{"id":4064,"date":"2016-11-07T09:00:22","date_gmt":"2016-11-07T08:00:22","guid":{"rendered":"http:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/?p=4064"},"modified":"2016-11-07T09:00:22","modified_gmt":"2016-11-07T08:00:22","slug":"cassazione-penale-sez-7-03-novembre-2016-n-46107-cantiere-non-sicuro-plurime-violazioni-e-responsabilita-del-legale-rappresentante-della-societa-esecutrice-dei-lavori-di-ristrutturazione-di-un","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/archives\/4064","title":{"rendered":"Cassazione Penale, Sez. 7, 03 novembre 2016, n. 46107 &#8211; Cantiere non sicuro: plurime violazioni e responsabilit\u00e0 del legale rappresentante della societ\u00e0 esecutrice dei lavori di ristrutturazione di un fabbricato"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\" align=\"center\"><strong><a href=\"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-content\/uploads\/2014\/03\/Sentenza.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-thumbnail wp-image-399\" src=\"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-content\/uploads\/2014\/03\/Sentenza-150x145.jpg\" alt=\"Sentenza\" width=\"150\" height=\"145\" srcset=\"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-content\/uploads\/2014\/03\/Sentenza-150x145.jpg 150w, https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-content\/uploads\/2014\/03\/Sentenza.jpg 228w\" sizes=\"auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px\" \/><\/a>Fatto:<\/strong><br \/>\nCon la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Varese, in esito a giudizio abbreviato, ha condannato F.R. alla pena di euro 4.000,00 di ammenda in relazione a plurime violazioni alla normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (artt. 91, comma 1, lett. g); 122; 146, comma 3; 71, comma 4, lett. a), punto 1; 163; 108; 96, comma 1, lett. a), d.lgs. 81\/2008), commessi quale amministratore unico della S.r.l. I., esecutrice dei lavori di ristrutturazione di un fabbricato.<br \/>\nAvverso tale sentenza l&#8217;imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando l&#8217;erronea esclusione della scriminante di cui all&#8217;art. 54 cod. pen., evidenziando di aver appreso della commissione degli illeciti successivamente alla loro verificazione e di non aver potuto provvedere al pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione, che avrebbe comportato l&#8217;estinzione degli illeciti, a causa della crisi di liquidit\u00e0 che aveva colpito la propria impresa, anche a causa di un furto di materiali e del fermo dei lavori che ne era derivato.<br \/>\nHa inoltre lamentato l&#8217;esclusione della particolare tenuit\u00e0 del fatto e della applicabilit\u00e0 della causa di non punibilit\u00e0 di cui all&#8217;art. 131 bis cod. pen., non essendo stata adeguatamente considerata la natura solo potenziale della situazione di pericolo verificatasi a seguito delle omissioni contestate, nonch\u00e9 l&#8217;eccessivit\u00e0 del trattamento sanzionatorio e l&#8217;omesso riconoscimento della circostanza attenuante di cui all&#8217;art. 62, n. 6, cod. pen., avendo provveduto a regolarizzare il cantiere.<br \/>\nHa proposto altro autonomo ricorso, mediante altro difensore, lamentando l&#8217;erroneit\u00e0 della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva affermato la sussistenza del dolo in capo all&#8217;imputato, richiedendo nuovamente l&#8217;applicazione della causa di non punibilit\u00e0 di cui all&#8217;art. 131 bis cod. pen., e lamentando ulteriormente l&#8217;eccessivit\u00e0 della pena.<br \/>\nCon memoria del 26 agosto 2016 ha formulato motivi aggiunti, affermando la specificit\u00e0 dei motivi di ricorso gi\u00e0 formulati e ribadendo i vizi gi\u00e0 denunciati, con particolare riferimento all&#8217;erroneo riconoscimento della sussistenza dell&#8217;elemento soggettivo, stante la mancata dimostrazione della consapevolezza delle violazioni da parte dell&#8217;imputato, ed a proposito del mancato riconoscimento della causa di non punibilit\u00e0 di cui all&#8217;art. 131 bis cod. pen. e della eccessivit\u00e0 della pena. Ha, inoltre, riproposto, sviluppandole, le censure di vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla sussistenza dell&#8217;elemento soggettivo delle violazioni ascrittegli, di violazione dell&#8217;art. 131 bis cod. pen. e di errata ed eccessiva determinazione della pena.