{"id":4650,"date":"2017-05-02T16:20:24","date_gmt":"2017-05-02T14:20:24","guid":{"rendered":"http:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/?p=4650"},"modified":"2017-05-02T16:20:24","modified_gmt":"2017-05-02T14:20:24","slug":"cassazione-penale-visita-dei-carabinieri-nel-cantiere-edile-ai-fini-della-tutela-della-salute-e-della-sicurezza-nei-luoghi-di-lavoro-quando-si-parla-di-rapporto-di-lavoro-subordinato","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/archives\/4650","title":{"rendered":"Cassazione Penale &#8211; Visita dei Carabinieri nel cantiere edile. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, quando si parla di rapporto di lavoro subordinato?"},"content":{"rendered":"<p align=\"justify\"><strong><a href=\"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-content\/uploads\/2014\/03\/Sentenza.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-thumbnail wp-image-399\" src=\"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-content\/uploads\/2014\/03\/Sentenza-150x145.jpg\" alt=\"\" width=\"150\" height=\"145\" srcset=\"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-content\/uploads\/2014\/03\/Sentenza-150x145.jpg 150w, https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-content\/uploads\/2014\/03\/Sentenza.jpg 228w\" sizes=\"auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px\" \/><\/a>Fatto:<\/strong><br \/>\n1. Il sig. V.C. ricorre per l&#8217;annullamento della sentenza del 10\/10\/2016 del Tribunale di Ferrara che lo ha condannato alla pena di 3.500,00 euro di ammenda per il reato continuato di cui agli arti. 81, cpv., cod. pen., 18, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 81 del 2008 (capo A), 37, comma 1, d.lgs. n. 81 del 2008 (capo B), 36, comma 2, d.lgs. n. 81 del 2008 (capo C), a lui ascritto perch\u00e9, quale legale rappresentante della societ\u00e0 &lt;&lt;V.A.L. Costruzioni di V.C.&gt;&gt;, esercente attivit\u00e0 edile ed impegnata in lavori di sistemazione muraria di un fabbricato adibito ad abitazione civile, aveva tollerato e comunque non impedito che operasse in cantiere il lavoratore I.E. senza aver prima effettuato l&#8217;accertamento sanitario preventivo attestante la sua idoneit\u00e0 alla mansione svolta, senza avergli assicurato, prima dell&#8217;inizio dei lavori, una formazione adeguata e sufficiente in materia di sicurezza del lavoro e salute e senza averlo informato sui rischi specifici correlati all&#8217;uso di sostanze pericolose, sulle misure di protezione e prevenzione da adottare (avuto riguardo anche alle sue conoscenze linguistiche). Il fatto \u00e8 contestato come commesso in Ferrara il 03\/10\/2012.<br \/>\n1.1. Con il primo motivo eccepisce, ai sensi dell&#8217;art. 606, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione mancante e manifestamente illogica nella parte in cui ha ritenuto, senza spiegarne le ragioni, l&#8217;esistenza di un rapporto di lavoro subordinato sol perch\u00e9 lo I.E. era impegnato nella rimozione di alcuni calcinacci, non considerando che questi si era solo sentito in dovere morale di aiutare l&#8217;imputato che lo aveva condotto in cantiere nella prospettiva (poi non attuata) di coinvolgerlo nei lavori.<br \/>\n1.2. Con il secondo motivo eccepisce, ai sensi dell&#8217;art. 606, lett. e), cod. proc. pen., la contraddittoriet\u00e0 della motivazione con specifici atti del processo (in particolare il proprio esame) e deduce, al riguardo, che il Tribunale ha male interpretato le sue parole allorquando ha affermato che i lavori da svolgere sul cantiere erano lavori da fabbro, non volendo con ci\u00f2 affermare n\u00e9 che l&#8217;I.E. (lavoratore edile) fosse davvero un fabbro n\u00e9 che fosse stato invitato ad effettuare il sopralluogo quando gi\u00e0 se ne conosceva l&#8217;inutilit\u00e0. Non si fonda perci\u00f2 su una corretta valutazione della prova la censura della contraddittoriet\u00e0 delle dichiarazioni dell&#8217;imputato che invece aveva giustificato la presenza dell&#8217;I.E. proprio sul rilievo che, dovendo mettere in sicurezza l&#8217;edificio, non sapeva bene quali lavori fossero necessari.