{"id":8063,"date":"2025-07-31T08:58:00","date_gmt":"2025-07-31T06:58:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/?p=8063"},"modified":"2025-07-31T08:58:01","modified_gmt":"2025-07-31T06:58:01","slug":"inl-patente-a-crediti-le-nuove-faq-aggiornate-al-25-luglio-2025","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/archives\/8063","title":{"rendered":"INL. Patente a crediti \u2013 Le nuove Faq aggiornate al\u00a025 luglio 2025"},"content":{"rendered":"<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"alignleft size-thumbnail\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"150\" height=\"150\" src=\"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/ISpettorato-Nazionale-Lavoro-150x150.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-5939\" srcset=\"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/ISpettorato-Nazionale-Lavoro-150x150.png 150w, https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/ISpettorato-Nazionale-Lavoro-300x300.png 300w, https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/ISpettorato-Nazionale-Lavoro.png 317w\" sizes=\"auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px\" \/><\/figure><\/div>\n\n\n<p><em>L\u2019Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha aggiornato, al\u00a0<strong>25 luglio 2025<\/strong>, le\u00a0<strong>FAQ\u00a0 sulla Patente a crediti<\/strong>.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><strong>FAQ \u2013&nbsp;4 ottobre 2024<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>1) La circ. n. 4\/2024 stabilisce la possibilit\u00e0 di trasmettere, in una prima fase, una autocertificazione\/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti per il&nbsp;rilascio della patente e che \u201cla trasmissione della autocertificazione\/dichiarazione sostitutiva&nbsp;inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l\u2019operatore a&nbsp;presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell\u2019Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data\u201d. Fino a quando \u00e8 possibile presentare&nbsp;l\u2019autocertificazione\/dichiarazione sostitutiva?<\/strong><br>L\u2019invio tramite PEC all\u2019indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it della&nbsp;autocertificazione\/dichiarazione sostitutiva \u00e8 un adempimento che va effettuato dalle imprese e dai&nbsp;lavoratori autonomi che al 1\u00b0 ottobre 2024 stiano gi\u00e0 operando in cantieri temporanei o mobili.<br>Pertanto, se alla data del 1\u00b0 ottobre i soggetti interessati non stiano operando presso alcun cantiere, non sono tenuti all\u2019invio della PEC. L\u2019autocertificazione\/dichiarazione sostitutiva non \u00e8 inoltre&nbsp;necessaria se nella stessa giornata del 1\u00b0 ottobre \u2013 data a partire dalla quale entra in funzione il portale realizzato per il rilascio della patente a crediti \u2013 le imprese ed i lavoratori autonomi che gi\u00e0 operano in&nbsp;cantiere facciano richiesta della patente tramite il medesimo portale. In altri termini, la presenza in&nbsp;cantiere di imprese e lavoratori autonomi deve essere sempre preceduta dall\u2019invio della&nbsp;autocertificazione\/dichiarazione sostitutiva o dalla richiesta della patente tramite portale, tenendo presente che a partire dal 1\u00b0 novembre l\u2019operativit\u00e0 in cantiere sar\u00e0 ammessa&nbsp; esclusivamente&nbsp;per le imprese ed i lavoratori autonomi che abbiano fatto richiesta della patente tramite portale.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>2) La norma non indica la categoria di SOA di cui dev\u2019essere in possesso l\u2019azienda per essere esclusa dall\u2019obbligo di possedere la patente a crediti. Si chiede di conoscere se la categoria della&nbsp;<\/strong><strong>SOA resta irrilevante, avendo la norma precisato esclusivamente la classificazione.&nbsp;<\/strong><br>Come indicato nella circolare 4\/2024 dell\u2019INL, il legislatore esclude dall\u2019ambito applicativo della&nbsp;patente a crediti le imprese in possesso dell\u2019attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o&nbsp;superiore alla III, di cui all\u2019art. 100, comma 4, del D.Lgs. n. 36\/2023 a prescindere dalla categoria di&nbsp;appartenenza.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>3) La norma indica al singolare sia il possesso del DVR sia la nomina del RSPP: per una azienda che abbia pi\u00f9 unit\u00e0 operative e, quindi, potenzialmente pi\u00f9 DVR e pi\u00f9 RSPP, come deve interpretarsi la&nbsp;disposizione?<\/strong><br>Il rilascio della patente \u00e8 soggetto al possesso, da parte del legale rappresentante o del lavoratore autonomo, dei requisiti indicati dall\u2019art. 27, comma 1, del D.Lgs. n. 81\/2008. Pertanto, qualora&nbsp;un\u2019azienda abbia diverse unit\u00e0 produttive e quindi, eventualmente, siano individuabili diversi datori di&nbsp;lavoro, il possesso dei requisiti si deve intendere riferito all\u2019intera azienda e quindi tutti i datori di lavoro&nbsp;dovranno aver nominato i RSPP e redatto i relativi DVR.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>4) Il nuovo obbligo formativo (ad es. per il datore di lavoro) sconta sia l\u2019entrata in vigore del nuovo accordo Stato Regioni, sia la scadenza del periodo entro il quale \u00e8 obbligatorio iniziare ad&nbsp;<\/strong><strong>applicare la nuova normativa. Occorrono, quindi, chiarimenti in merito all\u2019oggetto della&nbsp;autocertificazione.<\/strong><br>La dichiarazione, per essere veritiera, deve tenere conto della normativa vigente alla data di&nbsp;presentazione della stessa e pertanto, in assenza del nuovo accordo Stato-Regioni, non potr\u00e0&nbsp;riguardare adempimenti che non \u00e8 possibile ritenere obbligatori.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>FAQ \u2013 15 ottobre 2024<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>5) Ho inviato l\u2019autocertificazione via PEC per la patente a crediti. Volevo sapere se mi deve arrivare qualcosa o basta che presenti il modulo in cantiere? Poi dal primo di novembre devo fare richiesta di quella definitiva sul portale?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019invio della PEC esenta dalla richiesta della patente tramite portale sino al 31 ottobre 2024 e tale invio non prevede il rilascio di una ricevuta, ferma restando l\u2019ordinaria ricevuta di consegna e accettazione collegata all\u2019invio di un messaggio di posta elettronica certificata, che costituisce prova dell\u2019avvenuto invio della richiesta. Dal 1\u00b0 novembre sar\u00e0 possibile operare in cantiere solo qualora sia stata effettuata la richiesta della patente tramite il portale dell\u2019INL. Dunque, se l\u2019impresa o il lavoratore autonomo \u00e8 attualmente operante in un cantiere temporaneo o mobile, entro il 31 ottobre dovr\u00e0 rinnovare la richiesta tramite il portale INL, al fine di poter continuare ad operare senza soluzione di continuit\u00e0. Difatti, a partire dal 1\u00b0 novembre 2024 l\u2019autocertificazione\/autodichiarazione inviata via PEC non avr\u00e0 pi\u00f9 efficacia. In ogni caso, si raccomanda di non attendere il 31 ottobre ma di effettuare la richiesta di rilascio della patente il prima possibile.