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29 dicembre 2014: alla cassa per l’acconto Iva

ivaA dicembre 2014 ricorre, tra l’altro, anche la scadenza per il versamento dell’acconto IVA.
Quest’anno sarà il 29 dicembre 2014 la data ultima per effettuare il pagamento (dato che il 27 è un sabato)
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Con l’art. 7, co. 1, lett. h), D.L. 13.5.2011, n. 70 (c.d. Decreto “Sviluppo”), infatti, lo slittamento al primo giorno non festivo successivo, viene generalizzato per tutti gli adempimenti fiscali, aventi scadenza originariamente cadente di sabato, domenica o altro giorno festivo.

Chi versa? –
Tutti i contribuenti IVA, soggetti agli obblighi di liquidazione e versamento sia mensili sia trimestrali (quindi gli artigiani e commercianti, agenti e rappresentanti di commercio, i lavoratori autonomi, professionisti titolari di partita Iva iscritti o non iscritti in albi professionali, le società di persone, società semplici, Snc, Sas, Studi Associati e società di capitali ed enti commerciali, S.p.A., S.r.l., Soc. Cooperative, Sapa, Enti pubblici e privati diversi dalle società, istituti di credito, Sim, altri intermediari finanziari, società fiduciarie, ecc.) dovranno provvedervi compilando il modello F24 e indicando:
– “6013”, per il versamento dell’acconto per Iva mensile;
– o “6035” per il versamento IVA acconto per IVA trimestrale.

I metodi di calcolo – L’acconto può essere calcolato scegliendo, in base alla convenienza, tra tre diversi metodi di calcolo. In particolare, è possibile adottare uno dei seguenti metodi:
• storico;
• previsionale;
• analitico.

Metodo storico – Applicando il metodo storico, l’acconto Iva è pari all’88% del versamento effettuato, o che avrebbe dovuto essere effettuato, per il mese o trimestre dell’anno precedente.
Il versamento preso a base del calcolo deve essere al lordo dell’acconto dovuto per l’anno precedente.
Semplificando, la base di calcolo, su cui applicare l’88%, è pari al debito d’imposta risultante:
• per i contribuenti mensili dalla liquidazione periodica relativa al mese di dicembre dell’anno precedente;
• per i contribuenti trimestrali ordinari dalla dichiarazione annuale Iva o dal modello Unico;
• per i contribuenti trimestrali “speciali” (autotrasportatori, distributori di carburante, imprese di somministrazione acqua, gas, energia elettrica, ecc..) alla liquidazione periodica del quarto trimestre dell’anno precedente.

Metodo previsionale – Con il metodo previsionale l’acconto viene calcolato sulla base di una stima delle operazioni che si ritiene di effettuare fino al 31 dicembre.
Con questo metodo, l’acconto è pari all’88% dell’Iva che si prevede di dover versare:
• per il mese di dicembre, se si tratta di contribuenti mensili;
• in sede di dichiarazione annuale Iva o di Unico, se si tratta di contribuenti trimestrali ordinari;
• per il quarto trimestre, per i contribuenti trimestrali “speciali”.
Per rendere omogenei il dato storico con quello previsionale, occorre considerare il dato previsionale al netto dell’eventuale eccedenza detraibile riportata dal mese o dal trimestre precedente.

Metodo analitico – Il calcolo con il metodo analitico si basa sulle operazioni effettuate fino al 20 dicembre. In particolare, l’acconto è pari al 100% dell’importo risultante da un’apposita liquidazione che tiene conto dell’Iva relativa alle seguenti operazioni:
• operazioni annotate nel registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali);
• operazioni effettuate, ma non ancora registrate o fatturate, dal 1° novembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o fino al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali);
• operazioni annotate nel registro delle fatture degli acquisti dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali).

Variazione del regime dei versamenti – In caso di modifica delle scadenze di liquidazione tra un anno e l’altro, ai fini del calcolo del dato storico, valgono le seguenti regole:
• per il passaggio da regime mensile a regime trimestrale, è necessario occorre calcolare l’acconto con riferimento alle liquidazioni degli ultimi tre mesi dell’anno precedente;
• per il passaggio da regime trimestrale a regime mensile, l’acconto deve essere calcolato su un terzo dell’imposta versata per il quarto trimestre.

Soggetti con contabilità separate
– I contribuenti con contabilità separata (ex art. 36, D.P.R. n. 633/1972) devono determinare distintamente l’importo riferibile a ogni attività svolta, quindi sono tenuti a effettuare distinte liquidazioni dell’imposta.
Pertanto, l’acconto Iva deve essere calcolato sommando i dati relativi a ogni attività, compensando in questo modo gli importi a debito con quelli a credito.

FONTE: fiscal-focus.info

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