<br \/>\n1.3. Con il terzo motivo, che riprende, sotto altro profilo, il tema del primo, eccepisce, ai sensi dell&#8217;art. 606, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione mancante e manifestamente illogica in ordine alla sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, irragionevolmente desunto dal fatto che lo I.E. era impegnato in attivit\u00e0 (la rimozione di calcinacci) non indicative della subordinazione e che possono essere effettuate anche da un artigiano edile. La sussistenza del rapporto di lavoro subordinato \u00e8 inoltre contraddetta, vista la sua tendenziale durata nel tempo, dal fatto che dopo l&#8217;accesso ispettivo del 03\/10\/2012 lo I.E. non fu trovato pi\u00f9 nel cantiere.<br \/>\n1.4. Con il quarto motivo, che sviluppa ulteriormente i temi sviluppati con il terzo, eccepisce, ai sensi dell&#8217;art. 606, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione mancante e manifestamente illogica in ordine al rigetto della deduzione difensiva della sussistenza di un rapporto di lavoro autonomo con l&#8217;I.E., rigetto fondato sul rilievo che tale rapporto non era stato comunicato al committente, che l&#8217;I.E. non aveva rilasciato alcuna fattura, che l&#8217;imputato aveva inizialmente comunicato che avrebbe proceduto con le proprie maestranze.<br \/>\n1.5. Con il quinto motivo eccepisce, ai sensi dell&#8217;alt. 606, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione mancante e contraddittoria in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla applicazione della pena in misura superiore al minimo edittale. Ferma la natura apodittica della motivazione, deduce, in aggiunta, che egli non ha mai negato che l&#8217;I.E. avesse portato via due\/tre secchi, sicch\u00e9 il Tribunale travisa il suo esame quando afferma che l&#8217;imputato non aveva ammesso gli addebiti.<br \/>\n1.6. Con il sesto motivo, deducendo che risulta dagli atti che l&#8217;impresa \u00e8 cessata il 14\/04\/2014, eccepisce, ai sensi dell&#8217;art. 606, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione mancante, manifestamente illogica e contraddittoria in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena.<br \/>\n1.7. Con il settimo motivo eccepisce, ai sensi dell&#8217;art. 606, lett. e), cod. proc. pen., vizio di omessa motivazione in ordine alla mancata concessione del beneficio della non menzione del certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta di privati.\n<\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>Diritto:<\/strong> 2. Il ricorso \u00e8 fondato limitatamente all&#8217;ultimo motivo; \u00e8 inammissibile nel resto perch\u00e9 generico e manifestamente infondato.<br \/>\n3. Con riferimento ai primi quattro motivi di ricorso, ricorda la Corte che: a) l&#8217;indagine di legittimit\u00e0 sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato &#8211; per espressa volont\u00e0 del legislatore &#8211; a riscontrare l&#8217;esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilit\u00e0 di verificare l&#8217;adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si \u00e8 avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L&#8217;illogicit\u00e0 della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cio\u00e8 di spessore tale da risultare percepibile &#8220;Ictu oculi&#8221;, dovendo il sindacato di legittimit\u00e0 al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purch\u00e9 siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24\/11\/1999, Spina, Rv. 214794); b) la mancanza e la manifesta illogicit\u00e0 della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicch\u00e9 dedurre tale vizio in sede di legittimit\u00e0 significa dimostrare che il testo del provvedimento \u00e8 manifestamente carente di motivazione e\/o di logica, e non gi\u00e0 opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19\/06\/1996, Di Francesco, Rv. 205621), sicch\u00e9 una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano a una diversa lettura o interpretazione, munite di eguale crisma di logicit\u00e0 (Sez. U, n. 30 del 27\/09\/1995, Mannino, Rv. 202903); c) il travisamento della prova \u00e8 configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo, o un risultato probatorio incontestabilmente diverso da quello reale, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia; il relativo vizio ha natura decisiva solo se l&#8217;errore accertato sia idoneo a disarticolare l&#8217;intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale\/probatorio (Sez. 6, n. 5146 del 16\/01\/2014, Del Gaudio, Rv. 258774; Sez. 2, n. 47035 del 03\/10\/2013, Giugliano, Rv. 257499).<br \/>\n3.1. Ne consegue che: a) il vizio di motivazione non pu\u00f2 essere utilizzato per spingere l&#8217;indagine di legittimit\u00e0 oltre il testo del provvedimento impugnato, nemmeno quando ci\u00f2 sia strumentale a una diversa ricomposizione del quadro probatorio che, secondo gli auspici del ricorrente, possa condurre il fatto fuori dalla fattispecie incriminatrice applicata; b) l&#8217;esame pu\u00f2 avere ad oggetto direttamente la prova solo quando se ne denunci il travisamento, purch\u00e9 di travisamento effettivamente di tratti, e l&#8217;atto processuale che la incorpora sia allegato al ricorso (o ne sia integralmente trascritto il contenuto) e possa scardinare la logica del provvedimento creando una insanabile frattura tra il giudizio e le sue basi fattuali; c) la natura manifesta della illogicit\u00e0 della motivazione del provvedimento impugnato costituisce un limite al sindacato di legittimit\u00e0 che impedisce alla Corte di cassazione di sostituire la propria logica a quella del giudice di merito e di avallare, dunque, ricostruzioni alternative del medesimo fatto, ancorch\u00e9 altrettanto ragionevoli.<br \/>\n3.2.Orbene, dal testo della motivazione della sentenza impugnata risulta che:<br \/>\n3.2.1. nel corso di un accesso effettuato il 03\/10\/2012 presso il cantiere edile dell&#8217;Imputato, i Carabinieri dell&#8217;Ispettorato del Lavoro di Ferrara avevano riscontrato la presenza dell&#8217;imputato stesso e di altre due persone intente a rimuovere materiali inerti nell&#8217;ambito di lavori di messa in sicurezza di un fabbricato condominiale;<br \/>\n3.2.2. di queste due persone, entrambe di nazionalit\u00e0 rumena, tal B.M. non era titolare di una propria impresa artigiana, n\u00e9 era dipendente di imprese terze (per lui, infatti, l&#8217;imputato ha pagato la sanzione amministrativa dopo averlo assunto, formato ed informato);<br \/>\n3.2.3. Lo I.E., pur titolare di impresa artigiana, non stava utilizzando mezzi o strumenti di lavoro propri e non era intestatario di veicoli propri normalmente necessari per lo svolgimento dei lavori edili;<br \/>\n3.2.4.l&#8217;imputato aveva dichiarato che la sua presenza era dovuta al fatto che aveva pensato di coinvolgerlo nei lavori e che tuttavia, siccome si era deciso che non si poteva far nulla perch\u00e9 svolgeva solo &#8220;lavori da fabbro&#8221; e poich\u00e9 l&#8217;amministratore del condominio aveva chiesto di liberare subito l&#8217;area dai calcinacci, lo I.E. era stato momentaneamente coinvolto in tale attivit\u00e0;<br \/>\n3.2.5.l&#8217;amministratore, per\u00f2, sentito dalla