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>6) Nella circ. 4\/2024 viene precisato che l\u2019accesso al portale avviene attraverso SPID personale o CIE. Nel caso di delega chi deve effettuare l\u2019accesso? E\u2019 necessario che si acceda con lo SPID personale del legale rappresentante della societ\u00e0?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Come chiarito dalla circ. n. 4\/2024, \u00e8 possibile presentare la domanda di rilascio della patente anche per il tramite di un soggetto (qualsiasi soggetto) munito di apposita delega in forma scritta. Nel caso di delega, \u00e8 possibile accedere con lo SPID o CIE del delegato.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>7) Prevede il rilascio in modo temporaneo della patente a crediti o il mero invio della PEC abilita all\u2019entrata dei cantieri, senza il rilascio di alcun documento?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019invio della autocertificazione\/dichiarazione sostitutiva tramite PEC abilita di per s\u00e9 ad operare nei cantieri e non prevede il rilascio di alcun documento. Entro il 1\u00b0 novembre 2024, per operare nei cantieri, sar\u00e0 invece necessario aver effettuato richiesta della patente tramite il portale INL. Si raccomanda pertanto di richiedere il prima possibile la patente tramite il portale INL senza attendere necessariamente la data ultima del 31 ottobre.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>8) Dal 1\u00b0 ottobre le imprese possono richiedere la patente a crediti sulla piattaforma dell\u2019INL ma si tratta di un click day o la richiesta pu\u00f2 essere effettuata entro il 31 ottobre 2024? Le aziende sono tenute ad inviare l\u2019autocertificazione tramite PEC e poi a fare la richiesta sulla piattaforma o possono fare solo la richiesta sulla piattaforma?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Dal 1\u00b0 ottobre \u00e8 operativo il portale INL per richiedere la patente e la richiesta pu\u00f2 essere fatta in qualunque momento. L\u2019autocertificazione\/dichiarazione sostitutiva da trasmettere via PEC \u00e8 un adempimento sostitutivo alla richiesta della patente ed ha validit\u00e0 sino al 31 ottobre 2024. Ci\u00f2 vuol dire che, a partire dal 1\u00b0 novembre, ogni impresa che opera in un cantiere temporaneo o mobile dovr\u00e0 aver effettuato la richiesta della patente tramite portale INL poich\u00e9 l\u2019autocertificazione\/dichiarazione sostitutiva tramite PEC non avr\u00e0 pi\u00f9 efficacia. Se una impresa in questo periodo non svolge alcun lavoro in cantiere non \u00e8 tenuta ad avere la patente n\u00e9 ad inviare alcuna PEC, l\u2019importante \u00e8 che prima di iniziare i lavori abbia effettuato la richiesta della patente. Se quindi, ad esempio, l\u2019impresa iniziasse i lavori il 15 novembre, entro il 14 novembre dovr\u00e0 aver effettuato la richiesta della patente tramite il portale INL. In ogni caso, si raccomanda di effettuare tale adempimento in tempi congrui.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>9) Quale intermediario chiedo se, ad oggi, esiste uno specifico modulo di delega da far sottoscrivere alla clientela di studio interessata alla richiesta della patente a crediti.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La presentazione della domanda di rilascio della patente, accedendo al portale dell\u2019INL, pu\u00f2 essere effettuata per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta. Il soggetto delegato, accedendo alla piattaforma, dovr\u00e0 a sua volta dichiarare di essere in possesso della delega nonch\u00e9 delle dichiarazioni del responsabile legale dell\u2019impresa o del lavoratore autonomo relative al possesso dei requisiti per il rilascio della patente. Dunque, \u00e8 sufficiente dotarsi di una delega scritta.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>10) Le imprese che effettuano lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione agraria e forestale, di imboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde (da parte di imprese non agricole), potature, piantumazioni, ecc. sono soggette alla normativa sulla patente a crediti? Se oltre alle citate attivit\u00e0 si effettuano lavori quali posa in opera di un perimetro di contenimento in cemento di un\u2019aiuola o la costruzione di un muretto o recinzione di confine, si rientra nel regime della patente a crediti?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Sono soggette alla patente a crediti le imprese o i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all\u2019art. 89, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 81\/2008. L\u2019art. 89 in parola definisce cantiere temporaneo o mobile \u201cqualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco \u00e8 riportato nell\u2019ALLEGATO X\u201d. Pertanto, laddove le imprese indicate in domanda si trovino ad operare all\u2019interno di un cantiere che rientri nell\u2019elenco di cui al citato Allegato X, esse saranno tenute al possesso della patente. Ove le stesse effettuino lavori di posa in opera di un perimetro di contenimento in cemento di un\u2019aiuola o la costruzione di un muretto o recinzione di confine, non potranno non detenere la patente a crediti.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>11) I codici Ateco (74.90.99 e 72.20.00 configurano il lavoro di archeologo come intellettuale sebbene sia una figura operativa in cantiere, soprattutto in casi di rinvenimenti. Lo scavo archeologico \u00e8 infatti classificato come lavoro ed \u00e8 regolamentato dall\u2019Allegato II.18 del D.L.vo 36\/223. Si chiede pertanto se la loro attivit\u00e0 possa essere considerata come \u201cprestazioni di natura intellettuale\u201d ai sensi dell\u2019art. 27 del D.L.vo 81\/2008 e quindi esonerata dal possesso della patente a crediti. Qualora, invece, vi sia l\u2019obbligo della patente a crediti, dal momento che per ottenere la patente \u00e8 necessaria l\u2019iscrizione alla CCIA e dal momento che gli archeologi non hanno l\u2019obbligo di iscrizione alla CCIA, come possono ottenere la patente a crediti per accedere al cantiere?