{"id":4346,"date":"2017-02-03T09:27:48","date_gmt":"2017-02-03T08:27:48","guid":{"rendered":"http:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/?p=4346"},"modified":"2017-02-03T09:27:48","modified_gmt":"2017-02-03T08:27:48","slug":"studi-di-settore-debutto-per-i-nuovi-modelli-piu-snelli-e-con-meno-dati-5-300-le-variabili-eliminate","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/archives\/4346","title":{"rendered":"Studi di settore. Debutto per i nuovi modelli, pi\u00f9 snelli e con meno dati. 5.300 le variabili eliminate"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-content\/uploads\/2014\/07\/Stu-Sett.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-thumbnail wp-image-910\" src=\"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-content\/uploads\/2014\/07\/Stu-Sett-150x175.jpg\" alt=\"\" width=\"150\" height=\"175\" srcset=\"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-content\/uploads\/2014\/07\/Stu-Sett-150x175.jpg 150w, https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-content\/uploads\/2014\/07\/Stu-Sett.jpg 192w\" sizes=\"auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px\" \/><\/a>Non si ferma la semplificazione degli studi di settore. Continua infatti la riduzione dei dati richiesti per la compilazione, con conseguente alleggerimento di quadri e variabili. Online i nuovi modelli, 193, da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell\u2019applicazione degli studi di settore, relativi alle attivit\u00e0 economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, del commercio e alle attivit\u00e0 professionali. Un provvedimento del Direttore dell\u2019Agenzia delle Entrate li approva infatti definitivamente, da oggi, nella loro veste finale. Anche quest\u2019anno ulteriori passi avanti sono stati registrati in direzione d\u2019una sempre maggiore semplificazione in particolare, si \u00e8 dato corso ad una significativa attivit\u00e0 volta a diminuire e comprimere le informazioni richieste nei modelli degli studi di settore, riducendole, fondamentalmente, solo a quelle necessarie per l\u2019applicazione degli stessi e a quelle individuate per l\u2019elaborazione dei nuovi indici di affidabilit\u00e0.<\/p>\n<p>Tale operazione ha comportato, nella quasi totalit\u00e0 dei casi, una consistente riduzione delle informazioni, circa 5.300 righi in meno nei modelli di quest\u2019anno, con un evidente beneficio in termini di riduzione degli adempimenti per i contribuenti.<\/p>\n<p><strong>Studi di settore, grazie alla semplificazione quasi 1\/4 delle informazioni non pi\u00f9 necessarie<\/strong> \u2013 Dunque, studi di settore a dieta, in quanto a dati e numeri da inserire a cura dei contribuenti. In generale, infatti, si rileva una contrazione rispetto alla precedente annualit\u00e0 di pi\u00f9 del 25% delle informazioni.<\/p>\n<p><strong>Focus sui nuovi modelli<\/strong> &#8211; Nel dettaglio, i modelli riguardano 50 studi per il settore delle manifatture, 53 studi per il settore dei servizi, 24 studi per i professionisti e 66 studi per il settore del commercio. Devono essere presentati dai contribuenti, cui si applicano gli studi di settore che, nel periodo d\u2019imposta 2016, hanno esercitato in via prevalente una delle attivit\u00e0 economiche nei diversi settori per le quali risultano approvati gli studi di settore, indicati nell\u2019allegato 1 del provvedimento. I modelli vanno inviati per via telematica insieme alla dichiarazione annuale dei redditi. La trasmissione dei dati all\u2019Agenzia delle Entrate deve essere effettuata direttamente, attraverso il servizio telematico Entratel o Fisconline, o tramite intermediari incaricati. I nuovi modelli contengono anche le informazioni relative ai correttivi crisi, individuate sulla base della metodologia presentata alla Commissione degli esperti nella seduta del 7 dicembre 2016.