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DURC. Proroga scadenza al 15 giugno

L’Ispettorato del Lavoro chiarisce che a differenza di altre proroghe previste dal CuraItalia la scadenza del Durc è posticipata solo fino al 15 giugno.

Durante la conversione in legge del dl n. 18/2020 (#CuraItalia) è stato leggermente modificato l’art. 103 che ha come oggetto:“Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza”.

Se il testo del decreto infatti recitava:

tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.

Il teso definitivo della legge riporta:

Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’ar. 15 del testo unico dell’edilizia in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

La nota dell’Ispettorato del Lavoro sul Durc

Con una nota del 3 giugno 2020, l’Ispettorato del Lavoro ha chiarito che per effetto della modifica del comma 2 dell’art. 103, le proroghe previste dal decreto, in generale, scadono al 90° giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza.

Tuttavia, per quanto riguarda il Durc viene inserita un’eccezione rispetto alle validità generale di certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020: in questo caso specifico la scadenza resta fissata al 15 giugno 2020.

Pertanto viene confermato che i documenti attestanti la regolarità contributiva (Durc On Line), che riportano nel campo una data compresa tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 (le date del 31 gennaio 2020 e del 15 aprile 2020 sono incluse).

Proroga della scadenza dei Durc

Ricordiamo che l’Inps con una circolare del 25 marzo, informava che:

tutti i soggetti per i quali è stato già prodotto un Durc On Line con data fine validità compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, ovvero i richiedenti ai quali sia stata comunicata la formazione dell’esito, devono ritenere valido il medesimo documento fino al 15 giugno 2020 nell’ambito di tutti i procedimenti in cui è richiesto il possesso del Durc senza procedere ad una nuova interrogazione.

Qualora il predetto documento non sia nella materiale disponibilità dell’interessato o dei richiedenti ai quali sia stata a suo tempo notificata la formazione dell’esito positivo di regolarità ovvero si tratti di stazioni  appaltanti /amministrazioni procedenti o di altri interessati che in precedenza non ne avevano fatto richiesta.

Durc, cos’è

Il Durc è il Documento che attesta la regolarità contributiva, ossia l’assolvimento da parte di un’impresa degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di Inps, Inail e Cassa edile.

Pertanto il Durc non viene rilasciato:

  • a chi non è in regola;
  • a chi non paga;
  • a chi paga in ritardo i contributi ai lavoratori.

Ricordiamo che senza Durc non è possibile partecipare:

  • agli appalti e subappalti per lavori pubblici;
  • lavori privati soggetti al rilascio della concessione edilizia o alla Dia/SCIA;
  • alle attestazioni Soa, le certificazioni necessarie per partecipare alle gare.

FONTE: http://biblus.acca.it/

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