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>[<em>risposta fornita il 15 ottobre 2024<\/em>]<\/p>\n\n\n\n<p><del>Gli archeologi \u201coperano\u201d nei cantieri temporanei o mobili di cui all\u2019art. 89, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 81\/2008. Pertanto, come anche chiarito dalla circolare dell\u2019INL n. 4\/2024, le imprese o i lavoratori autonomi che operano in cantiere devono essere in possesso della patente a crediti. Per quanto concerne la richiesta della patente, considerato che l\u2019attivit\u00e0 di archeologo \u00e8 un\u2019attivit\u00e0 libero professionale che prevede l\u2019iscrizione al relativo Albo, l\u2019interessato dichiarer\u00e0 di essere in possesso dell\u2019iscrizione alla CCIA da intendersi, da parte dell\u2019Amministrazione, come iscrizione all\u2019Albo.<\/del><\/p>\n\n\n\n<p>[<em>risposta modificata il 6 novembre 2024<\/em>]<\/p>\n\n\n\n<p>Nel premettere che i seguenti chiarimenti sostituiscono quelli gi\u00e0 forniti, occorre evidenziare che gli archeologi \u201coperano\u201d fisicamente nei cantieri temporanei o mobili di cui all\u2019art. 89, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 81\/2008 e conseguentemente, come precisato con circ. n. 4\/2024, devono essere dotati della patente. Ai fini della richiesta della patente occorre tuttavia tener conto che gli archeologi, in quanto liberi professionisti, non sono tenuti all\u2019iscrizione alla Camera di commercio, nonch\u00e9 del fatto che la professione dell\u2019archeologo \u00e8 una professione non ordinistica riconosciuta dalla L. n. 4\/2013, normata dalla L. n. 110\/2014 e regolamentata dal D.M. n. 244\/2019 che non prevede esplicitamente l\u2019istituzione di un albo ma stabilisce la creazione di elenchi professionali gestiti dal Ministero della Cultura (MiC), ai quali peraltro non \u00e8 obbligatoria l\u2019iscrizione per poter esercitare la professione. Considerato che, per la richiesta della patente da parte di una impresa o lavoratore autonomo italiano, il campo \u201ciscrizione alla CCIAA\u201d \u00e8 obbligatorio, per gli archeologi lavoratori autonomi tale dichiarazione va intesa come indicativa dei necessari requisiti professionali, come il possesso della partita IVA e l\u2019iscrizione alla Gestione separata.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>12) Il committente, nell\u2019ambito degli appalti, \u00e8 tenuto a richiedere il possesso della patente a crediti nell\u2019elenco della documentazione trasmessa dagli appaltatori e subappaltatori?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Secondo quanto disciplinato dall\u2019art. 90, comma 9 lett. b-bis), del D.Lgs. n. 81\/2008, il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un\u2019unica impresa o ad un lavoratore autonomo, \u00e8 tenuto alla verifica il possesso della patente o del documento equivalente di cui all\u2019art. 27 nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 15 del medesimo art. 27, dell\u2019attestazione di qualificazione SOA. Pertanto, come anche chiarito dalla circolare dell\u2019INL n. 4\/2024, ai sensi dell\u2019art. 157 del D.Lgs. n. 81\/2008, il committente o il responsabile dei lavori che non abbia effettuato le citate verifiche \u00e8 punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 711,92 ad euro 2.562,91.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>13) I cantieri navali (di costruzione e manutenzione di imbarcazioni= sono soggetti alla normativa sulla patente a crediti?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Il cantiere navale \u00e8 uno stabilimento dove si costruiscono, si riparano o si demoliscono navi. Inoltre, il D.Lgs. n. 272\/1999 disciplina le disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori \u201cnell\u2019espletamento di operazioni e servizi portuali, nonch\u00e9 di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485\u201d. Pertanto, in generale i cantieri navali non rientrano in quelli richiamati dall\u2019articolo 27 del d.lgs. 81\/2008. Tuttavia, laddove negli stessi vengano effettuati lavori edili o di ingegneria civile di cui all\u2019allegato X dello stesso d.lgs. 81\/2008, le imprese o i lavoratori autonomi che vi operano devono essere dotate di patente a crediti.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>14) Le aziende che operano nei cantieri di impiantistica telefonica per la costruzione, manutenzione ed installazione di linee telefoniche e internet (fibra ottica) sono soggette alla normativa sulla patente a crediti?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019art. 88, comma 2, lett. g-bis), del D.Lgs. n. 81\/2008 prevede l\u2019esclusione del Titolo IV \u201cai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all\u2019ALLEGATO X\u201d. Pertanto, in generale i cantieri di impiantistica telefonica per la costruzione, manutenzione ed installazione di linee telefoniche e internet non rientrano in quelli richiamati dall\u2019articolo 27 del d.lgs. 81\/2008. Tuttavia, laddove negli stessi vengano effettuati lavori edili o di ingegneria civile di cui all\u2019allegato X dello stesso d.lgs. 81\/2008, le imprese o i lavoratori autonomi che vi operano devono essere dotate di patente a crediti.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>15) Il comma 1 dell\u2019art. 27 del D.L.vo 81\/2008 esclude il possesso della patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi che effettuano mere forniture. Si chiede se le operazioni di carico\/scarico di materiali effettuati con l\u2019ausilio di attrezzature di lavoro (es. benne, forche, pinze, ecc.) rientri nel concetto di \u201cmera fornitura\u201d.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le operazioni di carico\/scarico di materiali effettuati con l\u2019ausilio di attrezzature di lavoro rientrano nella \u201cmera fornitura\u201d in quanto l\u2019uso delle attrezzature di lavoro \u00e8 funzionale al carico e allo scarico sicuro dei prodotti e materiali trasportati. Pertanto, le imprese e i lavoratori autonomi che effettuino le suddette operazioni non sono tenute al possesso della patente a crediti.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>16) Si chiede di chiarire se \u00e8 tenuta al possesso della patente a crediti la societ\u00e0, anche consortile, di cui all\u2019art. 31 dell\u2019Allegato II.12 del D.L.vo 36\/2023, laddove costituita da imprese in possesso dell\u2019attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di chi all\u2019art. 100, comma 4, del predetto D.L.vo 36\/2023.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le societ\u00e0 consortili qualificabili come consorzi stabili, in quanto soggetti dotati di autonoma personalit\u00e0 giuridica, distinta dalle imprese consorziate, sono tenute a dotarsi della patente a crediti ovvero sono esonerate in caso di autonomo possesso di attestazione SOA di categoria pari o superiore alla III. Diversamente, le societ\u00e0 consortili qualificabili come consorzi ordinari, pur essendo autonomi centri di rapporti giuridici, non essendo dotati di autonoma personalit\u00e0 giuridica, anche in linea con quanto disposto dal decreto legislativo n.36 del 2023, non sono tenute al possesso della patente a crediti ma si avvalgono della patente a crediti ovvero della attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III in possesso delle imprese consorziate.