{"id":7878,"date":"2024-10-16T14:55:43","date_gmt":"2024-10-16T12:55:43","guid":{"rendered":"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/?p=7878"},"modified":"2024-10-16T14:55:43","modified_gmt":"2024-10-16T12:55:43","slug":"inl-faq-sulla-patente-a-crediti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/archives\/7878","title":{"rendered":"INL: FAQ\u00a0sulla Patente a crediti (agg. al 15 ottobre 2024)"},"content":{"rendered":"<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"alignleft size-thumbnail\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"150\" height=\"150\" src=\"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/ISpettorato-Nazionale-Lavoro-150x150.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-5939\" srcset=\"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/ISpettorato-Nazionale-Lavoro-150x150.png 150w, https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/ISpettorato-Nazionale-Lavoro-300x300.png 300w, https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/ISpettorato-Nazionale-Lavoro.png 317w\" sizes=\"auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px\" \/><\/figure><\/div>\n\n\n<p>INL: Patente a crediti \u2013 le Faq. L\u2019Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha pubblicato, in data 4 ottobre 2024 e in data 15 ottobre 2024, le\u00a0prime\u00a0<strong>FAQ\u00a0 sulla Patente a crediti<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>1) La circ. n. 4\/2024 stabilisce la possibilit\u00e0 di trasmettere, in una prima fase, una autocertificazione\/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della patente e che \u201cla trasmissione della autocertificazione\/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l\u2019operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell\u2019Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data\u201d. Fino a quando \u00e8 possibile presentare l\u2019autocertificazione\/dichiarazione sostitutiva?<\/strong><br>L\u2019invio tramite PEC all\u2019indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it della&nbsp;autocertificazione\/dichiarazione sostitutiva \u00e8 un adempimento che va effettuato dalle imprese e dai&nbsp;lavoratori autonomi che al 1\u00b0 ottobre 2024 stiano gi\u00e0 operando in cantieri temporanei o mobili.<br>Pertanto, se alla data del 1\u00b0 ottobre i soggetti interessati non stiano operando presso alcun cantiere, non sono tenuti all\u2019invio della PEC. L\u2019autocertificazione\/dichiarazione sostitutiva non \u00e8 inoltre&nbsp;necessaria se nella stessa giornata del 1\u00b0 ottobre \u2013 data a partire dalla quale entra in funzione il portale realizzato per il rilascio della patente a crediti \u2013 le imprese ed i lavoratori autonomi che gi\u00e0 operano in&nbsp;cantiere facciano richiesta della patente tramite il medesimo portale. In altri termini, la presenza in&nbsp;cantiere di imprese e lavoratori autonomi deve essere sempre preceduta dall\u2019invio della&nbsp;autocertificazione\/dichiarazione sostitutiva o dalla richiesta della patente tramite portale, tenendo presente che a partire dal 1\u00b0 novembre l\u2019operativit\u00e0 in cantiere sar\u00e0 ammessa&nbsp; esclusivamente&nbsp;per le imprese ed i lavoratori autonomi che abbiano fatto richiesta della patente tramite portale.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>2) La norma non indica la categoria di SOA di cui dev\u2019essere in possesso l\u2019azienda per essere esclusa dall\u2019obbligo di possedere la patente a crediti. Si chiede di conoscere se la categoria della&nbsp;<\/strong><strong>SOA resta irrilevante, avendo la norma precisato esclusivamente la classificazione.&nbsp;<\/strong><br>Come indicato nella circolare 4\/2024 dell\u2019INL, il legislatore esclude dall\u2019ambito applicativo della&nbsp;patente a crediti le imprese in possesso dell\u2019attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o&nbsp;superiore alla III, di cui all\u2019art. 100, comma 4, del D.Lgs. n. 36\/2023 a prescindere dalla categoria di&nbsp;appartenenza.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>3) La norma indica al singolare sia il possesso del DVR sia la nomina del RSPP: per una azienda che abbia pi\u00f9 unit\u00e0 operative e, quindi, potenzialmente pi\u00f9 DVR e pi\u00f9 RSPP, come deve interpretarsi la&nbsp;disposizione?<\/strong><br>Il rilascio della patente \u00e8 soggetto al possesso, da parte del legale rappresentante o del lavoratore autonomo, dei requisiti indicati dall\u2019art. 27, comma 1, del D.Lgs. n. 81\/2008. Pertanto, qualora&nbsp;un\u2019azienda abbia diverse unit\u00e0 produttive e quindi, eventualmente, siano individuabili diversi datori di&nbsp;lavoro, il possesso dei requisiti si deve intendere riferito all\u2019intera azienda e quindi tutti i datori di lavoro&nbsp;dovranno aver nominato i RSPP e redatto i relativi DVR.