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APPALTI / DUVRI – Cassazione n. 33423/2026: conta l’interferenza reale, non la forma del contratto

Una pronuncia recente e operativamente importante in materia di art. 26 del D.Lgs. 81/2008: Corte di Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 33423, depositata il 14 settembre 2026. La Corte ribadisce che, ai fini degli obblighi di cooperazione, coordinamento e gestione dei rischi interferenziali, occorre guardare alle condizioni concrete di lavoro; la qualificazione civilistica del rapporto tra le imprese o la mancata formalizzazione scritta del contratto non è di per sé decisiva.

Il caso riguardava un autotrasportatore che accedeva regolarmente a uno stabilimento per operazioni di carico e che è stato mortalmente investito da un carrello elevatore in retromarcia. Nello stabilimento mancavano un DUVRI specifico, una separazione efficace tra percorsi pedonali e aree di manovra, un’adeguata organizzazione dei flussi e idonei sistemi di segnalazione. La Cassazione ha confermato che la compresenza sistematica di lavoratori appartenenti a organizzazioni differenti generava un rischio interferenziale concretamente prevedibile, da valutare e governare.

La pronuncia chiarisce inoltre che un DVR generico non sostituisce la valutazione delle interferenze: nel caso concreto non era sufficiente una previsione generale sul rischio da movimentazione meccanica dei carichi, perché il rischio effettivo derivava dall’interazione tra mezzi aziendali e lavoratori esterni. Le misure avrebbero dovuto comprendere, secondo il contesto, percorsi separati, limitazioni di accesso, regole per le manovre, segnalazione e vigilanza effettiva.

Fonte: Corte di Cassazione penale, Sez. IV, n. 33423/2026. Udienza: 10 luglio 2026. Deposito: 14 settembre 2026. Entrata in vigore: non applicabile, trattandosi di giurisprudenza e non di una nuova norma. Il riferimento centrale è l’art. 26 del D.Lgs. 81/2008.

Soggetti interessati: datori di lavoro committenti, imprese appaltatrici e subappaltatrici, trasportatori e fornitori che accedono stabilmente ai luoghi di lavoro, RSPP, preposti, responsabili di stabilimento e soggetti incaricati della redazione o aggiornamento del DUVRI.

Impatto operativo: conviene riesaminare i casi in cui soggetti esterni entrano abitualmente in stabilimenti, magazzini, piazzali e aree di carico/scarico anche quando il rapporto è qualificato come trasporto, fornitura o incarico occasionale. Se dall’interazione concreta delle attività nasce un rischio aggiuntivo, occorre verificare l’applicabilità degli obblighi di cooperazione e coordinamento e, ricorrendone i presupposti, predisporre o aggiornare il DUVRI con misure effettive e non meramente formali.

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