Patente a crediti nei cantieri: disponibile la modulistica INL per il recupero dei crediti decurtati

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato la pagina dedicata all’istanza di recupero dei crediti della Patente a Crediti, con il modulo ufficiale in PDF e le linee guida operative per le Commissioni territoriali. La procedura consente a imprese e lavoratori autonomi destinatari di decurtazioni di chiedere il recupero fino a un massimo di 15 crediti, ma solo previa valutazione della Commissione competente.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha reso disponibile online la modulistica per il recupero dei crediti decurtati della Patente a Crediti (PAC), pubblicando una nuova pagina istituzionale dedicata all’istanza, con il relativo modulo e con il rinvio alle linee guida operative. La notizia è stata pubblicata il 3 luglio 2026 e risulta aggiornata alla stessa data sul portale INL.
La modulistica per il recupero dei crediti della Patente a Crediti segna un ulteriore avanzamento nell’attuazione del sistema introdotto nei cantieri temporanei o mobili. La procedura punta a collegare il recupero del punteggio a misure effettive di prevenzione: formazione aggiuntiva, investimenti tecnologici, miglioramento degli standard di salute e sicurezza e programmazione degli interventi.
Per le imprese e i lavoratori autonomi destinatari di decurtazioni, la corretta predisposizione dell’istanza diventa quindi un passaggio strategico per ripristinare la capacità operativa nei cantieri e dimostrare l’effettivo rafforzamento del sistema aziendale di prevenzione.
La novità completa l’assetto operativo della procedura prevista per i soggetti titolari di Patente a Crediti che abbiano subito una decurtazione del punteggio. La pagina INL chiarisce che l’istanza è rivolta a imprese italiane, imprese estere operanti sul territorio nazionale, titolari di ditta individuale e lavoratori autonomi titolari di PAC che abbiano subito decurtazioni a seguito di provvedimenti sanzionatori.
Il quadro normativo: perché il recupero dei crediti è decisivo
La Patente a Crediti è il sistema di qualificazione previsto dall’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 per imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili. Il D.M. 18 settembre 2024, n. 132, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 221 del 20 settembre 2024 ed entrato in vigore il 1° ottobre 2024, ha disciplinato le modalità di domanda, i contenuti informativi della patente e le regole sul punteggio e sul recupero dei crediti.
Il sistema parte da un punteggio iniziale di 30 crediti e consente di operare nei cantieri con una dotazione pari o superiore a 15 crediti. In caso di punteggio inferiore a 15 crediti, la patente non consente più all’impresa o al lavoratore autonomo di operare nei cantieri temporanei o mobili, salvo il completamento delle attività in corso quando i lavori eseguiti superano il 30% del valore del contratto, ferma restando l’eventuale adozione dei provvedimenti di sospensione previsti dalla normativa.
Recupero non automatico: serve la valutazione della Commissione territoriale
Il recupero dei crediti decurtati non è automatico. L’art. 7 del D.M. n. 132/2024 prevede che il recupero fino a 15 crediti sia subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta da rappresentanti dell’INL e dell’INAIL. La valutazione tiene conto dell’adempimento degli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza e dell’eventuale realizzazione di investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Le linee guida INL del 24 giugno 2026 precisano che gli elementi centrali della valutazione sono due: formazione in materia di salute e sicurezza e/o investimenti in materia di salute e sicurezza. La Commissione, quindi, non si limita a prendere atto della domanda, ma valuta la coerenza degli interventi proposti o realizzati rispetto alle violazioni che hanno determinato la decurtazione.
Come si presenta l’istanza
L’istanza deve essere trasmessa telematicamente alla PEC dell’Ispettorato del Lavoro competente per territorio, indirizzata alla Commissione territoriale per il recupero dei crediti della patente. Alla domanda va allegata una relazione tecnica che illustri le attività proposte per il recupero dei crediti: formazione aggiuntiva, investimenti in sicurezza o una combinazione di entrambe le misure.
Le linee guida specificano che la richiesta può essere inviata anche per il tramite dell’associazione di rappresentanza dell’impresa. L’impresa o il lavoratore autonomo può inoltre chiedere un confronto con la Commissione e proporre un recupero graduale, sulla base di un programma articolato nel tempo.
Il modulo ufficiale INL richiede l’indicazione dei dati del richiedente, del numero della Patente a Crediti, dei provvedimenti sanzionatori che hanno determinato la decurtazione e dell’eventuale adesione a un Organismo Paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2008. Per le imprese o i lavoratori autonomi esteri, il modulo contiene indicazioni specifiche sulla competenza territoriale dell’Ispettorato.
