statisticamente eccezionale il comportamento, ma ci\u00f2 \u00e8 una conseguenza accidentale, in quanto l&#8217;effetto interruttivo pu\u00f2 e deve essere individuato in qualsiasi circostanza che introduca un rischio nuovo o comunque radicalmente esorbitante rispetto a quelli che, appunto, il garante \u00e8 chiamato a governare. In questa prospettiva, in cui \u00e8 la teoria del rischio a guidare nell&#8217;apprezzamento dell&#8217;eventuale effetto interruttivo, anche il fatto illecito altrui non esclude in radice l&#8217;imputazione dell&#8217;evento al primo agente, che avr\u00e0 luogo fino a quando l&#8217;intervento del terzo, in relazione all&#8217;Intero concreto decorso causale della condotta iniziale all&#8217;evento, non abbia soppiantato il rischio originario; cosicch\u00e9 l&#8217;imputazione non sar\u00e0 invece esclusa quando l&#8217;evento risultante dal fatto del terzo possa dirsi realizzazione sinergica anche del rischio creato dal primo agente (di recente, Sez.4, n. 33329 del 5\/05\/2015, Sorrentino, Rv. 264365).<br \/>\nLa decisione di merito si \u00e8 mossa in modo aderente a questo principio, evidenziando come il comportamento del dipendente dell&#8217;imputato, per quanto colpevole, si \u00e8 sviluppato nell&#8217;ambito delle mansioni conferitegli, non potendo assurgere a causa eccezionale dell&#8217;evento, la cui concorrente causa doveva apprezzarsi esistente proprio nelle carenze organizzative oggetto qui di contestazione.<br \/>\nLa declaratoria di inammissibilit\u00e0 prevale su quella di estinzione del reato per prescrizione maturata dopo la sentenza di secondo grado (v., Sez. U, n. 23428 del 22\/03\/2005, Bracale, Rv. 231164).<br \/>\nAlla inammissibilit\u00e0 del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 7\u00ac13 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in mille euro, in favore della cassa delle ammende.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"justify\"><strong>P. Q. M.<\/strong><br \/>\ndichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.<br \/>\nCos\u00ec deciso in data 1\/06\/2016<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"justify\"><em>FONTE: Cassazione Penale<\/em><\/p>\n<div class=\"pdfprnt-buttons pdfprnt-buttons-post pdfprnt-bottom-left\"><a href=\"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3943?print=pdf\" class=\"pdfprnt-button pdfprnt-button-pdf\" target=\"_blank\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-content\/plugins\/pdf-print\/images\/pdf.png\" alt=\"image_pdf\" title=\"Visualizza PDF\" \/><\/a><a href=\"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3943?print=print\" class=\"pdfprnt-button pdfprnt-button-print\" target=\"_blank\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-content\/plugins\/pdf-print\/images\/print.png\" alt=\"image_print\" title=\"Stampa contenuto\" \/><\/a><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Fatto: M.G. ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, pur rideterminando in melius il trattamento sanzionatorio, ne ha confermato il giudizio di responsabilit\u00e0 per il reato di cui all&#8217;articolo 590 cod.pen., aggravato dalla violazione della disciplina antinfortunistica, contestatogli in relazione a infortunio sul lavoro subito da D.D., avvenuto all&#8217;interno dell&#8217;azienda di cui l&#8217;imputato&#8230; <a href=\"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/archives\/3943\">Leggi Tutto<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[4,1],"tags":[322,42],"class_list":["post-3943","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-news","category-sicurezza-nei-luoghi-di-lavoro","tag-cassazione-penale","tag-duvri"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3943","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3943"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3943\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3944,"href":"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3943\/revisions\/3944"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3943"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3943"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3943"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}