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>FAQ \u2013 17 gennaio 2025<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>17) In merito alla compilazione della domanda per il rilascio della patente a crediti tramite portale INL, si chiede un chiarimento sulla differenza tra \u201cesenzione giustificata\u201d e \u201cnon obbligatorio\u201d.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Come riportato nella circ. n. 4\/2024 in relazione a ciascuna categoria di richiedenti e in considerazione della particolarit\u00e0 delle casistiche il portale consente di indicare la \u201cnon obbligatoriet\u00e0\u201d o \u201cl\u2019esenzione giustificata\u201d da un determinato requisito. La \u201cnon obbligatoriet\u00e0\u201d dovr\u00e0 essere indicata quando non si \u00e8 soggetti al possesso di un determinato requisito; ad esempio, nel caso di un lavoratore autonomo per il quale non \u00e8 prevista la redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) o la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP). L\u2019\u201cesenzione giustificata\u201d va invece indicata nei casi in cui in linea teorica \u00e8 previsto, in capo al richiedente, il possesso di un determinato requisito il quale tuttavia, per giustificate ragioni che attengono al caso concreto, non si possiede al momento della dichiarazione (ad es. non si \u00e8 ancora materialmente in possesso del DURC ma \u00e8 stata appena richiesta una rateazione contributiva e si \u00e8 in attesa di acquisire il Documento). L\u2019\u201desenzione giustificata\u201d va inoltre indicata nei casi in cui non si \u00e8 in possesso di un determinato requisito poich\u00e9 il soggetto che richiede la patente ha attivato un contenzioso volto, direttamente o indirettamente, a metterne in discussione l\u2019obbligatoriet\u00e0 nei suoi confronti.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>18) Con riferimento all\u2019ambito soggettivo di applicazione della patente a crediti, qualora una impresa affidataria \u2013 pur avendo i requisiti di impresa edile \u2013 agisca&nbsp;<\/strong><strong>nel ruolo di General Contractor, affidando la totalit\u00e0 dell\u2019esecuzione delle opere a terze imprese esecutrici, limitandosi quindi ad utilizzare il proprio personale&nbsp;<\/strong><strong>dipendente \u201cnon tecnico\u201d per lo svolgimento di attivit\u00e0 professionale, per mezzo di ingegneri, architetti e geometri, anche direttamente in cantiere, \u00e8&nbsp;<\/strong><strong>assoggettato all\u2019obbligo di richiedere la patente a crediti?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Come chiarito dalla circ. n. 4\/2024 \u201ci soggetti tenuti al possesso della patente sono, dunque, le imprese \u2013 non necessariamente qualificabili come imprese edili \u2013 e i lavoratori autonomi che operano \u201cfisicamente\u201d nei cantieri. Per espressa previsione normativa sono esclusi i soggetti che effettuano mere forniture o&nbsp;prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.)\u201d. Nel caso di impresa affidataria (affidataria-non esecutrice) con ruolo di&nbsp;General Contractor che coordina le imprese coinvolte nella realizzazione di un\u2019opera, non \u00e8 previsto il possesso della patente, in quanto tale impresa&nbsp;non opera \u201cfisicamente\u201d in cantiere e il personale utilizzato svolge in via esclusiva prestazioni di natura intellettuale.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>19) La circolare INL prevede che i soggetti tenuti al possesso della patente non siano necessariamente qualificabili come imprese edili ma sia sufficiente operare fisicamente nei cantieri: quindi, ad esempio, idraulici o vetrai o fornitori di porte\/finestre che intervengono in un cantiere per il montaggio dei sanitari o degli&nbsp;infissi interni\/esterni sono considerabili soggetti tenuti al possesso della patente a punti?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le imprese o i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all\u2019art. 89, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 81\/2008 sono&nbsp;soggette alla patente a crediti. Pertanto, il montaggio di sanitari o infissi interni\/esterni rientra tra le attivit\u00e0 per le quali si opera \u201cfisicamente\u201d nei&nbsp;cantieri e, dunque, per le quali si \u00e8 tenuti al possesso della patente a crediti.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>20) Gli Organismi Abilitati, Accreditati e\/o Notificati che effettuano attivit\u00e0 di verifica periodica, straordinaria e di certificazione ai sensi del D.P.R. n. 162\/1999,&nbsp;del D.P.R. n. 462\/2001 e dell\u2019art. 71 del D. Lgs. 81\/2008 devono possedere la patente a crediti?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le verifiche periodiche, straordinarie e di certificazione ai sensi del D.P.R. n. 462\/2001 (impianti di messa a terra), D.P.R. n. 162\/1999 (ascensori) e ai&nbsp;sensi dell\u2019art. 71 del D. Lgs. n. 81\/2008 (attrezzature di lavoro) potrebbero essere eseguiti in contesti che riguardano i cantieri temporanei e mobili.<br>Tuttavia, l\u2019attivit\u00e0 di verifica periodica e straordinaria, ai sensi dell\u2019art. 71 del D.Lgs. n. 81\/2008, va intesa quale prestazione di natura intellettuale in&nbsp;quanto il personale ispettivo non effettua alcun intervento diretto su alcuna attrezzatura, n\u00e9 effettua alcun intervento esecutivo con finalit\u00e0 operative&nbsp;di cantiere. Tutte le manovre di controllo vengono infatti richieste al manutentore ed il personale ispettivo si limita ad assistere alle prove e a&nbsp;verbalizzarne l\u2019esito. Inoltre, l\u2019effettuazione delle verifiche periodiche e straordinarie comporta la qualifica in capo al verificatore di \u201cIncaricato di&nbsp;Pubblico Servizio\u201d (art. 358 c.p.) che svolge, di fatto, una attivit\u00e0 del tutto uguale e analoga a quella degli enti pubblici preposti che, a seconda&nbsp;dell\u2019assetto regionale, svolgono analoghe attivit\u00e0 (Ispettorato del lavoro, A.S.L., INAIL, ecc.) sulla stessa tipologia di impianti.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>21) Qualora l\u2019impresa perda la certificazione SOA in III classifica, \u00e8 previsto un periodo transitorio di autorizzazione a lavorare che consenta all\u2019impresa di&nbsp;accedere al cantiere per il periodo necessario per accertare i requisiti per l\u2019accesso alla patente ed effettuare la conseguente richiesta?