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Bonus gasolio: pronti i modelli

AutotraspSul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa ai consumi di gasolio effettuati nel periodo aprile/giugno 2015, che gli autotrasportatori devono presentare, entro il 31 luglio, per non perdere il credito d’imposta loro riconosciuto.

Il credito riconoscibile nel trimestre è pari a 214,18609 euro per mille litri di prodotto, e, come nei trimestri precedenti, hanno diritto al bonus:
– gli esercenti l’attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;
– gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto previste dal Dlgs 422/1997 e relative leggi regionali di attuazione;
– le imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale (Dlgs 285/2005), le imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale (Dlgs 422/1997), le imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario (Regolamento Ce 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009);
– gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

Gli autotrasportatori indicati nel primo punto dell’elenco possono comprovare i consumi effettuati esclusivamente mediante fatture di acquisto; gli altri, esercenti attività di trasporto persone, possono giustificare i consumi dichiarati anche con la scheda carburante.

Entro quando va presentata la dichiarazione

La dichiarazione per fruire del credito d’imposta è trimestrale e non più annuale, e va presentata entro la fine del mese che segue la scadenza di ciascun trimestre solare: ecco quindi che, per il trimestre aprile – maggio – giugno, la scadenza è quella del 31 luglio.

Il credito d’imposta che scaturirà dalla dichiarazione potrà essere utilizzato fino al 31 dicembre dell’anno solare successivo a quello in cui è sorto. Le eventuali eccedenze non utilizzate in compensazione potranno invece essere chieste a rimborso entro i successivi sei mesi.

Si ricorda che, in ogni caso, gli importi sono compensabili anche se l’ammontare complessivo annuo dei crediti d’imposta derivanti da agevolazioni concesse alle imprese, indicate nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, supera il limite di 250mila euro.

La compensazione deve avvenire nel modello F24, indicando il codice tributo “6740”.

Come va presentata la dichiarazione
La dichiarazione può essere presentata on line attraverso il servizio telematico Edi delle Dogane. Per predisporre i file, basta collegarsi all’apposita pagina del sito dell’Agenzia e utilizzare il software o fare riferimento al “tracciato record”.

Chi preferisce i canali tradizionali, deve in ogni caso riprodurre il modulo di dichiarazione su un supporto informatico (cd-rom, dvd, pen drive) e consegnarlo, insieme al cartaceo, all’ufficio territorialmente competente.

Le novità della Legge di Stabilità
Si ricorda che, con la Legge di Stabilità 2015, sono stati esclusi dall’agevolazione in oggetto i veicoli più inquinanti, ovvero quelli classificati nelle categorie “Euro 0 o inferiore”.

Pertanto, nella dichiarazione trimestrale di richiesta del credito, l’operatore deve attestare che il gasolio per cui chiede il bonus non è stato impiegato per il rifornimento di veicoli appartenenti a tali categorie.

L’Agenzia precisa anche che sono classificabili come appartenenti alle categorie “Euro 0 o inferiore” i veicoli “la cui carta di circolazione non riporta alcun riferimento alla normativa comunitaria dell’Unione Europea”.

FONTE: fiscal-focus.info

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