PG aveva negato di aver mai chiesto all&#8217;imputato di liberare il cantiere dai calcinacci;<br \/>\n3.2.6.l&#8217;impresa dell&#8217;imputato, subappaltatrice dei lavori appaltati all&#8217;impresa del figlio, non aveva dipendenti, n\u00e9 l&#8217;aveva quella del figlio stesso, sicch\u00e9 non si comprende in che modo egli avrebbe potuto far fronte a lavori edili che lo stesso imputato ha affermato essere lunghi e difficili;<br \/>\n3.2.7.la successiva assunzione del B.M., poi licenziato, prova il disegno originario di fare ricorso alla manovalanza in nero facendo ricorso anche a lavoratori titolari di partita IVA;<br \/>\n3.2.8.anche a voler assecondare la tesi difensiva, l&#8217;imputato non aveva informato il committente, quantomeno al fine di predisporre un piano di coordinamento tra le imprese, non \u00e8 stato stipulato alcun contratto scritto, n\u00e9 alcun piano, lo stesso amministratore del condominio non solo non era stato informato di nulla ma sapeva che l&#8217;imputato avrebbe fatto fronte ai lavori con proprie maestranze;<br \/>\n3.2.9. l&#8217;I.E. non aveva mai emesso alcuna fattura nei confronti dell&#8217;imputato, bens\u00ec di un altro committente che, sentito come testimone, non aveva prodotto la fattura (mai prodotta in giudizio peraltro); in un altro caso, pur avendo lavorato per conto dell&#8217;imputato, aveva emesso fattura che era stata consegnata al committente dall&#8217;imputato stesso, ci\u00f2 a comprova del fatto (afferma il tribunale) che l&#8217;imputato usa coinvolgere nominalmente altre ditte che lavorano alle sue dipendenze ma che non hanno alcun contatto con i committenti.<br \/>\n3.3. Tanto premesso, osserva in primo luogo la Corte che l&#8217;imputato non prende posizione affatto, n\u00e9 considera tutti gli argomenti utilizzati dal Tribunale per affermare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, tra questi, in primo luogo, la considerazione, francamente decisiva, che la sua impresa non aveva lavoratori dipendenti per far fronte ad un lavoro incontestabilmente complesso, laddove all&#8217;amministratore del condominio aveva affermato che avrebbe provveduto con maestranze proprie. N\u00e8 considera gli argomenti utilizzati dal Tribunale per sostenere che l&#8217;imputato usava ricorrere al lavoro nero mediante lavoratori (formalmente) autonomi, soggetti passivi IVA, n\u00e9 il fatto che l&#8217;amministratore del condominio aveva negato di avergli chiesto di rimuovere i calcinacci.<br \/>\n3.4.Il che, oltre a rendere generico il ricorso, priva di decisivit\u00e0 l&#8217;eccepito vizio di travisamento della prova posto che se \u00e8 vero che l&#8217;imputato non ha mai sostenuto che lo I.E. svolgeva solo lavori da fabbro, ci\u00f2 non assume nell&#8217;economia della motivazione un peso tale da scardinare il ragionamento del Giudice. Cos\u00ec come non \u00e8 decisiva la circostanza che lo I.E. non aveva emesso fattura perch\u00e9, secondo l&#8217;imputato, non aveva dato corso ad alcun lavoro.<br \/>\n3.5.Deve essere evidenziato, infatti, che l&#8217;insieme delle circostanze indicate dal Tribunale rende non manifestamente illogica la conclusione che ne \u00e8 stata tratta circa l&#8217;esistenza di un &#8220;modus operandi&#8221; dell&#8217;imputato che si avvale nell&#8217;esercizio d&#8217;impresa di personale non assunto e che trova nella totale assenza di manovalanza propria, nella assenza di beni strumentali dello I.E., nell&#8217;affermazione (menzognera) resa all&#8217;amministratore del condominio di lavorare con propri dipendenti, significativi elementi di riscontro circa il fatto che le mansioni svolte dallo I.E. fossero riconducibili ad un rapporto di lavoro che ben avrebbe potuto iniziare lo stesso giorno dell&#8217;accertamento ispettivo.