{"id":4407,"date":"2017-02-21T11:49:17","date_gmt":"2017-02-21T10:49:17","guid":{"rendered":"http:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/?p=4407"},"modified":"2017-02-21T11:49:17","modified_gmt":"2017-02-21T10:49:17","slug":"cassazione-penale-sez-3-142017-n-6885-visita-medica-ai-lavoratori-nessun-protocollo-sanitario-correlato-ai-rischi-specifici-della-mansione-responsabilita-del-medico-competente","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/archives\/4407","title":{"rendered":"Cassazione Penale, Sez. 3, 142017, n. 6885 &#8211; Visita medica ai lavoratori: nessun protocollo sanitario correlato ai rischi specifici della mansione. Responsabilit\u00e0 del medico competente"},"content":{"rendered":"<p align=\"justify\"><strong><a href=\"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-content\/uploads\/2014\/03\/Sentenza.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-thumbnail wp-image-399\" src=\"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-content\/uploads\/2014\/03\/Sentenza-150x145.jpg\" alt=\"\" width=\"150\" height=\"145\" srcset=\"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-content\/uploads\/2014\/03\/Sentenza-150x145.jpg 150w, https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-content\/uploads\/2014\/03\/Sentenza.jpg 228w\" sizes=\"auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px\" \/><\/a>Fatto: <\/strong>1. B.G. ricorre per cassazione impugnando la sentenza indicata in epigrafe con la quale il tribunale di Trapani lo ha condannato alla pena, condizionalmente sospesa, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, di euro 800,00 di ammenda, per il reato di cui all&#8217;articolo 25, comma 1, lettera b), D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 per aver sottoposto in data 10 maggio 2011 a visita periodica i sig. L.S. e D.M., non attuando un protocollo sanitario definito in funzione dei rischi specifici, considerato che, dall&#8217;esame delle cartelle sanitarie e di rischio dei suddetti lavoratori, si evinceva che gli stessi risultavano esposti a rischio MMC (movimentazione manuale dei carichi) e rumore. Reato accertato in Trapani il data 19.1.2012.<br \/>\n2. Per l&#8217;annullamento dell&#8217;impugnata sentenza il ricorrente solleva quattro motivi di impugnazione, qui enunciati ai sensi dell&#8217;articolo 173 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale nei limiti strettamente necessari per la motivazione.<br \/>\n2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell&#8217;articolo 606, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale per manifesta illogicit\u00e0 della motivazione sull&#8217;assunto che il Tribunale ha ritenuto che la mancata prescrizione di esami strumentali volti ad accertare la funzionalit\u00e0 degli organi bersaglio (RM ed audiometria), avesse determinato una non conforme valutazione della capacit\u00e0 lavorativa dei due lavoratori e che detta ipotesi avesse comportato la violazione dell&#8217;art. 25 del Testo Unico n. 81 del 2008, senza considerare che il protocollo sanitario allegato ed adottato dal ricorrente, in uno al datore di lavoro, prevedeva che ogni singolo lavoratore sottoposto a visita fornisse gi\u00e0 al Medico competente tutti i dati fondamentali onde valutare la funzionalit\u00e0 degli organi bersaglio, salvo ulteriore approfondimento con eventuali altri accertamenti diagnostici. Nessun elemento nel giudizio \u00e8 stato fornito in ordine ad un&#8217;eventuale e non dimostrata esistenza di una compromissione delle funzioni dei singoli lavoratori n\u00e9 sulla erroneit\u00e0 del giudizio di idoneit\u00e0 alla mansione espressa dal ricorrente o, ancora, in ordine all&#8217;efficacia delle misure adottate, con la conferma che l&#8217;obiettivo primario della norma, cio\u00e8 assicurare che il lavoratore venisse assegnato a mansioni che garantissero la tutela delle proprie condizioni di salute, era stato comunque realizzato.<br \/>\n2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell&#8217;articolo 606, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale per erronea applicazione degli articoli 25 e 41 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, sul rilievo che l&#8217;articolo 41 n. 4 del decreto sopra richiamato testualmente prescrive che &#8220;Le visite mediche di cui al comma 2 (indi sia quelle preventive che quelle periodiche), a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio e ritenuti necessari dal medico competente&#8221;.