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Cassazione Penale: è reato non consegnare le buste paga

Busta PagaIl datore che omette di presentare agli ispettori del lavoro le copie delle buste paga dei dipendenti è punibile con l’ammenda.

Inutile per difesa sostenere che la condotta omissiva è solamente d’intralcio all’operato degli ispettori, quindi punibile come illecito amministrativo: l’omessa esibizione delle buste paga configura il reato previsto dall’articolo 4 della Legge 628/61 perché impedisce la verifica sull’osservanza delle disposizioni in materia di lavoro, previdenza sociale e contratti collettivi di categoria.

A chiarirlo è la Corte di Cassazione – Terza Sezione Penale – con la sentenza n. 47241/14, pubblicata ieri.

Gli ermellini hanno dichiarano inammissibile il ricorso proposto da un imprenditore del teramano, condannato dal Tribunale a pagare 300 euro di ammenda per l’accertata responsabilità per il reato previsto dall’articolo 4 della legge 628/61.

All’imputato è stata contestata la mancata consegna ai funzionari dell’Ispettorato del lavoro – che le avevano richieste – delle copie delle buste paga riguardanti un lavoratore. Secondo la difesa, tale condotta “non si era concretizzata in un vero e proprio impedimento alla attività di vigilanza svolta dall’Ispettorato, ma solo in un intralcio di questa, punito non con la sanzione penale ma con quella amministrativa”.

Ebbene, la Suprema Corte ha osservato che l’articolo 4, ultimo comma, della Legge 628/61 “punisce coloro che, legalmente richiesti dall’Ispettorato di fornire notizie a norma del presente articolo, non le forniscano o le diano scientemente errate o incomplete. Si tratta delle richieste di notizie concernenti violazioni delle leggi sui rapporti di lavoro, sulle assicurazioni sociali, sulla prevenzione e l’igiene del lavoro, che assumono valore strumentale rispetto alla funzione istituzionale di controllo esercitata dall’Ispettorato del lavoro”.

È pacifico, in giurisprudenza, che il reato in questione si configura, non solo nel caso di richiesta di semplici notizie, ma anche “nell’ipotesi di omessa esibizione della documentazione che consenta all’ispettorato del lavoro la vigilanza sull’osservanza delle disposizioni in materia di lavoro, previdenza sociale e contratti collettivi di categoria, ivi compresa quella afferente al quantum della retribuzione corrisposta ai criteri applicati per il suo al calcolo, in quanto necessaria per verificare l’adempimento dei conseguenti obblighi contributivi” (cfr. Cass. n. 42344/13; idem n. 6644/12).

Non può dunque trovare accoglimento la tesi difensiva perché nella forma puramente “omissiva” (alla quale si contrappone quella “commissiva” che si realizza quando il datore risponde alle richieste in maniera consapevolmente falsa e incompleta) la rilevanza penale della condotta dell’agente è conseguente alla semplice omissione del comportamento imposto dalla legge, “senza che sia necessaria la sussistenza di altri elementi fenomenici esterni quali, appunto, il derivante impedimento dello svolgimento da parte dell’Ispettorato del lavoro della sua funzione istituzionale”.

Al ricorrente non resta che adeguarsi alla condanna inflittagli dal Tribunale e pagare le spese del giudizio di cassazione oltre all’importo di mille euro, in favore della Cassa delle ammende.

FONTE: fiscal-focus.info

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