Nel modulo l’istante deve indicare se intende recuperare i crediti tramite formazione, investimenti o entrambe le opzioni. Per ciascuna modalità è richiesta una relazione tecnica che dimostri il collegamento tra le misure proposte e le violazioni che hanno causato la decurtazione. Il modulo consente anche di chiedere l’audizione presso la Commissione e il recupero graduale secondo un programma allegato.
Formazione: requisiti, test e crediti riconoscibili
La formazione utile al recupero dei crediti deve essere aggiuntiva rispetto a quella ordinariamente prevista dal D.Lgs. n. 81/2008. Le linee guida INL precisano inoltre che tale formazione non può essere utilizzata come aggiornamento della formazione obbligatoria già prevista dalla normativa sulla sicurezza.
I percorsi formativi devono essere coerenti con le violazioni che hanno determinato la decurtazione. I corsi possono essere erogati in presenza o in videoconferenza sincrona, se tale modalità non è ritenuta incompatibile dalla Commissione rispetto agli obiettivi formativi. I partecipanti non possono essere più di 30 e i docenti devono possedere i requisiti previsti dal D.I. 6 marzo 2013; il datore di lavoro non può svolgere il ruolo di docente formatore.
L’attestato rilasciato dal soggetto formatore deve riportare, tra gli altri elementi, la dicitura “valido ai fini del recupero crediti”. Ai fini del riconoscimento dei crediti, il corso deve concludersi con un test di apprendimento superato con almeno il 70% di risposte corrette e il partecipante deve aver frequentato almeno il 90% delle ore previste dal programma.
Per la quantificazione dei crediti, le linee guida indicano una corrispondenza pari a 0,25 crediti per ogni ora di formazione, con arrotondamento per difetto al numero intero. La durata minima del corso deve essere determinata tenendo conto della gravità e della tipologia delle violazioni, secondo la formula indicata dall’INL: “30 meno i crediti rimanenti” moltiplicato per un coefficiente compreso tra 0,8 e 1,5.
Investimenti in sicurezza: quali interventi sono valutabili
Gli investimenti devono essere sostenibili sul piano finanziario e organizzativo e coerenti con la struttura e le dimensioni dell’impresa o del lavoratore autonomo. La Commissione valuta l’investimento in base alle risorse economiche, alla capacità di ridurre infortuni e malattie professionali e al collegamento con le violazioni riscontrate.
Tra gli interventi indicati nelle linee guida rientrano sistemi di rilevamento ambientale, DPI o abbigliamento da lavoro intelligenti, tecnologie per la sorveglianza sanitaria, robotica e automazione, droni per attività ad alto rischio e metodologie didattiche o di assistenza basate su realtà virtuale, aumentata o mista. Per i DPI intelligenti non basta dimostrare l’acquisto: occorre dare evidenza anche dell’effettivo utilizzo, tramite formazione ed eventuale addestramento.
Le linee guida chiariscono inoltre che sono validi anche gli investimenti effettuati con contributo pubblico e che il recupero può essere pianificato in modo graduale, in base ai risultati conseguiti e agli stati di avanzamento degli investimenti.
Per l’attribuzione dei crediti legati agli investimenti, l’INL indica le seguenti fasce economiche: 1 credito per investimenti compresi tra 5.000 e 25.000 euro; 3 crediti per investimenti tra 25.000,01 e 50.000 euro; 6 crediti per investimenti superiori a 50.000 euro.
Commissione territoriale: composizione e partecipazione di ASL e RLST
La Commissione territoriale è composta da rappresentanti dell’INL e dell’INAIL. Il D.M. n. 132/2024 prevede che alle sedute siano invitati anche i rappresentanti delle ASL e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST).
Le linee guida INL precisano che il rappresentante ASL viene individuato in relazione alla sede legale dell’azienda. Per l’individuazione del RLST, in attesa della banca dati INAIL prevista dall’art. 51, comma 8-bis, la Commissione invia richiesta all’Organismo Paritetico indicato dall’impresa, se l’impresa aderisce a un Organismo Paritetico iscritto al repertorio nazionale.
Perché la modulistica è un passaggio operativo importante
La pubblicazione del modulo rende concretamente attivabile la procedura di recupero dei crediti decurtati. La nuova pagina INL qualifica il servizio come “servizio analogico”: il modulo è disponibile online, ma la domanda non viene trasmessa tramite un portale dedicato; l’invio avviene via PEC all’Ispettorato competente.
Per le imprese e i lavoratori autonomi, il punto chiave è predisporre un’istanza tecnicamente solida: non basta dichiarare l’intenzione di svolgere formazione o effettuare investimenti. Occorre dimostrare il collegamento tra violazioni, misure correttive, contenuti formativi o investimenti, tempi di attuazione e crediti richiesti. Il modulo INL richiede infatti una relazione tecnica per la formazione e una relazione tecnica per gli investimenti, entrambe fondate sulla connessione con le violazioni che hanno portato alla decurtazione.
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