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"justify\"><strong>Diritto:<\/strong><br \/>\nEntrambi i ricorsi, peraltro affidati a motivi generici e privi della necessaria specificit\u00e0, non integrati neppure mediante la memoria con motivi aggiunti, sono manifestamente infondati.<br \/>\nIl primo motivo, mediante il quale \u00e8 stata denunciata violazione dell&#8217;alt. 54 cod. pen., per l&#8217;erronea esclusione di tale esimente, \u00e8 manifestamente infondato, sia perch\u00e9 lo stato di difficolt\u00e0 finanziaria dell&#8217;impresa del ricorrente non determina la sussistenza d\u00ec un pericolo di danno grave alla persona per evitare il quale siano stati commessi gli illeciti, trattandosi di situazione incidente esclusivamente sullo stato finanziario di una societ\u00e0 di capitali; sia perch\u00e9, come esattamente rilevato dal Tribunale, con motivazione ampia ed esaustiva, tale situazione si \u00e8, comunque, verificata successivamente alla consumazione degli illeciti, non potendo il relativo momento consumativo essere differito a quello in cui l&#8217;imputato ne avrebbe avuto conoscenza, posto che gli elementi costitutivi della esimente devono, necessariamente, suss\u00ecstere, nel momento di consumazione del reato, che, nei reati omissivi contestati al ricorrente, va individuato nell&#8217;inizio della attivit\u00e0 soggetta alle prescrizioni e cautele antinfortunistiche in mancanza delle stesse.<br \/>\nAnche la censura relativa alla errata affermazione della sussistenza dell&#8217;elemento psicologico risulta manifestamente infondata, avendo il Tribunale dato atto, sulla base di considerazioni del tutto logiche e coerenti, fondate sul numero e sulla entit\u00e0 delle violazioni riscontrate, incidenti sulla complessiva organizzazione del cantiere, della necessaria consapevolezza da parte dell&#8217;imputato delle stesse, da cui ha fatto discendere l&#8217;affermazione della sua responsabilit\u00e0 in ordine alle stesse (in ogni caso ravvisabile anche a titolo di colpa per omesso controllo).<br \/>\nLe altre censure sono prive della necessaria specificit\u00e0, in quanto consistono nella generica doglianza a proposito del mancato riconoscimento della causa di non punibilit\u00e0 di cui all&#8217;art. 131 bis cod. pen. e della circostanza attenuante di cui all&#8217;alt. 62 n. 6 cod. pen., ed in ordine alla eccessivit\u00e0 della pena.<br \/>\nQuanto alla configurabilit\u00e0 della causa di esclusione della punibilit\u00e0 per particolare tenuit\u00e0 del fatto giova, in ogni caso, ricordare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno poi chiarito il giudizio sulla tenuit\u00e0 richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarit\u00e0 della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell&#8217;art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalit\u00e0 della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell&#8217;entit\u00e0 del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25\/02\/2016, Tushaj, Rv. 266590). Tale valutazione pu\u00f2 essere compiuta anche nel giudizio di legittimit\u00e0, sulla base di un apprezzamento limitato alla astratta compatibilit\u00e0 dei tratti della fattispecie, come risultanti dalla sentenza impugnata e dagli atti processuali, con gli indici-criteri e gli indici-requisiti indicati dal legislatore, cui segue in caso di valutazione positiva, sentenza di annullamento con rinvio al giudice di merito (Sez. 3, Sentenza n. 38380 del 15\/07\/2015, Ferraiuolo, Rv. 264795, che in motivazione ha sottolineato come ci\u00f2 consenta di contemperare l&#8217;obbligo di rilevazione d&#8217;ufficio, discendente dal disposto dell&#8217;art.129 cod. proc. pen., con la fisiologia del giudizio di legittimit\u00e0, che preclude valutazioni in fatto).