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Datori di lavoro attenti a tenere libere le vie di fuga: ecco i possibili rischi!

Dalla Cassazione: il datore di lavoro ha l’obbligo di tenere sgombre le vie di fuga da materiali in modo da consentirne l’utilizzazione in caso di emergenza.

Assicurare che le vie di circolazione che conducono ad uscite o ad uscite di sicurezza siano sgombre da materiali è un obbligo posto in capo al datore di lavoro, responsabile di un eventuale infortunio dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

Con la sentenza n. 14657/2018 la Corte di Cassazione fornisce un’interpretazione sull’obbligo imposto dalle disposizioni di legge in materia di prevenzione infortuni e la relativa applicazione dell’articolo 64 del dlgs 81/2008 in base a cui:

  • il datore di lavoro provvede affinché:
    • i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all’articolo 63, commi 1, 2 e 3
    • le vie di circolazione interne o all’aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l’utilizzazione in ogni evenienza
  • i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori
  • i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate
  • gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all’eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento

Il caso

Il caso esaminato in sentenza riguarda il ricorso presentato da un lavoratore a seguito di una grave caduta lungo un corridoio di passaggio, ingombro di materiale, all’interno di un grande centro commerciale.

Il Tribunale di Firenze condanna il dirigente del punto vendita al risarcimento del danno nei confronti della parte civile ed anche alla pena della multa di 750,00 euro per il delitto di cui agli artt. 590, secondo e terzo comma, cod.pen., con violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro. In particolare:

ha consentito che il corridoio di passaggio per il motocarichi, luogo di utilizzo comune fuori dalla disponibilità dei datori di lavoro proprietari dei singoli box vendita, peraltro, adibito a uscita di sicurezza, fosse ingombrato da materiale che, ostacolando il transito, determinava la caduta di I.M., da cui conseguivano lesioni personali consistenti in contusione epatica e frattura IX, X e XI costole destre, con malattia guarita in 125 giorni (18 settembre 2010).

Presentato ricorso in appello, la Corte di Appello di Firenze conferma la sentenza del Tribunale di Firenze; contro tale sentenza il dirigente propone ricorso per Cassazione, denunciando la non pertinenza all’art. 61 e l’inosservanza e/o erronea applicazione degli artt. 590, secondo e terzo comma, cod.pen., 61 e 64 del dlgs n. 81/2008, 604, 530, 533, 546, primo comma, lett. e) cod.proc.pen.

Decisione della Cassazione

Il ricorso è stato ritenuto inammissibile dalla Corte di Cassazione: dalla descrizione del fatto emerge chiaramente che la disposizione violata è l’art. 64 del dlgs 81/2008, ai sensi del quale il datore di lavoro ha l’obbligo di fare in modo che le vie di circolazione interne o all’aperto che conducono a uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l’utilizzazione in ogni evenienza.

Lo scopo della norma, ha infatti precisato la suprema Corte, non è tanto quello di assicurare una circolazione in una situazione di normalità ma di consentirne l’utilizzazione in ogni evenienza e quindi di assicurare una normalità di circolazione soprattutto in situazioni di eccezionalità o di pericolo, in modo che, in caso di emergenza, siano sempre percorribili agevolmente le eventuali vie di fuga.

Gli ermellini rigettano, quindi, il ricorso e condannano la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad rimborso delle spese di giudizio in favore della parte civile.

FONTE: “BibLus-net by ACCA – biblus.acca.it

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