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>4) Il nuovo obbligo formativo (ad es. per il datore di lavoro) sconta sia l\u2019entrata in vigore del nuovo accordo Stato Regioni, sia la scadenza del periodo entro il quale \u00e8 obbligatorio iniziare ad&nbsp;<\/strong><strong>applicare la nuova normativa. Occorrono, quindi, chiarimenti in merito all\u2019oggetto della&nbsp;autocertificazione.<\/strong><br>La dichiarazione, per essere veritiera, deve tenere conto della normativa vigente alla data di&nbsp;presentazione della stessa e pertanto, in assenza del nuovo accordo Stato-Regioni, non potr\u00e0&nbsp;riguardare adempimenti che non \u00e8 possibile ritenere obbligatori.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>5) Ho inviato l\u2019autocertificazione via PEC per la patente a crediti. Volevo sapere se mi deve arrivare qualcosa o basta che presenti il modulo in cantiere? Poi dal primo di novembre devo fare richiesta di quella definitiva sul portale?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019invio della PEC esenta dalla richiesta della patente tramite portale sino al 31 ottobre 2024 e tale invio non prevede il rilascio di una ricevuta, ferma restando l\u2019ordinaria ricevuta di consegna e accettazione collegata all\u2019invio di un messaggio di posta elettronica certificata, che costituisce prova dell\u2019avvenuto invio della richiesta. Dal 1\u00b0 novembre sar\u00e0 possibile operare in cantiere solo qualora sia stata effettuata la richiesta della patente tramite il portale dell\u2019INL. Dunque, se l\u2019impresa o il lavoratore autonomo \u00e8 attualmente operante in un cantiere temporaneo o mobile, entro il 31 ottobre dovr\u00e0 rinnovare la richiesta tramite il portale INL, al fine di poter continuare ad operare senza soluzione di continuit\u00e0. Difatti, a partire dal 1\u00b0 novembre 2024 l\u2019autocertificazione\/autodichiarazione inviata via PEC non avr\u00e0 pi\u00f9 efficacia. In ogni caso, si raccomanda di non attendere il 31 ottobre ma di effettuare la richiesta di rilascio della patente il prima possibile.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>6) Nella circ. 4\/2024 viene precisato che l\u2019accesso al portale avviene attraverso SPID personale o CIE. Nel caso di delega chi deve effettuare l\u2019accesso? E\u2019 necessario che si acceda con lo SPID personale del legale rappresentante della societ\u00e0?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Come chiarito dalla circ. n. 4\/2024, \u00e8 possibile presentare la domanda di rilascio della patente anche per il tramite di un soggetto (qualsiasi soggetto) munito di apposita delega in forma scritta. Nel caso di delega, \u00e8 possibile accedere con lo SPID o CIE del delegato.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>7) Prevede il rilascio in modo temporaneo della patente a crediti o il mero invio della PEC abilita all\u2019entrata dei cantieri, senza il rilascio di alcun documento?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019invio della autocertificazione\/dichiarazione sostitutiva tramite PEC abilita di per s\u00e9 ad operare nei cantieri e non prevede il rilascio di alcun documento. Entro il 1\u00b0 novembre 2024, per operare nei cantieri, sar\u00e0 invece necessario aver effettuato richiesta della patente tramite il portale INL. Si raccomanda pertanto di richiedere il prima possibile la patente tramite il portale INL senza attendere necessariamente la data ultima del 31 ottobre.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>8) Dal 1\u00b0 ottobre le imprese possono richiedere la patente a crediti sulla piattaforma dell\u2019INL ma si tratta di un click day o la richiesta pu\u00f2 essere effettuata entro il 31 ottobre 2024? Le aziende sono tenute ad inviare l\u2019autocertificazione tramite PEC e poi a fare la richiesta sulla piattaforma o possono fare solo la richiesta sulla piattaforma?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Dal 1\u00b0 ottobre \u00e8 operativo il portale INL per richiedere la patente e la richiesta pu\u00f2 essere fatta in qualunque momento. L\u2019autocertificazione\/dichiarazione sostitutiva da trasmettere via PEC \u00e8 un adempimento sostitutivo alla richiesta della patente ed ha validit\u00e0 sino al 31 ottobre 2024. Ci\u00f2 vuol dire che, a partire dal 1\u00b0 novembre, ogni impresa che opera in un cantiere temporaneo o mobile dovr\u00e0 aver effettuato la richiesta della patente tramite portale INL poich\u00e9 l\u2019autocertificazione\/dichiarazione sostitutiva tramite PEC non avr\u00e0 pi\u00f9 efficacia. Se una impresa in questo periodo non svolge alcun lavoro in cantiere non \u00e8 tenuta ad avere la patente n\u00e9 ad inviare alcuna PEC, l\u2019importante \u00e8 che prima di iniziare i lavori abbia effettuato la richiesta della patente. Se quindi, ad esempio, l\u2019impresa iniziasse i lavori il 15 novembre, entro il 14 novembre dovr\u00e0 aver effettuato la richiesta della patente tramite il portale INL. In ogni caso, si raccomanda di effettuare tale adempimento in tempi congrui.