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Pergolati e coperture facilmente amovibili: nessuna autorizzazione necessaria

EdilDalla pronuncia n° 1777/2014 del Consiglio di Stato emerge che per la realizzazione di pergolati e coperture facilmente amovibili non serve alcun permesso di costruire.

Il giudizio aveva ad oggetto il ricorso proposto da un cittadino romano avverso la sentenza del Tar del Lazio che aveva ordinato la sospensione dei lavori e la demolizione con riferimento ad una struttura in legno realizzata nel 2012 su un terrazzo di livello dell’appartamento di proprietà della ricorrente. Il Tar escludeva che la struttura “per le sue dimensioni, per la grandezza dei pali, per essere ancorata al suolo e al balcone sovrastante e per avere anche un’ulteriore copertura, a riparo del telo, potesse essere qualificata come pergotenda e rientrasse quindi nell’attività di edilizia libera ai sensi della circolare di Roma capitale n° 19137 del 9 Marzo 2012 e la stessa, determinando una modifica dei prospetti e della sagoma, avrebbe richiesto il permesso di costruire o alternativamente la D.I.A. c.d. pesante, entrambi nella specie mancanti”.

Il cittadino interponeva appello eccependo che la sentenza del Tar supponeva un inesistente ancoraggio dei pali di sostegno della struttura al pavimento – circostanza comprovata dal verbale di sopralluogo della Polizia municipale di Roma e dalla documentazione fotografica inserita negli atti – e quindi rispettava quanto stabilito dalla circolare di Roma capitale n° 19137 del 9 Marzo 2012 che considera la pergotenda “come struttura di arredo, installata su pareti esterni dell’unità immobiliare di cui è ad esclusivo servizio, costituito da struttura leggera e amovibile, caratterizzata da elementi in metallo o in legno di esigua sezione, coperta da telo anche retrattile, stuoie in canna o bambù o materiale in pellicola trasparente, priva di opere murarie e di pareti chiuse di qualsiasi genere, costituita da elementi leggeri, assemblati tra loro, tali da rendere possibile la loro rimozione previo smontaggio e demolizione”.

Ebbene, il Consiglio di Stato ha dichiarato l’appello fondato. A suo giudizio, l’opera in contestazionenon poteva essere qualificata come intervento di “ristrutturazione edilizia e/o cambio di destinazione d’uso da una categoria all’altra”, ma come semplice intervento di natura manutentiva rientrante nell’attività edilizia c.d. libera. Detta opera, infatti,“non configura”, scrivono i giudici di Palazzo Spada,né un aumento del volume e della superficie coperta, né la creazione o modificazione di un organismo edilizio, né l’alterazione del prospetto o della sagoma dell’edificio cui è connessa, in ragione della sua inidoneità a modificare la destinazione d’uso degli spazi esterni interessati, della sua facile e completa rimuovibilità, dell’assenza di tamponature verticale e della facile rimuovibilità della copertura orizzontale (addirittura retraibile a mezzo di motore elettrico). La stessa deve, invece, qualificarsi alla stregua di arredo esterno, di riparo e protezione, funzionale alla migliore fruizione temporanea dello spazio esterno all’appartamento cui accede, in quanto tale riconducibile agli interventi manutentivi non subordinati ad alcun titolo abilitativo ai sensi dell’art. 6, comma 1, d.P.R. n. 380 del 2001”.

Quindi non è necessaria alcuna autorizzazione per la realizzazione di pergolati e coperture facilmente amovibili.

È opportuno precisare che affinchè non sia necessaria alcuna autorizzazione le strutture in oggetto non devono comportare alcun aumento del volume e della superficie coperta e non essere inidonei a modificare la destinazione d’uso degli spazi esterni interessati in considerazione della sua facile rimozione.

Il permesso di costruire rimane obbligatorio per la realizzazione di pensiline e di tettoie che non sono più considerate dalla giurisprudenza come opere provvisorie come invece possono essere qualificati i pergolati formati da una struttura aperta sui lati esterni e nella parte superiore per la produzione di ombra e quindi correttamente assimilabili a un semplice intervento di arredo esterno con la funzione di ripario e protezione.

FONTE: fiscal-focus.it

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