<br \/>\n3.6.Occorre peraltro ricordare che gi\u00e0 prima della entrata In vigore del d.lgs. n. 81 del 2008, la Corte aveva affermato il principio che ai fini della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, un rapporto di lavoro subordinato deve essere considerato tale in riferimento all&#8217;assenza di autonomia del lavoratore nella prestazione dell&#8217;attivit\u00e0 lavorativa e non gi\u00e0 in relazione alla qualifica formale assunta dal medesimo (Sez. 4, n. 12348 del 29\/01\/2008, Giorgi, Rv. 239251, che ha affermato il principio in un caso in cui il lavoratore, pur formalmente titolare di una ditta artigiana, prestava in assenza di autonomia la propria attivit\u00e0, ricevendo ordini dal datore di lavoro, del quale utilizzava le attrezzature, Il mezzo di trasporto ed il materiale) e che sono considerati lavoratori subordinati tutti coloro che, indipendentemente dalla continuit\u00e0 e dall&#8217;onerosit\u00e0 del rapporto prestano la loro attivit\u00e0 fuori del proprio domicilio alle dipendenze e sotto la direzione altrui (Sez. 4, n. 267 del 28\/06\/1988, Anorini, Rv. 180135), anche se l&#8217;attivit\u00e0 \u00e8 prestata a mero titolo di favore (Sez. 4, n. 2232 del 27\/11\/1981, Colapinto, Rv. 152593).<br \/>\n3.7. La definizione di &#8220;lavoratore&#8221; fornita dall&#8217;art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 81 del 2008, fa leva sullo svolgimento dell&#8217;attivit\u00e0 lavorativa nell&#8217;ambito dell&#8217;organizzazione del datore di lavoro indipendentemente dalla tipologia contrattuale ed \u00e8 definizione pi\u00f9 ampia di quelle che l&#8217;hanno preceduta, che facevano riferimento, invece, al &#8220;lavoratore subordinato&#8221; (art. 3, d.P.R. n. 547 del 1955) e alla &#8220;persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro&#8221; (art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs. n. 626 del 1994).<br \/>\n3.8.Sicch\u00e9, a prescindere dal fatto che un &#8220;lavoratore&#8221; possa essere titolare o meno di un&#8217;impresa artigiana ovvero essere un lavoratore autonomo, quel che conta, ai fini dell&#8217;applicazione delle norme incriminatrici in questione, \u00e8 che egli oggettivamente disimpegni mansioni lavorative tipiche dell&#8217;impresa (non importa se a titolo di favore) nel luogo di lavoro deputato (nel caso di specie un cantiere) e su richiesta dell&#8217;imprenditore. Per cui stabilire se lo I.E. fosse un lavoratore autonomo o dipendente non ha rilevanza, non nei termini proposti dall&#8217;imputato; quel che rileva \u00e8 che egli sia stato impiegato nei lavori d&#8217;impresa esercitando mansioni tipiche del lavoratore dipendente e con strumenti messi a disposizione dell&#8217;imprenditore, nel cantiere ove operava l&#8217;impresa stessa.<br \/>\n4. Quanto al trattamento sanzionatorio osserva preliminarmente il Collegio che:<br \/>\n4.1. gli indici di commisurazione della pena di cui all&#8217;art. 133, cod. pen., forniscono al giudice l&#8217;armamentario per forgiare la condanna sulla persona dell&#8217;imputato in considerazione della finalit\u00e0 rieducativa della pena stessa;<br \/>\n4.2.la centralit\u00e0 e l&#8217;importanza della sua quantificazione \u00e8 stata pi\u00f9 volte sottolineata dal Giudice delle leggi che ha ribadito che &lt;&lt;il potere discrezionale del giudice nella determinazione della pena forma oggetto, nell&#8217;ambito del sistema penale, di un principio di livello costituzionale&gt;&gt; rimarcando che la finalit\u00e0 rieducativa della pena stessa non \u00e8 limitata alla sola fase dell&#8217;esecuzione, ma costituisce \u00abuna delle qualit\u00e0 essenziali e generali che caratterizzano la pena nel suo contenuto ontologico, e l&#8217;accompagnano da quando nasce, nell&#8217;astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue\u00bb (sentenza n. 313 del 1990; si vedano anche le sentenze n. 129 del 2008, n. 257 del 2006, n. 341 del 1994)&gt;&gt; (sentenza n. 183 del 10\/06\/2011);<br \/>\n4.3.la quantificazione della pena, dunque, non pu\u00f2 essere frutto di scelte immotivate n\u00e9 arbitrarie, ma nemmeno di valutazioni esasperatamente analitiche;<br \/>\n4.4. quel che conta, in ultima analisi, \u00e8 che dell&#8217;uso del potere discrezionale il giudice dia conto rendendo noti gli elementi che lo giustificano (art. 132, cod. pen.);<br \/>\n4.5. a tal fine risulta insuperato l&#8217;insegnamento di Sez. U, n. 5519 del 21\/04\/1979, Pelosi, Rv. 142252, secondo cui \u00e8 da ritenere adempiuto l&#8217;obbligo della motivazione in ordine alla misura della pena allorch\u00e9 sia indicato l&#8217;elemento, tra quelli di cui all&#8217;art 133 cod. pen., ritenuto prevalente e di dominante rilievo, non essendo tenuto ad una analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti ma, in una visione globale di ogni particolarit\u00e0 del caso, \u00e8 sufficiente che dia l&#8217;indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi (cos\u00ec, in motivazione, anche Sez. 3, n. 19639 del 27\/01\/2012, Gallo; si veda anche Sez. 5, n. 7562 del 17\/01\/2013, La Selva);<br \/>\n4.6. quanto pi\u00f9 il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto pi\u00f9 ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente quali, tra i criteri, oggettivi o soggettivi, enunciati dall&#8217;art. 133 c.p., siano stati ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio, dovendosi perci\u00f2 escludere che sia sufficiente il ricorso a mere clausole di stile, quali il generico richiamo alla &#8220;entit\u00e0 del fatto&#8221; e alla &#8220;personalit\u00e0 dell&#8217;imputato (cos\u00ec, in motivazione, Sez. 6, n. 35346 del 12\/06\/2008, Bonarrigo; cfr. anche Sez. 1, n. 2413 del 13\/03\/2013, Pachiarotti; Sez. 6, n. 2925 del 18\/11\/1999, Baragiani);<br \/>\n4.7. \u00e8 consentito far ricorso esclusivo a tali clausole, cos\u00ec come a espressioni del tipo: &#8220;pena congrua&#8221;, &#8220;pena equa&#8221;, &#8220;congruo aumento&#8221;, solo quando il giudice non si discosti molto dai minimi edittali (Sez. 1, n. 1059 del 14\/02\/1997, Gagliano; Sez. 3, n. 33773 del 29\/05\/2007, Ruggieri) oppure quando, in caso di pene alternative, applichi la sanzione pecuniaria, ancorch\u00e9 nel suo massimo edittale (Sez. 1, n. 40176 del 01\/10\/2009, Russo; Sez. 1, n. 3632 del 17\/01\/1995, Capelluto);<br \/>\n4.8. al di fuori di questi casi, la determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittale non pu\u00f2 insomma essere affidato alla intuizione del giudice, con riferimento a generiche formule di stile o sommari richiami al parametro contenuto nell&#8217;art. 133 cod. pen. se \u00e8 pur vero che non \u00e8 richiesto l&#8217;analitico esame in rapporto a ogni elemento del complesso parametro richiamato, resta tuttavia la doverosit\u00e0 della specifica individuazione delle ragioni determinanti la misura della pena, al fine di dar conto dello uso corretto del potere discrezionale che al giudice di merito \u00e8 affidato, e di garantire l&#8217;imputato della congruit\u00e0 della pena inflitta (Sez. 1, n. 12364 del 02\/07\/1990, Italiano, Rv. 185320; cfr. anche Sez. 1, n. 5210 del 14\/01\/1987, Cardile, Rv. 175802, che ha ricordato come nell&#8217;irrogazione di una pena, relativa ad un reato circostanziato, analogamente a quanto previsto per un reato semplice, il giudice adempie all&#8217;obbligo di motivazione solo allorch\u00e9 indica in modo specifico i motivi che giustificano l&#8217;uso del suo potere discrezionale al riguardo e non gi\u00e0 adoperando delle formule stereotipate. Infatti, l&#8217;obbligo