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>9) Quale intermediario chiedo se, ad oggi, esiste uno specifico modulo di delega da far sottoscrivere alla clientela di studio interessata alla richiesta della patente a crediti.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La presentazione della domanda di rilascio della patente, accedendo al portale dell\u2019INL, pu\u00f2 essere effettuata per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta. Il soggetto delegato, accedendo alla piattaforma, dovr\u00e0 a sua volta dichiarare di essere in possesso della delega nonch\u00e9 delle dichiarazioni del responsabile legale dell\u2019impresa o del lavoratore autonomo relative al possesso dei requisiti per il rilascio della patente. Dunque, \u00e8 sufficiente dotarsi di una delega scritta.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>10) Le imprese che effettuano lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione agraria e forestale, di imboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde (da parte di imprese non agricole), potature, piantumazioni, ecc. sono soggette alla normativa sulla patente a crediti? Se oltre alle citate attivit\u00e0 si effettuano lavori quali posa in opera di un perimetro di contenimento in cemento di un\u2019aiuola o la costruzione di un muretto o recinzione di confine, si rientra nel regime della patente a crediti?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Sono soggette alla patente a crediti le imprese o i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all\u2019art. 89, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 81\/2008. L\u2019art. 89 in parola definisce cantiere temporaneo o mobile \u201cqualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco \u00e8 riportato nell\u2019ALLEGATO X\u201d. Pertanto, laddove le imprese indicate in domanda si trovino ad operare all\u2019interno di un cantiere che rientri nell\u2019elenco di cui al citato Allegato X, esse saranno tenute al possesso della patente. Ove le stesse effettuino lavori di posa in opera di un perimetro di contenimento in cemento di un\u2019aiuola o la costruzione di un muretto o recinzione di confine, non potranno non detenere la patente a crediti.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>11) I codici Ateco (74.90.99 e 72.20.00 configurano il lavoro di archeologo come intellettuale sebbene sia una figura operativa in cantiere, soprattutto in casi di rinvenimenti. Lo scavo archeologico \u00e8 infatti classificato come lavoro ed \u00e8 regolamentato dall\u2019Allegato II.18 del D.L.vo 36\/223. Si chiede pertanto se la loro attivit\u00e0 possa essere considerata come \u201cprestazioni di natura intellettuale\u201d ai sensi dell\u2019art. 27 del D.L.vo 81\/2008 e quindi esonerata dal possesso della patente a crediti. Qualora, invece, vi sia l\u2019obbligo della patente a crediti, dal momento che per ottenere la patente \u00e8 necessaria l\u2019iscrizione alla CCIA e dal momento che gli archeologi non hanno l\u2019obbligo di iscrizione alla CCIA, come possono ottenere la patente a crediti per accedere al cantiere?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Gli archeologi \u201coperano\u201d nei cantieri temporanei o mobili di cui all\u2019art. 89, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 81\/2008. Pertanto, come anche chiarito dalla circolare dell\u2019INL n. 4\/2024, le imprese o i lavoratori autonomi che operano in cantiere devono essere in possesso della patente a crediti. Per quanto concerne la richiesta della patente, considerato che l\u2019attivit\u00e0 di archeologo \u00e8 un\u2019attivit\u00e0 libero professionale che prevede l\u2019iscrizione al relativo Albo, l\u2019interessato dichiarer\u00e0 di essere in possesso dell\u2019iscrizione alla CCIA da intendersi, da parte dell\u2019Amministrazione, come iscrizione all\u2019Albo.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>12) Il committente, nell\u2019ambito degli appalti, \u00e8 tenuto a richiedere il possesso della patente a crediti nell\u2019elenco della documentazione trasmessa dagli appaltatori e subappaltatori?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Secondo quanto disciplinato dall\u2019art. 90, comma 9 lett. b-bis), del D.Lgs. n. 81\/2008, il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un\u2019unica impresa o ad un lavoratore autonomo, \u00e8 tenuto alla verifica il possesso della patente o del documento equivalente di cui all\u2019art. 27 nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 15 del medesimo art. 27, dell\u2019attestazione di qualificazione SOA. Pertanto, come anche chiarito dalla circolare dell\u2019INL n. 4\/2024, ai sensi dell\u2019art. 157 del D.Lgs. n. 81\/2008, il committente o il responsabile dei lavori che non abbia effettuato le citate verifiche \u00e8 punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 711,92 ad euro 2.562,91.