<br \/>\nNel caso in esame non emerge alcuna particolare tenuit\u00e0 del fatto, essendo sufficiente, per escluderla, considerare che, con una condotta potenzialmente assai pericolosa per l&#8217;incolumit\u00e0 dei lavoratori, l&#8217;imputato ha posto in essere plurime violazioni alle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, omettendo, tra l&#8217;altro, di dotare il cantiere della propria impresa di vari presidi antinfortunistici (tra cui idonee impalcature o ponteggi od opere provvisionali atte ad evitare il pericolo di cadute di persone o cose dall&#8217;alto, nonch\u00e9 tavole parapetto e tavole fermapiede sulle aperture prospicienti il vuoto al primo piano), creando dunque una situazione di potenziale pericolo in pi\u00f9 parti del cantiere e per pi\u00f9 lavoratori, con la conseguenza che essere esclusa l&#8217;esiguit\u00e0 del pericolo derivante dai reati commessi dall&#8217;imputato e con essa anche l&#8217;esclusione della punibilit\u00e0 per la particolate tenuit\u00e0 del fatto.<br \/>\nLa censura in ordine alla misura della pena \u00e8 del tutto generica, a fronte della ampia ed esaustiva motivazione sul punto del primo giudice, che ha dato atto della pluralit\u00e0 delle violazioni e tenuto conto del comportamento processuale dell&#8217;imputato e della rimozione delle difformit\u00e0 riscontrate, considerando, dunque, in modo logico, tutti gli elementi contemplati dall&#8217;art. 133 cod. pen., mentre la doglianza relativa al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all&#8217;art. 62 n. 6 cod. pen. \u00e8 manifestamente infondata, non avendo comportato conseguenze pregiudizievoli sul piano patrimoniale le condotte ascritte all&#8217;imputato, e non potendo, di conseguenza, la regolarizzazione del cantiere avere portata risarcitoria.<br \/>\nI ricorsi devono, in conclusione, essere dichiarati inammissibili, stante la manifesta infondatezza di tutti i motivi cui sono stati affidati.<br \/>\nTenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che \u00abla parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilit\u00e0\u00bb, alla declaratoria dell&#8217;inammissibilit\u00e0 medesima consegue, a norma dell&#8217;art. 616 cod. proc. pen., l&#8217;onere delle spese del procedimento nonch\u00e9 quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in \u20ac 2.000,00.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"justify\"><strong>P.Q.M.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"justify\">Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di \u20ac 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.<br \/>\nCos\u00ec deciso in Roma, il 7 ottobre<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"justify\"><strong>FONTE: Cassazione Penale<\/strong><\/p>\n<div class=\"pdfprnt-buttons pdfprnt-buttons-post pdfprnt-bottom-left\"><a href=\"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4064?print=pdf\" class=\"pdfprnt-button pdfprnt-button-pdf\" target=\"_blank\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-content\/plugins\/pdf-print\/images\/pdf.png\" alt=\"image_pdf\" title=\"Visualizza PDF\" \/><\/a><a href=\"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4064?print=print\" class=\"pdfprnt-button pdfprnt-button-print\" target=\"_blank\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-content\/plugins\/pdf-print\/images\/print.png\" alt=\"image_print\" title=\"Stampa contenuto\" \/><\/a><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Fatto: Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Varese, in esito a giudizio abbreviato, ha condannato F.R. alla pena di euro 4.000,00 di ammenda in relazione a plurime violazioni alla normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (artt. 91, comma 1, lett. g); 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