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019art. 27, comma 2, del D.Lgs. n. 81\/2008 stabilisce che \u201ca decorrere dal 1\u00b0 ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente \u2026 le imprese e i lavoratori&nbsp;autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili \u2026, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale\u201d e&nbsp;successivamente al comma 15 prevede che \u201cnon sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in possesso dell\u2019attestazione di&nbsp;qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, \u2026\u201d. Pertanto, per potere operare in un cantiere \u00e8 necessario essere in possesso di un titolo&nbsp;abilitativo: patente a crediti o attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III. Di conseguenza, nel caso in cui non sussista pi\u00f9 la&nbsp;permanenza del requisito relativo al possesso dell\u2019attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, \u00e8 necessario richiedere la&nbsp;patente a crediti e, nelle more del suo rilascio, come previsto dall\u2019art. 27, comma 2, del D.Lgs. n. 81\/2008 \u201c\u00e8 comunque consentito lo svolgimento&nbsp;delle attivit\u00e0\u2026\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>22) Come si esplica la responsabilit\u00e0 dell\u2019impresa appaltatrice relativamente al controllo sui soggetti subappaltatori? \u00c8 sufficiente la verifica in fase di&nbsp;affidamento?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019art. 90, comma 9 lett. b-bis), del D.Lgs. n. 81\/2008 prevede l\u2019obbligo di verifica, in capo al committente o responsabile dei lavori, del possesso del&nbsp;titolo abilitante (patente a crediti, documento equivalente o attestazione SOA) delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di&nbsp;subappalto. La verifica in questione, come previsto dalla citata disposizione, va effettuata al momento dell\u2019affidamento da parte del committente o&nbsp;del responsabile dei lavori.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>23) Per quanto concerne l\u2019obbligo di informazione dell\u2019avvenuta richiesta della patente al RLS o al RLST, con quale modalit\u00e0 deve essere dimostrato&nbsp;l\u2019assolvimento dello stesso (e-mail, verbale scritto, PEC o raccomandata a\/r o altro)?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La norma non stabilisce le modalit\u00e0 di trasmissione dell\u2019informazione al RLS o al RLST; pertanto, \u00e8 possibile dimostrare l\u2019avvenuto adempimento con&nbsp;qualsiasi mezzo.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>24) Nel caso di impresa familiare con collaboratori familiari impiegati con modalit\u00e0 di prestazione occasionale (massimo 720 h annue) \u00e8 corretto che il richiedente si qualifichi come lavoratore autonomo, con conseguente esclusione dei requisiti di cui alle lettere b), d), f)?&nbsp;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Ai fini dell\u2019applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, alle imprese familiari, di cui all\u2019art. 230-bis c.c., si applica&nbsp;l\u2019art. 21 del D.Lgs. n. 81\/2008. Si rappresenta, inoltre, che secondo quanto chiarito nell\u2019interpello del 29 novembre 2010 \u201cnel caso di impresa familiare il&nbsp;titolare della stessa non verr\u00e0 ad assumere la veste di datore di lavoro e, pertanto, non soggiacer\u00e0 a tutti gli obblighi previsti dal T.U. in materia\u201d, a meno che&nbsp;non formalizzi un rapporto di lavoro subordinato con i propri familiari. Ne consegue che, solo nei casi suindicati, l\u2019impresa familiare non \u00e8 soggetta alla&nbsp;designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e al possesso del documento di valutazione dei rischi (DVR).<\/p>\n\n\n\n<p><strong>25) Nel caso sia stata presentata richiesta di patente a crediti nella qualit\u00e0 di lavoratore autonomo e, solo successivamente, sia stato assunto un dipendente&nbsp;come ci si deve comportare? Fare una nuova richiesta sul portale?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>I requisiti per richiedere la patente devono essere in possesso alla data di presentazione dell\u2019istanza. Qualora i requisiti mutino successivamente alla&nbsp;richiesta non \u00e8 necessario procedere ad alcuna modifica.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>26) Un servizio di pronto soccorso all\u2019interno di un cantiere costituisce una attivit\u00e0 di mera fornitura o \u00e8 soggetta alla patente a crediti?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Si ritiene che i servizi di pronto soccorso anche antincendio non sono tenuti al possesso della patente in quanto trattasi di fornitura di un servizio di intervento avente carattere meramente emergenziale.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>27) Si chiede di conoscere, nel caso di installazione di impianti di vinificazione, se occorra dichiarare il \u201cpossesso del DURF\u201d, per il quale \u00e8 necessario che risultino versamenti nel \u201cconto fiscale\u201d a qualsiasi titolo nel complesso superiori, nell\u2019ultimo triennio, al 10% dei \u201cricavi\u201d dello stesso periodo. Viene rappresentato che tale&nbsp;percentuale non \u00e8 facilmente raggiungibile per le imprese che, vendendo a clienti comunitari, applicano per legge il regime di non imponibilit\u00e0 e quindi non&nbsp;incassano e versano sul conto fiscale l\u2019IVA su tali vendite. Come ci si deve comportare ai fini della richiesta della patente in relazione al possesso del DURF?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Si ritiene che, nell\u2019ipotesi descritta, in sede di richiesta della patente possa essere indicata l\u2019opzione \u201cesenzione giustificata\u201d per quanto concerne il&nbsp;possesso del DURF.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>FAQ \u2013 31 gennaio 2025<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>28) Una ditta che non ha il DURF perch\u00e8 attiva da meno di tre anni, nella richiesta della patente a crediti deve indicare nella motivazione \u201cnon obbligatorio\u201d o \u201cesenzione giustificata\u201d?