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>13) I cantieri navali (di costruzione e manutenzione di imbarcazioni= sono soggetti alla normativa sulla patente a crediti?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Il cantiere navale \u00e8 uno stabilimento dove si costruiscono, si riparano o si demoliscono navi. Inoltre, il D.Lgs. n. 272\/1999 disciplina le disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori \u201cnell\u2019espletamento di operazioni e servizi portuali, nonch\u00e9 di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485\u201d. Pertanto, in generale i cantieri navali non rientrano in quelli richiamati dall\u2019articolo 27 del d.lgs. 81\/2008. Tuttavia, laddove negli stessi vengano effettuati lavori edili o di ingegneria civile di cui all\u2019allegato X dello stesso d.lgs. 81\/2008, le imprese o i lavoratori autonomi che vi operano devono essere dotate di patente a crediti.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>14) Le aziende che operano nei cantieri di impiantistica telefonica per la costruzione, manutenzione ed installazione di linee telefoniche e internet (fibra ottica) sono soggette alla normativa sulla patente a crediti?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019art. 88, comma 2, lett. g-bis), del D.Lgs. n. 81\/2008 prevede l\u2019esclusione del Titolo IV \u201cai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all\u2019ALLEGATO X\u201d. Pertanto, in generale i cantieri di impiantistica telefonica per la costruzione, manutenzione ed installazione di linee telefoniche e internet non rientrano in quelli richiamati dall\u2019articolo 27 del d.lgs. 81\/2008. Tuttavia, laddove negli stessi vengano effettuati lavori edili o di ingegneria civile di cui all\u2019allegato X dello stesso d.lgs. 81\/2008, le imprese o i lavoratori autonomi che vi operano devono essere dotate di patente a crediti.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>15) Il comma 1 dell\u2019art. 27 del D.L.vo 81\/2008 esclude il possesso della patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi che effettuano mere forniture. Si chiede se le operazioni di carico\/scarico di materiali effettuati con l\u2019ausilio di attrezzature di lavoro (es. benne, forche, pinze, ecc.) rientri nel concetto di \u201cmera fornitura\u201d.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le operazioni di carico\/scarico di materiali effettuati con l\u2019ausilio di attrezzature di lavoro rientrano nella \u201cmera fornitura\u201d in quanto l\u2019uso delle attrezzature di lavoro \u00e8 funzionale al carico e allo scarico sicuro dei prodotti e materiali trasportati. Pertanto, le imprese e i lavoratori autonomi che effettuino le suddette operazioni non sono tenute al possesso della patente a crediti.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>16) Si chiede di chiarire se \u00e8 tenuta al possesso della patente a crediti la societ\u00e0, anche consortile, di cui all\u2019art. 31 dell\u2019Allegato II.12 del D.L.vo 36\/2023, laddove costituita da imprese in possesso dell\u2019attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di chi all\u2019art. 100, comma 4, del predetto D.L.vo 36\/2023.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le societ\u00e0 consortili qualificabili come consorzi stabili, in quanto soggetti dotati di autonoma personalit\u00e0 giuridica, distinta dalle imprese consorziate, sono tenute a dotarsi della patente a crediti ovvero sono esonerate in caso di autonomo possesso di attestazione SOA di categoria pari o superiore alla III. Diversamente, le societ\u00e0 consortili qualificabili come consorzi ordinari, pur essendo autonomi centri di rapporti giuridici, non essendo dotati di autonoma personalit\u00e0 giuridica, anche in linea con quanto disposto dal decreto legislativo n.36 del 2023, non sono tenute al possesso della patente a crediti ma si avvalgono della patente a crediti ovvero della attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III in possesso delle imprese consorziate.<\/p>\n\n\n\n<p><em>Fonte: Ispettorato Nazionale del Lavoro<\/em><\/p>\n<div class=\"pdfprnt-buttons pdfprnt-buttons-post pdfprnt-bottom-left\"><a href=\"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7878?print=pdf\" class=\"pdfprnt-button pdfprnt-button-pdf\" target=\"_blank\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-content\/plugins\/pdf-print\/images\/pdf.png\" alt=\"image_pdf\" title=\"Visualizza PDF\" \/><\/a><a href=\"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7878?print=print\" class=\"pdfprnt-button pdfprnt-button-print\" target=\"_blank\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-content\/plugins\/pdf-print\/images\/print.png\" alt=\"image_print\" title=\"Stampa contenuto\" \/><\/a><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>INL: Patente a crediti \u2013 le Faq. 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