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Sanzioni in caso di PEC non propria

pecPremessa – L’obbligo di dotarsi di un indirizzo PEC da comunicare ai fini dell’iscrizione nel registro delle imprese è sancito dall’art. 16 comma 6 del Dl 185/2008 e dall’art. 5, commi 1 e 2 del Dl 179/2012.

Spesso accade che al registro delle imprese sia comunicato, sulla posizione di un’impresa, l’indirizzo PEC di cui è titolare un’altra impresa oppure è comunicato l’indirizzo PEC di chi ha predisposto la pratica di iscrizione al registro stesso (ad esempio è indicata la PEC del commercialista).

Le imprese che si trovano in una situazione appena descritta sono chiamate a dotarsi di un indirizzo PEC proprio e a comunicarlo al Registro Imprese, pena l’applicazione di sanzioni.

L’obbligo di dotarsi di PEC propria – L’obbligo di dotarsi di PEC propria da comunicare anche al Registro Imprese è specificamente stato chiarito con la Circolare n. 77684/2014 del Ministero dello Sviluppo Economico , in cui è stato affermato che “considerato quanto previsto dall’art. 16, cc. 6 e 6-bis del DL 185/08, e dall’art. 5, cc. 1 e 2, del DL 179/2012”, si ritiene che “nel caso si rilevi, d’ufficio o su segnalazione di terzi, l’iscrizione di un indirizzo PEC, di cui sia titolare una determinata impresa, sulla posizione di un’altra (o di più altre) – ovvero, comunque, l’iscrizione sulla posizione di un’impresa di un indirizzo PEC che non sia proprio della stessa – dovrà avviarsi la procedura di cancellazione del dato in questione ai sensi dell’art. 2191 c.c., previa intimazione, all’impresa interessata (o alle imprese interessate), a sostituire l’indirizzo registrato con un indirizzo di PEC proprio”.

Inoltre, nella stessa circolare è anche precisato che lo stesso Ministero aveva già avuto occasione di chiarire, (con nota n. 120610 del 16/07/2013, all. 1), che precedenti indicazioni operative fornite in passato, secondo cui era possibile, per le imprese, indicare l’indirizzo di PEC di un terzo, sono da ritenersi ormai superate alla luce della successiva evoluzione normativa, risultando “indubitabile” che per ogni impresa debba essere iscritto, nel registro delle imprese, un indirizzo di PEC alla stessa esclusivamente riconducibile.

Le sanzioni – Sulla base di quanto affermato nella circolare n. 77684/2014, dunque, la Camera di Commercio, prima di procedere alla cancellazione della PEC risultante sulla posizione di un’impresa che non sia quella “propria”, invia a quest’ultima una comunicazione in cui invita a sostituire il predetto dato con un indirizzo PEC proprio.

Nel caso in cui, l’impresa interessata non aderisce a tale invito nel termine indicato nella comunicazione stessa, oltre alla cancellazione dell’indirizzo PEC si rende applicabile la specifica sanzione prevista dall’art. 16, c. 6-bis, del DL 185/08 (nel caso delle società), e dall’art. 5, c. 2, secondo periodo, del DL 179/12 (nel caso delle imprese individuali), secondo le modalità indicate nel parere n. 141955 del 29/08/2013 del Ministero stesso.

In particolare, è prevista una sanzione da 103 a 1.032 euro, con riduzione a 1/3 se l’impresa comunica la PEC “propria” entro i 30 giorni successivi all’irrogazione della sanzione.

E’ importante dare attenzione all’argomento trattato nel presente articolo, poiché l’eventuale cancellazione della PEC sulla propria posizione avrà delle ripercussioni anche sul rapporto tra registro imprese e impresa stessa. Si ricorda, infatti, che l’indirizzo PEC iscritto nel registro delle imprese ha carattere di ufficialità nel rapporto con i terzi e che lo stesso costituisce il sistema di collegamento preferenziale o esclusivo della Pubblica Amministrazione, compresa l’Autorità Giudiziaria e l’Amministrazione Finanziaria.

FONTE: fiscal-focus.it

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