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Al fine di chiarire tale aspetto va anzitutto evidenziato che, ai fini del rilascio della patente, il legislatore richiede il \u201cpossesso della certificazione di regolarit\u00e0 fiscale, di cui all\u2019articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente\u201d. I commi in questione fanno dunque riferimento ad un ben individuato campo di applicazione di imprese, alle quali non trovano applicazione gli obblighi dell\u2019art. 17-bis citato qualora \u201c<em>comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell\u2019ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista dal comma 2, dei seguenti requisiti:<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>a) risultino in attivit\u00e0 da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d\u2019imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell\u2019ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell\u2019ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all\u2019imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza<\/em>\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Ci\u00f2 premesso l\u2019impresa che non \u00e8 in possesso del DURF in quanto attiva da meno di tre anni dovr\u00e0, in sede di compilazione dell\u2019istanza di patente a crediti, indicare l\u2019opzione \u201cNON OBBLIGATORIO\u201d, in quanto, ai sensi dell\u2019art. 17-<em>bis<\/em>, commi 5 e 6, citato, non pu\u00f2 fare richiesta di certificazione al fine di attestare il rispetto degli obblighi di cui allo stesso art.17-<em>bis<\/em>. Le imprese che siano in attesa del rilascio del DURF gi\u00e0 richiesto all\u2019Agenzia delle entrate potranno invece dichiararne il possesso ai fini della compilazione della istanza di patente a crediti, sempre che siano soddisfatte le condizioni previste dal citato art. 17-bis. Ad ogni buon conto, per le imprese attive da meno di tre anni che abbiano gi\u00e0 effettuato la richiesta della patente alla data di pubblicazione della presente FAQ, non sar\u00e0 necessario chiedere alcuna rettifica dell\u2019istanza qualora abbiano indicato, in relazione al possesso del DURF, l\u2019opzione \u201cESENZIONE GIUSTIFICATA\u201d (anzich\u00e9 l\u2019opzione \u201cNON OBBLIGATORIO\u201d).<\/p>\n\n\n\n<p><strong>FAQ \u2013 26 giugno 2025<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>29) Nel presentare la domanda di rilascio della patente a crediti, gli obblighi formativi richiesti devono essere gi\u00e0 assolti o \u00e8 possibile procedere alla richiesta della patente anche nei casi in cui tale adempimento sia in corso o previsto nel breve termine?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Qualora al momento della richiesta il percorso formativo \u00e8 stato avviato anche se non ancora concluso, \u00e8 possibile auto-dichiarare di essere in regola con gli obblighi formativi. Si evidenzia che l\u2019avvio del percorso formativo deve essere documentato o provato.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>30) Qualora un operatore economico, in possesso di un\u2019attestazione di qualificazione SOA, prima della scadenza della stessa, nei termini previsti dalla normativa vigente, stipuli con un organismo di attestazione di contratto per il relativo rinnovo, l\u2019attestazione da rinnovare mantiene la sua validit\u00e0, anche ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, fino al termine massimo previsto dalla normativa vigente per la conclusione della procedura di rinnovo dell\u2019attestazione (180 giorni dalla stipula del predetto contratto). In considerazione di quanto sopra, si chiede di chiarire che, nel periodo di \u201cultra-vigenza\u201d di un\u2019attestazione di qualificazione SOA, come sopra indicato, in classifica pari o superiore alla III, permane per l\u2019impresa l\u2019esenzione dal possesso della patente a crediti.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Si ritiene che, nel caso prospettato, qualora vi sia richiesta di rinnovo della qualificazione SOA, l\u2019impresa non debba procedere con la presentazione dell\u2019istanza della patente a crediti. Diversamente laddove il rinnovo della qualificazione SOA, in classica pari o superiore alla III, non avvenga, si dovr\u00e0 procedere con la richiesta della patente a crediti.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>31) Con riferimento alla FAX n. 16, voglia codesto INL esplicitare l\u2019esenzione dall\u2019obbligo della patente a punti, ai sensi dell\u2019art. 27, comma 15, del D.lgs. n. 81\/2008, alla stregua dei consorzi ordinari, della societ\u00e0 anche consortile, per l\u2019esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori, di cui all\u2019art. 31 dell\u2019All. II.12 del D.lgs. n. 36\/2023, a valle di provvedimento di aggiudicazione, laddove costituita dai concorrenti riuniti o consorziati in possesso ciascuno, della qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>In linea con quanto gi\u00e0 risposto nella FAQ n. 16, le societ\u00e0 consortili di cui all\u2019art. 31 dell\u2019Allegato II.12 del D.Lgs. n. 36\/2023, non sono tenute al possesso della patente a crediti ma si avvalgono della patente a crediti ovvero della attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III in possesso delle imprese consorziate.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>32) Si chiede se l\u2019attivit\u00e0 di Direttore dei Lavori, nonch\u00e9 di Direttore Operativo dei Lavori, Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione, Analisi Energetiche, Analisi Acustiche, Analisi Igrotermiche, Rilievi architettonici, strutturali, Rilievi topografici, Tracciamenti in cantiere, Attivit\u00e0 di Monitoraggio ambientale, attivit\u00e0 di Monitoraggio geotecnico con installazione di assestimetri a piastra, inclinometri ecc., prove di laboratorio, Collaudatore in corso d\u2019opera che effettua attivit\u00e0 di verifica e controlli strumentali e manuali in cantiere assieme alle figure degli Assistenti, se, pertanto tutte queste figure possano essere considerate come \u201cprestazioni di natura intellettuale\u201d ai sensi dell\u2019art. 27, comma 1, del D.L.gs. n. 81\/2008 e quindi per tale ragione siano da reputare ex se esonerate dal possesso della patente a crediti.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Si ritiene che le attivit\u00e0 elencate nel quesito siano da considerare come \u201cprestazioni di natura intellettuale\u201d in quanto \u201c<em>costituenti ideazione di soluzioni o elaborazione di pareri, prevalenti nel contesto della prestazione erogata rispetto alle attivit\u00e0 materiali e all\u2019organizzazione di mezzi e risorse\u201d (Consiglio di Stato, V Sezione, 28 luglio 2020 n. 4806)<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>FAQ \u2013 25 luglio 2025<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>33) Considerato che nel paragrafo \u201cContenuti informativi della patente\u201d della circolare n. 4 del 23\/09\/2024 \u00e8 riportato che possono accedere alle informazioni contenute nella patente all\u2019interno della piattaforma, il responsabile dei lavori, i coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori che operano nei cantieri temporanei o mobili, queste figure potranno incorrere in una specifica responsabilit\u00e0 qualora in cantiere venisse rilevata e contestata l\u2019assenza di uno o pi\u00f9 requisiti in capo alla ditta o al lavoratore autonomo?