☎ 0871/411530   ✉ info@abruzzoconsulting.it   ⌂ Via D. Spezioli, 16 (Theate Center) - 66100 Chieti (CH)

  •  
  •  
  • Home
  • /Covid-19
  • /Come usufruire del credito d’imposta per spese di sanificazione, acquisto DPI e adeguamento ambienti di lavoro

Come usufruire del credito d’imposta per spese di sanificazione, acquisto DPI e adeguamento ambienti di lavoro

Al via dal 20 luglio la comunicazione delle spese per il credito d’imposta per sanificazione, acquisto DPI e adeguamento ambienti di lavoro. Il modello e le istruzioni delle Entrate.

Il decreto Rilancio (dl n. 34/2020) ha emanato diverse misure al fine di favorire le attività commerciali e professionali, tra cui:

  • il credito d’imposta sui canoni di locazione di botteghe e negozi e per gli affitti di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole.
  • il credito d’imposta per le spese di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione individuale, e per le spese di adeguamento degli ambienti di lavoro.

Dopo il provvedimento relativo alla cessione del credito d’imposta per gli affitti, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento riguardante il credito d’imposta per l’adeguamento Covid-19 e sanificazione.

Provvedimento n. 259854/2020

L’articolo 120 del dl Rilancio riconosce a determinati soggetti un credito d’imposta in relazione alle spese sostenute nel 2020 per l’adeguamento degli ambienti di lavoro. L’ammontare massimo fruibile da ciascun beneficiario è pari al 60% delle spese complessive risultanti dall’ultima comunicazione; l’ammontare massimo delle spese ammissibili non può eccedere il limite di 80.000 euro.

L’articolo 125 riconosce un credito d’imposta in relazione alle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione. Il credito d’imposta, per ciascun beneficiario, è pari al 60% delle spese complessive risultanti dall’ultima comunicazione; il credito d’imposta richiesto non può eccedere il limite di 60.000 euro.

L’articolo 122 prevede, infine, che i soggetti beneficiari dei crediti d’imposta possono optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti (inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari), in luogo dell’utilizzo diretto, fino al 31 dicembre 2021. La cessione può riguardare esclusivamente la quota del credito relativa alle spese effettivamente sostenute, nei limiti dell’importo fruibile.

Con il provvedimento del 10 luglio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha definito:

  • i criteri e le modalità di applicazione e fruizione dei crediti d’imposta di cui agli articoli 120 e 125 del dl n. 34/2020;
  • le modalità con le quali i beneficiari dei crediti d’imposta, ai sensi dell’articolo 122, comunicano all’Agenzia delle Entrate, in luogo dell’utilizzo diretto del credito d’imposta, l’opzione per la cessione dei crediti stessi, anche parziale, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

In particolare, nel documento viene precisato che:

  • la comunicazione delle spese ammissibili per l’adeguamento degli ambienti di lavoro possa essere effettuata dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021;
  • la comunicazione delle spese ammissibili per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione è prevista dal 20 luglio al 7 settembre 2020.

La comunicazione dell’ammontare delle spese ammissibili deve essere inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un intermediario, con il modello messo a disposizione; la risposta entro 5 giorni.

Il documento indica, inoltre, le modalità con cui i soggetti beneficiari possono comunicare all’Agenzia di optare per la cessione, anche parziale, dei crediti ad altri soggetti (inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari), invece che per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta.

La comunicazione della cessione del credito può avvenire a decorrere dal 1° ottobre 2020, ovvero, se la comunicazione è inviata successivamente al 30 settembre 2020, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione della comunicazione stessa.

FONTE: “BibLus-net by ACCA – biblus.acca.it

image_pdfimage_print
  • Condividi con i tuoi amici!