della motivazione, predisposto dalla legge, \u00e8 generale, in quanto vale per tutti i provvedimenti per i quali la legge lo prescrive; indisponibile perch\u00e9 deve essere adempiuto unicamente dall&#8217;autore del provvedimento; destinato ad essere pubblicizzato e completo, nel senso che deve essere quantitativamente correlato al dispositivo, con l&#8217;effetto che in assenza di queste caratteristiche non pu\u00f2 dirsi compiutamente adempiuto);<br \/>\n4.9.la concessione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce oggetto di un diritto con il cui mancato riconoscimento il giudice di merito si deve misurare poich\u00e9, non diversamente da quelle &#8220;tipizzate&#8221;, la loro attitudine ad attenuare la pena si deve fondare su fatti concreti;<br \/>\n4.10.il loro mancato riconoscimento pu\u00f2 essere legittimamente giustificato con l&#8217;assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell&#8217;art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non \u00e8 pi\u00f9 sufficiente lo stato di incensuratezza dell&#8217;imputato (Sez. 3, n. 44071 del 25\/09\/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 1, n. 3529 del 22\/09\/2013, Stentano, Rv. 195339);<br \/>\n4.11.nel motivare il diniego, inoltre, non \u00e8 necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma \u00e8 sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19\/03\/2014, Lule, Rv. 259899).<br \/>\n5. Nel caso di specie, il Tribunale ha individuato il reato pi\u00f9 grave in quello di cui al capo C (punito ai sensi dell&#8217;art. 55, comma 5, lett. c, d.lgs. n. 81 del 2008 con pena pecuniaria alternativa a quella detentiva) ed ha applicato una pena pecuniaria inferiore alla met\u00e0 del massimo edittale, ritenuta congrua ai sensi dell&#8217;art. 133, cod. pen.. Ha inoltre negato le circostanze generiche in considerazione del comportamento doloso, della sua abitualit\u00e0 e del comportamento processuale dell&#8217;imputato, votato alle negazione dell&#8217;evidenza. Per le stesse ragioni ha effettuato un giudizio prognostico negativo ai fini della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.<br \/>\n5.1. La quantificazione della pena concretamente inflitta sfugge, per le ragioni sopra indicate, alle censure di questa Corte; allo stesso modo \u00e8 insindacabile la negata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Al riguardo non sussiste alcun travisamento della prova posto che la mancata ammissione dell&#8217;evidenza non si riferisce al fatto che l&#8217;imputato avesse riconosciuto che lo I.E. stesse portando via dei detriti, quanto alla riconducibilit\u00e0 di tale mansione ad un rapporto di lavoro. In ogni caso l&#8217;eccezione non \u00e8 decisiva, considerate le altre ragioni (non contestate) del diniego.<br \/>\n5.2. L&#8217;eccezione relativa alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena non pu\u00f2 essere supportata dalla mera deduzione di aver prodotto un documento ignorato dal Tribunale, essendo preciso onere dell&#8217;imputato, in virt\u00f9 del principio di autosufficienza del ricorso, allegare il documento in questione e il verbale di udienza nel quale si d\u00e0 atto della sua produzione (ovvero indicare il verbale di udienza e l&#8217;affoliazione del documento), altrimenti la deduzione ha natura fattuale.<br \/>\n5.3. Nel resto il giudizio prognostico negativo, poich\u00e9 non \u00e8 frutto di una valutazione non manifestamente illogica \u00e8 incensurabile in questa sede.<br \/>\n6. E&#8217; invece fondato l&#8217;ultimo motivo di ricorso.