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Ai sensi dell\u2019art. 90, comma 9 lett. b-bis), del D.Lgs. n. 81\/2008 in capo al committente o responsabile dei lavori \u00e8 posto il solo obbligo di verifica del possesso del titolo abilitante (patente a crediti, documento equivalente o attestazione SOA) delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto e la verifica va effettuata al momento dell\u2019affidamento dei lavori. Ai sensi dell\u2019art. 27, comma 2 \u201c<em>il possesso dei requisiti di cui al comma 1 \u00e8 autocertificato secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445<\/em>(\u2026)\u201d e, dunque, secondo quanto disposto dall\u2019art. 76 del menzionato decreto, la responsabilit\u00e0 penale \u00e8 dei soggetti (legale rappresentante della societ\u00e0) che rilasciano dichiarazioni mendaci, formano atti falsi o ne fanno uso.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>34) Anche il restauratore, come l\u2019archeologo, \u00e8 un professionista che svolge la propria attivit\u00e0, sia in forma puramente intellettuale, sia per mezzo di attivit\u00e0 operative in forma diretta all\u2019interno nei cantieri temporanei e mobili. Si chiede pertanto di voler precisare che, nell\u2019ambito della richiesta della patente a crediti, la dichiarazione di iscrizione alla CCIA per i restauratori liberi professionisti sia da intendersi come indicativa del possesso dei necessari requisiti professionali (iscrizione nell\u2019elenco ministeriale, possesso della partita [VA e iscrizione alla Gestione separata), alla stregua di quanto indicato in relazione agli archeologi.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>In riferimento al quesito posto si rappresenta che il restauratore, alla stregua dell\u2019archeologo, in quanto libero professionista, non \u00e8 tenuto all\u2019iscrizione alla Camera di commercio. Pertanto, considerato che, per la richiesta della patente da parte di una impresa o lavoratore autonomo italiano, il campo \u201c<em>iscrizione alla CCIAA<\/em>\u201d \u00e8 obbligatorio, per i restauratori lavoratori autonomi tale dichiarazione va intesa come indicativa dei necessari requisiti professionali, come il possesso della partita IVA e l\u2019iscrizione alla Gestione separata.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>35) In merito alle imprese stabilite in uno Stato dell\u2019UE diverso dall\u2019Italia, ai fini del rilascio della patente quali sono I documenti corrispondenti ai requisiti richiesti?&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Si rappresenta che, al fine del rilascio della patente a crediti, per le imprese stabilite in uno Stato dell\u2019UE possono presentare, tramite il medesimo portale INL, la richiesta di rilascio della patente, autodichiarando il possesso dei documenti corrispondenti a quelli previsti, ovvero:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>iscrizione CCIA: inteso come iscrizione in un registro delle imprese nel proprio Stato membro qualora sia previsto nel proprio Stato membro;<\/li>\n\n\n\n<li>DURC: presentazione della\u00a0certificazione A1, attraverso il relativo modello, equivalente al possesso del DURC (documento unico di regolarit\u00e0 contributiva);<\/li>\n\n\n\n<li>DURF: inteso come regolarit\u00e0 fiscale secondo la normativa vigente nel proprio Stato membro;<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Con riferimento alle ulteriori autocertificazioni\/autodichiarazioni specificatamente riferite alla materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (adempimento&nbsp;obbligo formativi,&nbsp;possesso del&nbsp;DVR&nbsp;e designazione&nbsp;RSPP), considerato che anche alle imprese UE che operano in Italia si applica la normativa italiana (D.Lgs. n. 81\/2008), le imprese o il lavoratore autonomo dovranno dichiarare di aver adempiuto agli obblighi previsti dalla normativa citata.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>36) La Patente a crediti \u00e8 sempre valida? ovvero ha una scadenza per cui deve essere nuovamente richiesta?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La patente mantiene la sua validit\u00e0 nel tempo, a meno che non sia stata revocata o sospesa.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>37) Un\u2019azienda committente deve fare accedere proprio personale dipendente addetto alla manutenzione, per attivit\u00e0 operative sugli impianti tecnologici, nel cantiere per la costruzione di uno stabilimento. Deve essere in possesso della patente a punti?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Come esplicitato nella circolare n. 4\/2024, i soggetti tenuti al possesso della patente sono le imprese e i lavoratori autonomi che operano \u201cfisicamente\u201d nei cantieri; dunque, in merito al quesito posto si rappresenta che l\u2019azienda committente deve essere in possesso della patente a crediti in quanto opera in un cantiere.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>38) Alcune societ\u00e0 hanno sede legale in un paese UE e sede secondaria in Italia. Risulta necessario richiedere la patente a crediti per entrambe le sedi, dato che hanno P.Iva differenti? Inoltre, nel caso siano necessarie n. 2 patenti, questo \u00e8 richiesto anche nel caso in cui non ci siano lavoratori dipendenti assunti nella sede secondaria italiana?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Si rappresenta che i soggetti tenuti al possesso della patente sono le imprese \u2013 non necessariamente qualificabili come imprese edili \u2013 e i lavoratori autonomi che operano \u201cfisicamente\u201d nei cantieri temporanei o mobili di cui all\u2019articolo 89, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 81\/2008, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.<\/p>\n\n\n\n<p>Conseguentemente la societ\u00e0 riconducibile alla P.Iva che opera fisicamente nei cantieri deve essere dotata di patente a crediti, anche nel caso in cui non abbia dipendenti. Al contrario, qualora la societ\u00e0 anche senza dipendenti non operi fisicamente nei cantieri temporanei o mobili, non ha l\u2019obbligo del possesso della patente a crediti.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>39) Una micro impresa che applica CCNL metalmeccanico e che s\u00ec occupa principalmente di fornitura e posa in opera di UPS (Gruppi statici di continuit\u00e0) con la susseguente manutenzione degli stessi, nel caso in cui fornisca e installi una propria apparecchiatura (dunque non lavori di ingegneria civile o edile) presso un cantiere, ha necessit\u00e0 di avere la patente a punti? Tale necessit\u00e0 \u00e8 valida anche nel momento in cui si eseguono lavori di manutenzione e\/o assistenza tecnica su apparecchiature esistenti in loco?