☎ 0871/411530   ✉ info@abruzzoconsulting.it   ⌂ Via D. Spezioli, 16 (Theate Center) - 66100 Chieti (CH)

  •  
  •  
  • Home
  • /News
  • /Cassazione Penale, Sez. 7, 13/02/2017, n. 6558 – Responsabilità della titolare di un calzaturificio che non teneva puliti gli ambienti e non compiva visite mediche periodiche per i dipendenti. Ricorso inammissibile

Cassazione Penale, Sez. 7, 13/02/2017, n. 6558 – Responsabilità della titolare di un calzaturificio che non teneva puliti gli ambienti e non compiva visite mediche periodiche per i dipendenti. Ricorso inammissibile

Fatto:
1. È impugnata la sentenza indicata in epigrafe con la quale il tribunale di Napoli ha condannato la ricorrente alla pena di € 3000 di ammenda in relazione al reato di cui agli articoli 64-68-18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 perché, esercente l’attività di calzaturificio e in quanto tale datrice di lavoro dei dipendenti ivi impiegati, non provvedeva: a manutenere i servizi igienici e gli spogliatoi, che presentavano infatti macchie di umido; a pulire gli ambienti di lavoro, che erano pieni di polvere; a pulire i bocchetti di areazione dei locali ove si svolgevano le lavorazioni, che erano pieni di polvere; ad avviare i suoi dipendenti a compiere visite mediche di controllo periodiche.
2. L’imputata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo:
1) l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale perché il fatto non costituirebbe reato in quanto insussistente al momento dell’ispezione eseguita in data 8 novembre 2011, come affermato nella sentenza n.15093 del 2013, irrevocabile in data 21 dicembre 2013 e costituente post factum penalmente irrilevante. La ricorrente sostiene che risultava già avviato un procedimento penale a seguito di una ispezione del 8 novembre 2011, allorquando i locali furono sequestrati. La sentenza del 15 novembre 2013 avrebbe affermato l’insussistenza dei fatti contestati con il presente procedimento e detta sentenza è stata acquisita nel processo come prova difensiva ma sarebbe stata ignorata dalla sentenza impugnata, incorsa pertanto, ad avviso della ricorrente, anche nella violazione di cui all’articolo 606, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale per mancanza di motivazione sul punto;
2) l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale la mancata concessione delle attenuanti generiche, il riconoscimento delle quali non sarebbe stato valutato nonostante la condizione di incensuratezza dell’imputata;
3) il vizio della motivazione in ordine alla determinazione della pena irrogata mancando nella sentenza l’esposizione di alcuna motivazione in proposito.

Diritto:
3. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato ed aspecifico.
Il tribunale ha affermato, sulla base delle risultanze processuali acquisite, che in data 30 novembre 2011 venne effettuato presso la ditta della ricorrente un sopralluogo (seguito da una ulteriore ispezione in data 7 dicembre 2011) da parte del Dipartimento di prevenzione del servizio d’igiene e medicina del lavoro della Asl, convocato dall’unità operativa della polizia locale che aveva in precedenza (ossia in data 8 novembre 2011) proceduto al sequestro dei locali della ditta. Sulla base di quanto riferito dai testi qualificati, entrambi dipendenti della Asl, che intervennero al sopralluogo del 30 novembre 2011 e dal medico della medesima struttura autore invece della ispezione del 7 dicembre 2011, presso la sede dell’azienda furono rilevate alcune violazioni della normativa in materia di sicurezza sul lavoro ed in particolare furono rilevate tutte le infrazioni riportate nel capo di accusa. Sulla base di tali risultanze, e di altre minuziosamente risultanti dal testo della sentenza impugnata, il tribunale è pervenuto a dichiarare la responsabilità della ricorrente.
La quale pertanto non può dolersi del fatto che la sentenza impugnata non abbia preso in considerazione il documento processuale che la stessa ricorrente, in violazione peraltro del principio di autosufficienza del ricorso, assume di avere prodotto in quanto non soltanto il tribunale ha considerato gli eventi che precedettero il sopralluogo del 30 novembre e l’ispezione del 7 dicembre, come si evince da quanto in precedenza riassunto, ma anche perché la contestazione attiene ai fatti accertati il 7 dicembre 2011, all’evidenza diversi da quelli che portarono al sequestro dell’8 novembre.
Va poi aggiunto che la mancata valutazione di una prova esistente agli atti processuali, affinché si configuri il vizio di motivazione, deve aver avuto un peso determinante sul convincimento e sulla decisione, nel senso che la prova omessa deve possedere una assorbente efficacia dimostrativa tale che l’esito del ragionamento giudiziale sarebbe risultato diverso, circostanza, quest’ultima, sussistente se ed in quanto la scelta di una determinata soluzione, nella struttura argomentativa della motivazione, non sarebbe stata la stessa.
La doglianza è dunque manifestamente infondata e neppure consentita nel giudizio di legittimità perché la ricorrente non poteva limitarsi a produrre la sentenza del 15 novembre 2013, per poi dolersi del fatto che non era stata presa in considerazione, ma avrebbe dovuto farne risultare la decisività in ordine ai fatti oggetto del presente procedimento ed in ordine ai quali il giudice di merito non soffriva alcun vincolo di cognizione, avendo ampiamente ed autonomamente proceduto all’accertamento dei fatti oggetto delle imputazioni come risulta dal testo della sentenza impugnata.
Al cospetto di una motivazione che si è ulteriormente diffusa nell’indicazione delle accertate violazioni, la ricorrente non ha preso alcuna specifica posizione al riguardo, addirittura non investendo di censure specifiche sia in il capo della sentenza di condanna pronunciato con riferimento alla inidoneità dell’impianto di areazione e sia quello pronunciato con riferimento al mancato avviamento dei lavoratori alle periodiche visite mediche, confezionando pertanto motivi di impugnazione manifestamente infondati e generici.
3.2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di gravame sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche posto che, per espressa disposizione di legge, la sola incensuratezza non è legittima la concessione.
3.3. Anche il terzo motivo è inammissibile sia per la genericità della sua proposizione e sia perché manifestamente infondato, avendo il tribunale commisurato la determinazione della pena ai criteri di cui all’articolo 133 del codice penale.
4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 04/11/2016

FONTE: Cassazione Penale

image_pdfimage_print
  • Condividi con i tuoi amici!