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Responsabilità sui cantieri: l’appaltante deve sempre accertare le competenze dell’appaltatore

L’appaltante che non abbia accertato le competenze del lavoratore autonomo/appaltatore, risulta responsabile in caso d’incidente. I chiarimenti della Cassazione

La Cassazione con la sentenza penale n. 21553/2021 chiarisce le responsabilità della ditta appaltante in caso d’incidente subito dal lavoratore autonomo/appaltatore.

Il caso

Una ditta appaltante commissionava ad un lavoratore autonomo un lavoro di manutenzione su una copertura di proprietà della stessa ditta.

Successivamente, il lavoratore, che non si era assicurato agli ancoraggi posti in quota (linee vita), cadeva dalla copertura per un cedimento della stessa, finendo al suolo con gravi lesioni.

Il titolare della ditta, quindi, veniva condannato dalla Corte d’Appello per:

  • non aver previamente fornito al lavoratore autonomo precise indicazioni sull’ambiente di lavoro (art. 26, comma 1, dlgs n. 81/2008);
  • l’omessa predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze “DUVRI” (art. 26, commi 2 e 3, dlgs n. 81/2008);
  • l’omessa verifica della capacità tecnico-professionale del lavoratore ad operare in quota (artt. 77, comma 5, e 90 dlgs n. 81/2008).

Il titolare decideva di ricorrere in Cassazione.

Il giudizio della Corte di Cassazione

Gli ermellini premettono che la Corte d’Appello ha congruamente e logicamente motivato in ordine ai profili di colpa specifica addebitati all’imputato, quale soggetto tenuto ad adempiere agli obblighi specifici previsti dalla normativa sulla sicurezza del lavoro, con particolare riguardo a quelli di cui agli artt. 26 (Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione) e 90 (Obblighi del committente o del responsabile dei lavori) del dlgs n. 81/2008.

La mancata predisposizione della valutazione dei rischi

La Cassazione, in accordo con la Corte territoriale, spiega che la mancata predisposizione del documento di valutazione dei rischi da parte dell’imputato ha certamente inciso sul verificarsi dell’incidente, poiché il documento avrebbe consentito di prendere in esame le caratteristiche proprie del tetto del capannone, la sua vetustà, la capacità di tenuta in caso di intervento del lavoratore e le modalità di installazione delle linee vita.

Il lavoratore infortunato se informato in maniera più dettagliata dei rischi conseguenti al suo accesso al tetto, si sarebbe potuto comportare in maniera diversa, astenendosi dalla pericolosa (ma non abnorme) manovra che lo ha condotto su quel tetto senza essersi previamente assicurato dal rischio di caduta.

La mancata valutazione delle capacità/formazione del lavoratore

Per quel che riguarda ancora le responsabilità della ditta nella posizione di committente, i giudici sono del parere che relativamente alle modalità di scelta del lavoratore autonomo, l’imputato non ha adeguatamente valutato le capacità tecnico-professionali della persona infortunata, con particolare riguardo allo specifico addestramento richiesto per i lavori in quota, risultando insufficiente la verifica formale in ordine alla titolarità da parte del lavoratore autonomo di una ditta iscritta alla Camera di commercio.

Quest’ultima tesi è in linea con l’insegnamento secondo cui, in caso di lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto:

sussiste la responsabilità del committente che, pur non ingerendosi nella esecuzione dei lavori, abbia omesso di verificare l’idoneità tecnicoprofessionale dell’impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione anche alla pericolosità dei lavori affidati, poiché l’obbligo di verifica di cui all’art. 90, lett. a), d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, non può risolversi nel solo controllo dell’iscrizione dell’appaltatore nel registro delle imprese, che integra un adempimento di carattere amministrativo.

La Cassazione conclude che, in merito alla contestata condotta “abnorme”, non si può definire tale in quanto il complessivo comportamento del lavoratore, per come è stato accertato in sede di merito, è rimasto contenuto nel rischio lavorativo che il ricorrente, quale committente, era chiamato a governare, adottando i comportamenti poc’anzi descritti.

Il ricorso è dichiarato, quindi, inammissibile.

FONTE: “BibLus-net by ACCA – biblus.acca.it

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