<br \/>\n6.1.Secondo l&#8217;insegnamento della Corte il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale \u00e8 diverso da quello della sospensione condizionale della pena perch\u00e9, mentre quest&#8217;ultima ha l&#8217;obiettivo di sottrarre alla punizione il colpevole che presenti possibilit\u00e0 di ravvedimento e di costituire, attraverso la possibilit\u00e0 di revoca, un&#8217;efficace remora ad ulteriori violazioni della legge penale, il primo persegue lo scopo di favorire il ravvedimento del condannato mediante l&#8217;eliminazione della pubblicit\u00e0 quale particolare conseguenza negativa del reato, sicch\u00e9 non \u00e8 contraddittorio il diniego di uno dei due benefici e la concessione dell&#8217;altro (cos\u00ec, da ultimo, Sez. 6, n. 34489 del 14\/06\/2012, Del Gatto, Rv. 253484; Sez. 4, n. 34380 del 14\/07\/2011, Allegra, Rv. 251509; Sez. 1, n. 45756 del 14\/11\/2007, Della Corte, Rv. 238137).<br \/>\n6.2. Ne consegue che, stante la diversit\u00e0 dei presupposti, le ragioni del diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena non assorbono quelle relative al mancato riconoscimento dei beneficio della non menzione, sicch\u00e9 l&#8217;omissione, sul punto, resta patologica.<br \/>\n6.3. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al beneficio della non menzione del certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta dei privati con rinvio al Tribunale di Ferrara per esame sul punto.<br \/>\n6.4. Nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente affermazione irrevocabile della responsabilit\u00e0 dell&#8217;imputato e della pena (non sospesa) applicata.<\/p>\n<p align=\"justify\">\n<strong>P.Q.M.:<\/strong><br \/>\nAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla concedibilit\u00e0 del beneficio della non menzione e rinvia al Tribunale di Ferrara.<br \/>\nDichiara inammissibile nel resto il ricorso.<br \/>\nCos\u00ec deciso in Roma, il 15\/03\/2017.<\/p>\n<p align=\"justify\"><em>FONTE: Cassazione Penale<\/em><\/p>\n<div class=\"pdfprnt-buttons pdfprnt-buttons-post pdfprnt-bottom-left\"><a href=\"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4650?print=pdf\" class=\"pdfprnt-button pdfprnt-button-pdf\" target=\"_blank\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-content\/plugins\/pdf-print\/images\/pdf.png\" alt=\"image_pdf\" title=\"Visualizza PDF\" \/><\/a><a href=\"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4650?print=print\" class=\"pdfprnt-button pdfprnt-button-print\" target=\"_blank\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-content\/plugins\/pdf-print\/images\/print.png\" alt=\"image_print\" title=\"Stampa contenuto\" \/><\/a><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Fatto: 1. Il sig. V.C. ricorre per l&#8217;annullamento della sentenza del 10\/10\/2016 del Tribunale di Ferrara che lo ha condannato alla pena di 3.500,00 euro di ammenda per il reato continuato di cui agli arti. 81, cpv., cod. pen., 18, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 81 del 2008 (capo A), 37, comma 1, d.lgs&#8230;. <a href=\"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/archives\/4650\">Leggi Tutto<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[13,4,1],"tags":[322,1209,358],"class_list":["post-4650","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-edilizia","category-news","category-sicurezza-nei-luoghi-di-lavoro","tag-cassazione-penale","tag-edilizia","tag-sicurezza-sul-lavoro"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4650","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4650"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4650\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4651,"href":"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4650\/revisions\/4651"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4650"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4650"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4650"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}