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Ddl Stabilità 2016: confermato lo sgravio contributivo al 40%

ItaliaIl nuovo sgravio contributivo varrà complessivamente 6.500 euro, anziché 17.680 euro attualmente previsti.

Sarà uno sgravio contributivo in formato mini per i datori di lavoro che intendono assumere nuovo personale nell’anno 2016 (1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2016). Infatti il disegno di legge di Stabilità 2016, che sta proseguendo il suo iter di conversione in legge, prevede una riduzione al 40% dell’agevolazione massima contributiva annua e una diminuzione della durata dell’incentivo, che passa da 36 mesi a 24 mesi.

Dunque, il maxiemandamento approvato dall’Aulo del Senato venerdì scorso lascia indenne il testo originario del Ddl; pertanto, l’importo massimo agevolabile passa dagli attuali 8.060 euro a 3.250 euro annui.

Conti alla mano, nell’arco dei 24 mesi lo sgravio vale complessivamente 6.500 euro (anziché 24.180 euro se l’assunzione avvenisse entro fino anno) lasciando così per strada 17.680 euro. Data la convenienza, è facile intuire che entro il 31 dicembre 2015 ci sarà una “corsa allo sgravio contributivo” che farà lievitare i contratti a tempo indeterminato.

Non trovano, per ora, accoglimento le ulteriori proposte di modica che miravano ad incrementare lo sgravio, specie nel Mezzogiorno. Il testo passa ora alla Camera per essere ulteriormente discussa e approfondita.

Sgravio contributivo 2016 – Oltre alle novità appena illustrate, il disegno di legge di Stabilità 2016 non presenta ulteriori e sostanziali novità rispetto alla Legge di Stabilità 2015 (art. 1 della L. n. 190/2014). Quindi, il codice autorizzativo “6Y” potrà essere richiesto esclusivamente per le nuove assunzioni a tempo indeterminato dei datori di lavoro del settore privato, anche agricoli (con modalità, condizioni e misure specifiche). Mentre restano esclusi i contratti di lavoro domestico e i contratti di apprendistato.

Quanto alle condizioni, l’agevolazione spetta a condizione che nei sei mesi precedenti l’assunzione, il lavoratore non sia stato occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, con contratto a tempo indeterminato. Sul punto, il Legislatore ha inteso escludere l’applicazione dell’esonero medesimo laddove, nell’arco dei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della Legge di stabilità 2016 (“ottobre – dicembre 2015”), il lavoratore assunto abbia avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l’incentivo ovvero con società da questi controllate o a questi collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c., nonché facenti capo, ancorché per interposta persona, al datore di lavoro medesimo.

Restano, dunque, confermate le intenzioni del Legislatore di voler “promuovere forme di occupazione stabile […]” agevolando, di conseguenza, anche quei casi in cui esiste un diritto di precedenza spettante al lavoratore (Circolare INPS n. 17/2015).

Infine, particolarmente interessante risulta il caso del campo di appalto nel quale operano le c.d. clausole sociali; in tal caso, considerato che il datore di lavoro subentrante assume i lavoratori in precedenza impiegati dall’appaltatore uscente, l’appaltante potrà godere esclusivamente dello sgravio contributivo restante e non dell’intero incentivo. In altri termini, bisogna tenere conto di quanto già goduto dal precedente datore di lavoro, poiché la parte fruita non può essere nuovamente oggetto di agevolazione.

FONTE: fiscal-focus.it

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