<\/p>\n<p><strong>Le altre novit\u00e0<\/strong> &#8211; Al fine di semplificare ulteriormente la struttura della modulistica degli studi di settore, ed evitare possibili errori di compilazione, \u00e8 proseguito il processo di omogeneizzazione delle informazioni presenti nei quadri A \u2013 Personale addetto all\u2019attivit\u00e0 &#8211; dei diversi studi. In particolare, per il periodo d\u2019imposta 2016 sono state predisposte due sole strutture di quadro A: una per le attivit\u00e0 esercitate in forma di impresa; una per le attivit\u00e0 esercitate in forma di lavoro autonomo. Naturalmente, entrambe le strutture sono state previste negli studi relativi ad attivit\u00e0 che possono essere esercitate sia in forma di impresa che di lavoro autonomo (cosiddetti studi con \u201cdoppio quadro contabile\u201d).<\/p>\n<p><strong>Eventi sismici succedutisi a partire dal 24 agosto 2016<\/strong> \u2013 Tra le criticit\u00e0 che possono alterare l\u2019attivit\u00e0 economica ordinaria, gli studi di settore tornano quest\u2019anno a ricomprendere anche l\u2019eventualit\u00e0 degli eventi sismici. In particolare, ad essere integrate sono le cause di esclusione relative al \u201cperiodo di non normale svolgimento dell\u2019attivit\u00e0\u201d con la fattispecie richiamata al paragrafo 8 della circolare n. 30\/E del 19 settembre 2013. L\u2019elenco delle fattispecie riportate nelle istruzioni sono state, infatti, modificate con l\u2019aggiunta specifica della lettera h): nel caso di eventi sismici, il periodo in cui si verificano le fattispecie analizzate al paragrafo 8 della circolare n. 30\/E del 2013. La precisazione in argomento consente di chiarire che anche i soggetti interessati dagli eventi sismici del 2016 se ricadono nelle circostanze richiamate nella citata circolare, possono invocare la causa di esclusione dall\u2019applicazione degli studi legata al \u201cperiodo di non normale svolgimento dell\u2019attivit\u00e0\u201d.<\/p>\n<p><strong>Negli studi di settore spazio ai <em>voucher<\/em><\/strong> &#8211; Inoltre, nelle istruzioni relative al quadro A, \u00e8 stato precisato che i prestatori di lavoro accessorio remunerati a voucher sono da riportare, rispettivamente, per le imprese, nel rigo A02 (\u201cDipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro intermittente, di lavoro ripartito, con contratto di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio, personale con contratto di somministrazione di lavoro\u201d) e per il lavoro autonomo, nel rigo A02 (\u201cDipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di inserimento, a termine, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito; personale con contratto di somministrazione di lavoro\u201d). In entrambi i casi \u00e8 stato precisato che il numero delle giornate retribuite relativo al personale che ha prestato lavoro accessorio remunerato a voucher, da indicare nel rigo A02, deve essere comunque determinato dividendo per otto il numero complessivo di ore lavorate.<\/p>\n<p><strong>Dove trovare i modelli<\/strong> &#8211; Il testo del provvedimento \u00e8 disponibile nella sezione Normativa e Prassi del sito internet www.agenziaentrate.gov.it, mentre i modelli sono consultabili sullo stesso sito seguendo il percorso: Cosa devi fare &gt; Dichiarare &gt; Studi di settore e parametri &gt; Studi di settore.<\/p>\n<p><em>FONTE: www.agenziaentrate.gov.it<\/em><\/p>\n<p>.<\/p>\n<div class=\"pdfprnt-buttons pdfprnt-buttons-post pdfprnt-bottom-left\"><a href=\"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4346?print=pdf\" class=\"pdfprnt-button pdfprnt-button-pdf\" target=\"_blank\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-content\/plugins\/pdf-print\/images\/pdf.png\" alt=\"image_pdf\" title=\"Visualizza PDF\" \/><\/a><a href=\"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4346?print=print\" class=\"pdfprnt-button pdfprnt-button-print\" target=\"_blank\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-content\/plugins\/pdf-print\/images\/print.png\" alt=\"image_print\" title=\"Stampa contenuto\" \/><\/a><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Non si ferma la semplificazione degli studi di settore. 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