<br \/>\nIn altri termini, la norma affida all&#8217;esperienza ed alla discrezionalit\u00e0 del medico competente la valutazione in ordine ai presidi da adottare (nel nostro caso, prescrivendo l&#8217;adozione di presidi di sicurezza: cuffie, caschi, cinture etc.) in favore dell&#8217;Integrit\u00e0 del singolo lavoratore e della salute dei lavoratori, affidandola a due parametri: il primo \u00e8 quello relativo ai presidi medici adottabili per scongiurare il verificarsi del rischio tipizzato in relazione all&#8217;attivit\u00e0 svolta (desumibili dal protocollo acquisito); il secondo \u00e8 quello desumibile dall&#8217;anamnesi del lavoratore, dalle condizioni fisiche, dall&#8217;et\u00e0 ed affidato alla discrezionalit\u00e0 del medico, cosicch\u00e9 il giudizio sulla correttezza o meno delle scelte diagnostiche adottate dal ricorrente non poteva essere basato esclusivamente sulla aderenza o meno da parte del medico a quanto richiesto dall&#8217;organismo di vigilanza, con la conseguenza che il Tribunale avrebbe dovuto fondare il giudizio di innocenza o colpevolezza sulla valutazione oggettiva del caso concreto, con riferimento alla specifica situazione nella quale il medico si \u00e8 trovato a dover prendere la decisione della cui correttezza si discute.<br \/>\n2.3. Con il terzo motivo il ricorrente denunzia la violazione dell&#8217;articolo 606, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale per l&#8217;erronea applicazione dell&#8217;art. 25 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 secondo il quale il medico competente programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all&#8217;art. 41 attraverso protocolli sanitari definiti in ragione ai rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici pi\u00f9 avanzati.<br \/>\nSebbene la norma faccia espresso riferimento alle linee guida maggiormente accreditate nel determinare quali possano essere le misure adottabili onde evitare il rischio di esposizione, la discrezionalit\u00e0 del medico non pu\u00f2 essere asetticamente ritenuta fonte di responsabilit\u00e0 penale laddove alla mancata prescrizione di un esame strumentale non segua la prova, nel caso in esame mancante, in ordine alla violazione delle regole dell&#8217;arte medica.<br \/>\nNella specie, infatti, la lamentata mancata esplicazione di esami strumentali non ha comportato alcun rischio in capo ai due lavoratori in termini di idoneit\u00e0 alla mansione, risultando, ancora oggi, questi ultimi idonei alla medesima mansione.<br \/>\n2.4. Con il quarto motivo il ricorrente si duole della violazione dell&#8217;articolo 606, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale per la violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 25 del decreto legislativo 81 del 2008 e dell&#8217;articolo 43 del codice penale.<br \/>\nAssume che le linee guida, sulle quali pure il tribunale ha fondato l&#8217;affermazione di responsabilit\u00e0, possono assumere rilevanza ai fini dell&#8217;accertamento della responsabilit\u00e0 penale solo quando vengono indicati gli standard precisi ai quali ogni medico deve ispirare la propria condotta, ma esse non possono assurgere quale parametro per l&#8217;accertamento dei profili di responsabilit\u00e0 in considerazione dell&#8217;estrema flessibilit\u00e0 dovuta al singolo caso concreto.<br \/>\nL&#8217;errata interpretazione della norma effettuata dal Tribunale, secondo la quale la mancata prescrizione di esami strumentali equivale a connotare un profilo di responsabilit\u00e0 penale in capo al medico, va dunque corretta nella misura in cui sarebbe stato necessario premettere e ritenere che le linee guida o i protocolli non possono acriticamente assurgere a rango di fonti di regole cautelari codificate, secondo il paradigma dell&#8217;articolo 43 del codice penale poich\u00e9, in tal modo, si arriverebbe all&#8217;evidente paradosso di ritenere che l&#8217;attivit\u00e0 medica sia retta dall&#8217;adozione di regole rigorose e predeterminate.<\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>Diritto:<\/strong><br \/>\n1. Il ricorso \u00e8 infondato per le ragioni che seguono.<br \/>\n2. I motivi di impugnazione, essendo tra loro intimamente collegati, possono essere congiuntamente esaminati.<br \/>\n2.1. Il Tribunale, a seguito di una complessa istruttoria dibattimentale, \u00e8 pervenuto, avuto riguardo alla documentazione acquisita e ai chiarimenti offerti dai funzionari del Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro, ad affermare la responsabilit\u00e0 penale dell&#8217;Imputato sulla base del fatto che non era stato attuato nei confronti di due lavoratori il protocollo sanitario correlato ai rischi specifici, cui gli stessi lavoratori risultavano esposti, ed in particolare, MMC (Movimenti Manuali da carico) e rumore, trattandosi di operai edili, circostanze emerse dall&#8217;esame delle cartelle cliniche ed all&#8217;esito della visita ispettiva effettuata il 19 gennaio 2012.<br \/>\nDal testo della sentenza impugnata, si apprende poi che i rischi, cui i lavoratori erano esposti, risultavano indicati nelle rispettive cartelle, senza che fossero stati disposti gli accertamenti complementari atti a valutare la funzionalit\u00e0 dei cosiddetti organi bersaglio ossia degli organi particolarmente esposti a rischio per effetto delle mansioni lavorative esercitate.