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Chiunque operi fisicamente in cantieri temporanei o mobili di cui all\u2019art. 89, comma 1 lett. a), del D. Lgs. n. 81\/2008, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale, \u00e8 tenuto al possesso della patente a crediti, anche se la prestazione lavorativa sia inerente alla sola manutenzione e\/o assistenza delle apparecchiature installate.<\/p>\n\n\n\n<p>Non si \u00e8 soggetti al possesso della patente a crediti esclusivamente nel caso in cui si effettuano lavori di manutenzione e assistenza in luoghi non rientranti nella definizione di cantiere, il cui elenco \u00e8 riportato nell\u2019ALLEGATO X del D. Lgs. n. 81 del 2008.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>40) Un\u2019azienda o lavoratore autonomo che si occupa della riparazione di macchinari utilizzati in edilizia, operando il servizio di riparazione direttamente all\u2019interno del cantiere edile, \u00e8 tenuto al possesso della patente a crediti?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Chiunque operi fisicamente all\u2019interno di cantieri temporanei o mobili di cui all\u2019art. 89, comma 1 lett. a), del D. Lgs. n. 81\/2008, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale, \u00e8 tenuto al possesso del titolo abilitante: patente a crediti o attestazione SOA in classifica superiore alla III o un documento equivalente<\/p>\n\n\n\n<p><strong>41) Chi effettua allestimenti artistici d, gallerie d\u2019arte, musei e altri spazi espositivi e non \u00e8 iscritto alla camera di commercio, \u00e8 soggetto a1 possesso della patente a crediti?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Nel caso di allestimenti in musei o spazi espositivi, ecc. non risulta necessario il possesso della patente a crediti, eccetto perle attivit\u00e0 di allestimento di spettacoli teatrali, musicali, cinematografici e l\u2019intero settore dell\u2019allestimento di fiere, sagre e palchi, disciplinate dal \u201cDecreto Palchi\u201d e, dunque, soggette alle disposizioni di cui al Titolo IV del D. Lgs. n. 81\/2008 relative ai cantieri temporanei e mobili.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>42) Nel caso di un cantiere boschivo nel quale si effettuano abbattimenti di piante sulla base di un\u2019autorizzazione forestale e un piano di taglio, si richiede se sia necessario ottenere la patente a crediti per le imprese che svolgono le lavorazioni in tale cantiere, sia nel caso di lavori boschivi e nessun lavoro edile, oppure nel caso in cui vi sia svolta anche una parte di lavorazioni edili, ed in questo caso se la patente sia richiesta solo alle imprese che svolgono lavori edili o di ingegneria civile oppure a tutte le imprese che lavorano in cantiere?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Si rappresenta che nell\u2019elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all\u2019Allegato X rientrano&nbsp;<em>\u201c<\/em>(\u2026)<em>&nbsp;solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di&nbsp;<u>sistemazione forestale<\/u>&nbsp;e di sterro\u201d<\/em>, conseguentemente le imprese che svolgono lavorazioni in un cantiere boschivo che&nbsp;non&nbsp;comporta lavori edili, non sono tenuti al possesso della patente a crediti. Nel caso in cui vi siano anche delle lavorazioni edili o di ingegneria civile, tutta le imprese che in tale cantiere vi operano \u201cfisicamente\u201d necessitano della patente a crediti.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>43) Le aziende di pulizia che svolgono servizi di pulizia in appalto o subappalto nei cantieri edili sono soggette al possesso della patente a crediti? Invece, nel caso in cui operino in luoghi che non sono considerabili cantieri edili (negozi, uffici, officine, fabbriche e altro)?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Si rappresenta che i soggetti tenuti al possesso della patente sono le imprese \u2013 non necessariamente qualificabili come imprese edili \u2013 e i lavoratori autonomi che operano \u201cfisicamente\u201d nei cantieri temporanei o mobili di cui all\u2019art. 89, comma 1 lett. a), del D. Lgs. n. 81\/2008, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. Pertanto, un\u2019impresa di pulizia che svolge le attivit\u00e0 all\u2019interno di un cantiere \u00e8 tenuta al possesso della patente a crediti.<\/p>\n\n\n\n<p>Vai alla&nbsp;<a href=\"https:\/\/wp.me\/pa01fs-lF8\">pagina dedicata alla Patente a crediti<\/a><\/p>\n\n\n\n<p><em>Fonte: Ispettorato Nazionale del Lavoro<\/em><\/p>\n<div class=\"pdfprnt-buttons pdfprnt-buttons-post pdfprnt-bottom-left\"><a href=\"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8063?print=pdf\" class=\"pdfprnt-button pdfprnt-button-pdf\" target=\"_blank\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-content\/plugins\/pdf-print\/images\/pdf.png\" alt=\"image_pdf\" title=\"Visualizza PDF\" \/><\/a><a href=\"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8063?print=print\" class=\"pdfprnt-button pdfprnt-button-print\" target=\"_blank\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-content\/plugins\/pdf-print\/images\/print.png\" alt=\"image_print\" title=\"Stampa contenuto\" \/><\/a><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L\u2019Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha aggiornato, al\u00a025 luglio 2025, le\u00a0FAQ\u00a0 sulla Patente a crediti. FAQ \u2013&nbsp;4 ottobre 2024 1) La circ. n. 4\/2024 stabilisce la possibilit\u00e0 di trasmettere, in una prima fase, una autocertificazione\/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti per il&nbsp;rilascio della patente e che \u201cla trasmissione della autocertificazione\/dichiarazione sostitutiva&nbsp;inviata mediante PEC&#8230; <a href=\"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/archives\/8063\">Leggi Tutto<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[13,4,1],"tags":[1209,1128,1718,710,2110],"class_list":["post-8063","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-edilizia","category-news","category-sicurezza-nei-luoghi-di-lavoro","tag-edilizia","tag-faq","tag-inl","tag-ispettorato-nazionale-del-lavoro","tag-patente-a-crediti"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8063","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=8063"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8063\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":8064,"href":"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8063\/revisions\/8064"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=8063"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=8063"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=8063"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}