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Acconto per i contribuenti minimi il 1° Dicembre

F24Premessa – Il 30 novembre (che slitta al 1° dicembre) è previsto il versamento dell’acconto anche per i contribuenti minimi. I contribuenti che sia nel 2013 che nel 2014 hanno applicano il regime dei minimi devono provvedere al versamento del secondo acconto dell’imposta sostitutiva del 5% con le stesse modalità previste per l’Irpef.

Calcolo acconto –
Per i contribuenti minimi una delle questioni più complicate, legate all’adempimento dichiarativo, è la determinazione degli acconti. La metodologia di calcolo cambia a seconda del regime applicato nel 2013 e nel 2014. La particolarità deriva dall’evoluzione di tale regime agevolato, nel quale la riforma operata dal D.L. 98/2011 ha comportato l’abrogazione della disposizione che obbligava i soggetti entranti all’applicazione del metodo storico.

Contribuenti minimi nel 2013 e nel 2014
– Ciò significa che i soggetti che hanno applicato il “nuovo” regime dei minimi nel 2013 continuando ad applicarlo nel 2014, versano l’acconto dell’imposta sostitutiva del 5%, con le stesse modalità previste per l’Irpef. Per i contribuenti minimi la seconda/unica rata d’acconto 2014 deve, quindi, essere determinata applicando la misura del 100% a quanto indicato a rigo LM14 del mod. UNICO 2014 PF e sottraendo l’importo versato a titolo di prima rata.

Importi minimi – Si ricorda che nessun versamento è dovuto se nel rigo LM14 di Unico 2014 è stata evidenziata un’imposta pari a zero ovvero pari o inferiore a 51 euro, mentre se l’imposta è compresa tra 52 e 257 euro, l’acconto può essere interamente versato in unica soluzione entro il 1° dicembre; infine se l’imposta è pari o superiore a 258 euro il secondo acconto è dovuto nella misura del 60 per cento.

Uscita dai minimi – Si può presentare il caso del contribuente che nel 2013 ha applicato il regime dei minimi, ma che dal 2014 è uscito dal regime di vantaggio passando al regime degli ex minimi (o a quello ordinario) che prevede un’imposta ordinaria. Nessuna disciplina specifica è dettata con riferimento all’acconto dell’imposta sostitutiva o all’acconto Irpef eventualmente dovuti nel caso di fuoriuscita dal regime dei minimi (per obbligo o scelta del contribuente). Tra le diverse ipotesi si ritiene più opportuno che il contribuente versi l’acconto della sostitutiva, per poi scomputarla (in Unico 2015) dall’Irpef ordinaria.

Regime dei minimi dal 2014 – Per i soggetti che nel 2014 hanno iniziato l’attività adottando il regime dei nuovi minimi, non è previsto il versamento di acconti. In sostanza per i contribuenti che iniziano l’attività nel 2014 con contestuale adesione immediata al regime dei minimi non vi è alcun debito per la seconda rata dell’acconto, per il motivo che, non essendo presente un dato storico di riferimento dell’anno precedente, non vi è base di calcolo per il versamento della seconda rata di acconto.

FONTE: fiscal-focus.info

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