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Canone Rai: pronto il modello per evitare l’addebito non dovuto

raiIn via telematica o tramite raccomandata, deve essere inviato all’Agenzia delle Entrate per superare la presunzione di detenzione dell’apparecchio tv introdotta dalla stabilità 2016.
Approvato il modello (con le relative istruzioni) di dichiarazione sostitutiva per evitare l’addebito del canone Rai in caso di non detenzione dell’apparecchio tv, per segnalare la presenza di un’utenza elettrica intestata ad altro familiare o la variazione di una precedente dichiarazione. La dichiarazione di non detenzione di apparecchi tv ha validità annuale.
In via transitoria, la dichiarazione presentata entro il 30 aprile 2016 ha effetto per l’intero canone dovuto per l’anno 2016. A regime, i termini vanno dal 1° luglio al 31 gennaio dell’anno di riferimento (ad esempio, la dichiarazione presentata dal 1° luglio 2016 e non oltre il 31 gennaio del 2017, avrà effetto per l’intero canone del 2017).
Le regole sull’invio della dichiarazione sostitutiva, nonché il modello e le relative istruzioni, in un provvedimento dell’Agenzia del 24 marzo.

Dichiarazione sostitutiva: chi e come
La dichiarazione deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate esclusivamente dai titolari di un’utenza per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale o dall’erede, se l’utenza è intestata transitoriamente a un soggetto deceduto.
Per l’invio telematico del modello da parte del contribuente è disponibile una specifica applicazione web sul sito dell’Agenzia, alla quale si accede con le credenziali Fisconline o Entratel.
Il contribuente può anche delegare un intermediario abilitato. Quest’ultimo deve consegnare al dichiarante una copia della ricevuta rilasciata dall’Agenzia, conservare l’originale della dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal dichiarante, unitamente alla copia del documento di identità, e conservare la delega alla trasmissione.
Nei casi in cui non sia possibile la trasmissione telematica, il modello può essere presentato, unitamente a una copia di un documento d’identità, tramite servizio postale in plico raccomandato senza busta al seguente indirizzo: Agenzia delle entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino.

Quando è possibile presentare il modello
L’invio della dichiarazione sostitutiva è consentito:

  • quando nessun componente della famiglia detiene apparecchi televisivi in nessuna delle abitazioni per le quali è titolare di utenza elettrica per uso domestico
  • quando nessun componente della famiglia detiene, in nessuna delle abitazioni per le quali è titolare di utenza elettrica per uso domestico, un ulteriore apparecchio televisivo oltre quello per cui è stata presentata entro il 31 dicembre 2015 denuncia di cessazione per suggellamento (va ricordato che  la stabilità 2016 ha previsto che dal primo gennaio di quest’anno non sarà più possibile la denuncia di cessazione dell’abbonamento per suggellamento, impacchettando il televisore e dimostrando in questo modo di non usufruire del servizio. Quindi, fatte salve le denunce presentate fino al 31 dicembre 2015, a partire dal 2016, con la presunzione di detenzione, i contribuenti devono certificare annualmente il mancato possesso apparecchi televisivi ulteriori rispetto a quello suggellato)
  • quando il titolare di un’utenza di energia elettrica ritiene di non dover pagare il canone perché già versato da un altro componente della famiglia intestatario anch’esso di utenza elettrica, di cui si fornisce il codice fiscale (è il caso, ad esempio, di due soggetti che fanno parte della stessa famiglia anagrafica, ma sono titolari di utenze elettriche separate)
  • quando c’è necessità di variare una dichiarazione sostitutiva già presentata, perchè i presupposti sono cambiati.

Termini di presentazione
In via transitoria, la dichiarazione sostitutiva presentata per posta entro il prossimo 30 aprile ovvero in via telematica entro il 10 maggio ha effetto per l’intero canone 2016. La dichiarazione presentata entro il 30 giugno 2016 (dal 1° maggio, se per posta, ovvero dall’11 maggio, se in via telematica), varrà per il secondo semestre solare 2016. La dichiarazione presentata dal 1° luglio 2016 al 31 gennaio 2017, avrà effetto per l’intero canone 2017.
A regime, la dichiarazione sostitutiva presentata entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, a partire dal 1° luglio dell’anno precedente, varrà per l’intero canone dovuto per l’anno solare di riferimento. La dichiarazione presentata dal 1° febbraio al 30 giugno dell’anno solare di riferimento, avrà effetto per il canone dovuto per il semestre solare successivo a quello di presentazione.

Nuove utenze
I contribuenti che attivano nuove utenze di energia elettrica per uso domestico residenziale  presentano la dichiarazione di non detenzione, o segnalano il familiare che paga il canone, entro la fine del primo mese successivo a quello di attivazione dell’utenza. In via transitoria, per le utenze attivate a gennaio, febbraio e marzo 2016, la dichiarazione sostitutiva presentata entro il 30 aprile prossimo ovvero entro il 10 maggio, se in via telematica, ha effetto a decorrere dalla data di attivazione della fornitura.

Patrizia De Juliis
FONTE: http://www.fiscooggi.it
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