<br \/>\nCon specifico riferimento alle omissioni contestate al ricorrente, il Tribunale ha ritenuto che &#8211; per i lavoratori esposti, come nella specie, a determinati rischi professionali trattandosi di operai edili &#8211; il &#8220;medico competente&#8221;, che procede alla visita, non pu\u00f2 basarsi soltanto sul dato anamnestico, che potrebbe essere falsato da una sottovalutazione o ignoranza da parte del lavoratore, n\u00e9 pu\u00f2 accontentarsi di prescrivere esami clinici, emettendo al contempo un giudizio di piena idoneit\u00e0, come invece \u00e8 accaduto nel caso di specie, senza attendere l&#8217;esito dell&#8217;accertamento dagnostico-strumentale, che, per entrambi i lavoratori, non era stato richiesto fin dalla visita preventiva, ma solo in una delle visite periodiche successive. E ci\u00f2 nondimeno, come emerso dal testimoniale, il ricorrente emise il giudizio di idoneit\u00e0 sia in esito alla visita preventiva che in esito alla successiva visita di controllo, senza prima acquisire ed esaminare il referto audiometrico, particolarmente importante per via delle mansioni esercitate dai lavoratori, esposti al rumore, e ci\u00f2 a dimostrazione di un modus procedendi superficiale e poco rispettoso dei protocolli sanitari.<br \/>\n3. Sulla base di tali acquisizioni, le doglianze sollevate dal ricorrente non sono fondate perch\u00e9 i reati commessi dal medico competente in violazione degli obblighi posti a suo carico sono reati di pericolo astratto per la cui configurabilit\u00e0 non \u00e8 necessario che dalla violazione dell&#8217;obbligo derivi un danno alla salute o alla incolumit\u00e0 del lavoratore, anzi la funzione stessa del sanitario \u00e8 preordinata ad evitare tali evenienze perch\u00e9 il legislatore, richiedendo che la figura del medico competente sia individuata sulla base di specifici parametri e nel richiedere contestualmente anche una comprovata esperienza professionale del medico designato (art. 55), ha inteso evidentemente individuare la figura di un medico di qualificata professionalit\u00e0, in grado di diventare il collaboratore del datore di lavoro e del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione aziendale (Sez. 3, n. 26539 del 21\/05\/2008, in motiv.).<br \/>\nNe consegue l&#8217;infondatezza del primo motivo mentre, quanto alle restanti doglianze (secondo, terzo e quarto motivo) tutte incentrate sulla ritenuta non precettivit\u00e0 delle linee guida e dei protocolli in considerazione dell&#8217;autonomia professionale del medico e delle scelte di natura tecnica e discrezionale che senza dubbio gli competono, lo stesso ricorrente si mostra avvertito del fatto che, sulla base della normativa di cui al d.lgs. n. 81 del 2008, il medico competente programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all&#8217;art. 41 attraverso protocolli sanitari definiti in ragione ai rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici pi\u00f9 avanzati, sicch\u00e9 i protocolli sanitari, in tema di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, non escludono che il medico aziendale possa prescrivere accertamenti pi\u00f9 approfonditi di quelli necessari che, in quanto prescritti dalla buona arte medica, sono perci\u00f2 contemplati in linee guida o protocolli accreditati dalla comunit\u00e0 scientifica; ma proprio per questo motivo il medico competente non pu\u00f2 esimersi dal prescrivere e quindi deve prescrivere quelli minimi richiesti per un&#8217;efficace prevenzione che, con accertamento di fatto, adeguatamente e logicamente motivato, il Tribunale ha escluso sia stata assicurata e ci\u00f2 per la fondamentale ragione che non era stato attuato nei confronti dei lavoratori il protocollo sanitario correlato ai rischi specifici cui essi erano oggettivamente esposti in considerazione delle mansioni in concreto esercitate.<br \/>\nN\u00e9 pu\u00f2 ritenersi maturata la prescrizione del reato contestato, sul rilievo che la contravvenzione si consuma al momento della visita medica, perch\u00e9 l&#8217;incriminazione ha natura di reato permanente, atteso che la condotta illecita si protrae sino al momento di ottemperanza all&#8217;obbligo di legge che, nel caso in esame, \u00e8 stato osservato successivamente alla data di accertamento del reato con l&#8217;adempimento delle prescrizioni imposte.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\" align=\"center\">Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.<\/p>\n<p><strong>P.Q.M.<\/strong><br \/>\nRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.<br \/>\nCos\u00ec deciso il 23\/11\/2016<\/p>\n<p><em>FONTE: Cassazione Penale<\/em><\/p>\n<div class=\"pdfprnt-buttons pdfprnt-buttons-post pdfprnt-bottom-left\"><a href=\"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4407?print=pdf\" class=\"pdfprnt-button pdfprnt-button-pdf\" target=\"_blank\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-content\/plugins\/pdf-print\/images\/pdf.png\" alt=\"image_pdf\" title=\"Visualizza PDF\" \/><\/a><a href=\"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4407?print=print\" class=\"pdfprnt-button pdfprnt-button-print\" target=\"_blank\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-content\/plugins\/pdf-print\/images\/print.png\" alt=\"image_print\" title=\"Stampa contenuto\" \/><\/a><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Fatto: 1. 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