{"id":7937,"date":"2024-12-24T09:00:16","date_gmt":"2024-12-24T08:00:16","guid":{"rendered":"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/?p=7937"},"modified":"2024-12-24T09:00:17","modified_gmt":"2024-12-24T08:00:17","slug":"interpello-min-lavoro-n-8-2024-su-numero-massimo-partecipanti-nei-corsi-di-formazione-sulla-sicurezza","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/archives\/7937","title":{"rendered":"Interpello Min. Lavoro n. 8\/2024 su numero massimo partecipanti nei corsi di formazione sulla sicurezza"},"content":{"rendered":"<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"alignleft size-thumbnail\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"150\" height=\"150\" src=\"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/Ministero-del-Lavoro-150x150.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-5327\" srcset=\"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/Ministero-del-Lavoro-150x150.png 150w, https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/Ministero-del-Lavoro.png 200w\" sizes=\"auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px\" \/><\/figure><\/div>\n\n\n<p>La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro ha pubblicato l\u2019interpello n. 8 del 12 dicembre 2024, con il quale ha fornito, all\u2019Universit\u00e0 di Siena, una risposta in merito al seguente quesito: \u201c<em>In deroga alla disposizione della Conferenza Stato Regioni che nell\u2019Accordo del 21 dicembre 2011 che stabilisce che partecipino a ogni corso di formazione sulla sicurezza non pi\u00f9 di 35 persone, si chiede la possibilit\u00e0 di riconoscere gli insegnamenti inseriti nella carriera degli studenti universitari aventi le caratteristiche stringenti precedentemente descritte, equivalenti ai corsi di formazione a rischio alto ex art. 37 del DLgs. 81\/08 s.m.i. nonostante che in alcuni corsi di studio il numero di partecipanti possa essere superiore alle 35 unit\u00e0, dal momento che l\u2019Ateneo si assume la responsabilit\u00e0 di effettuare un esame finale secondo standard accademici<\/em>.\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>La&nbsp;<strong>risposta del Ministero del Lavoro<\/strong>:<\/p>\n\n\n\n<p>Al riguardo, premesso che:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>l\u2019articolo 37, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, rubricato \u201c<em>Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti\u201d, al comma 1, dispone \u201cIl datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:<\/em><br><em>a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;<\/em><br><em>b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell\u2019azienda<\/em>\u201d;<\/li>\n\n\n\n<li>il citato articolo 37, decreto legislativo n. 81 del 2008, al comma 2, sancisce \u201c<em>La durata, i contenuti minimi e le modalit\u00e0 della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all\u2019accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:<\/em><br><em>a) l\u2019individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalit\u00e0 della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;<\/em><br><em>b) l\u2019individuazione delle modalit\u00e0 della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalit\u00e0 delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della<\/em><br><em>prestazione lavorativa;<\/em><br><em>b-bis) il monitoraggio dell\u2019applicazione degli accordi in materia di formazione, nonch\u00e9 il controllo sulle attivit\u00e0 formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa<\/em>\u201d;<\/li>\n\n\n\n<li>l\u2019Accordo del 21 dicembre 2011 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell\u2019articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Allegato A, al punto 2, rubricato \u201c<em>Organizzazione della formazione<\/em>\u201d, dispone che: \u201cPer ciascun corso si dovr\u00e0 prevedere: (omissis\u2026) d) un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unit\u00e0\u201d;<\/li>\n\n\n\n<li>il predetto Accordo, Allegato A, al punto 4, rubricato \u201c<em>Articolazione del percorso formativo dei lavoratori e dei soggetti di cui all\u2019articolo 21, comma 1, del d.lgs. n. 81\/08<\/em>\u201d, individua, tra l\u2019altro, i contenuti della formazione generale e della formazione specifica per i lavoratori;<\/li>\n\n\n\n<li>il successivo punto 5-bis, Allegato A, del predetto Accordo, rubricato \u201c<em>Modalit\u00e0 di effettuazione della formazione di lavoratori e preposti<\/em>\u201d, dispone \u201c<em>Ferme restando le previsioni di cui ai punti 4 e 5 che precedono relativamente alla durata e ai contenuti dei corsi, le modalit\u00e0 delle attivit\u00e0 formative possono essere disciplinate da accordi aziendali, adottati previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza<\/em>\u201d;<\/li>\n\n\n\n<li>l\u2019Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell\u2019articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, stipulato il 7 luglio 2016 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, al punto 12, rubricato \u201c<em>Disposizioni integrative e correttive alla disciplina della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro<\/em>\u201d, dispone \u201c<em>12.8 Organizzazione dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro \u2013 In tutti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali vengono stabiliti criteri specifici relativi al numero dei partecipanti, \u00e8 possibile ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unit\u00e0<\/em>\u201d;<\/li>\n\n\n\n<li>l\u2019Accordo citato del 7 luglio 2016, Allegato V, contiene la \u201c<em>Tabella riassuntiva dei criteri della formazione rivolta ai soggetti con ruoli in materia di prevenzione<\/em>\u201d;<\/li>\n\n\n\n<li>l\u2019interpello n. 2 del 18 aprile 2024 di questa Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha trattato la problematica in questione.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>La Commissione ritiene opportuno ricordare, in via preliminare, come la stessa sia tenuta, ai sensi dell\u2019articolo 12, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a fornire chiarimenti unicamente in ordine a \u201cquesiti di ordine generale sull\u2019applicazione della normativa di salute e sicurezza del lavoro\u201d e non a quesiti relativi a fattispecie specifiche. Pertanto, ritiene di non poter formulare un riscontro in ordine alla valenza dei contenuti della formazione e della metodologia di insegnamento proposti, ai fini dell\u2019assolvimento dell\u2019obbligo formativo in questione.<\/p>\n\n\n\n<p>La Commissione ribadisce, altres\u00ec, quanto gi\u00e0 esplicitato nell\u2019interpello n. 2 del 18 aprile 2024 e pertanto, ritiene che, allo stato della normativa attuale, per quanto attiene al numero dei partecipanti ad ogni corso, non si possa prescindere da quanto previsto dal punto 12.8 e dall\u2019allegato V dell\u2019Accordo stipulato il 7 luglio 2016 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.<\/p>\n\n\n\n<p><em>FONTE: Ministero del Lavoro<\/em><\/p>\n<div class=\"pdfprnt-buttons pdfprnt-buttons-post pdfprnt-bottom-left\"><a href=\"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7937?print=pdf\" class=\"pdfprnt-button pdfprnt-button-pdf\" target=\"_blank\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-content\/plugins\/pdf-print\/images\/pdf.png\" alt=\"image_pdf\" title=\"Visualizza PDF\" \/><\/a><a href=\"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7937?print=print\" class=\"pdfprnt-button pdfprnt-button-print\" target=\"_blank\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-content\/plugins\/pdf-print\/images\/print.png\" alt=\"image_print\" title=\"Stampa contenuto\" \/><\/a><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro ha pubblicato l\u2019interpello n. 8 del 12 dicembre 2024, con il quale ha fornito, all\u2019Universit\u00e0 di Siena, una risposta in merito al seguente quesito: \u201cIn deroga alla disposizione della Conferenza Stato Regioni che nell\u2019Accordo del 21 dicembre 2011 che stabilisce&#8230; <a href=\"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/archives\/7937\">Leggi Tutto<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[12,4,1],"tags":[1307,1337],"class_list":["post-7937","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-formazione","category-news","category-sicurezza-nei-luoghi-di-lavoro","tag-commissione-interpelli","tag-ministero-del-lavoro-e-delle-politiche-sociali"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7937","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=7937"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7937\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":7938,"href":"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7937\/revisions\/7938"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=7937"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=7937"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=7937"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}