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Sicurezza: arriva il badge digitale di cantiere

Approvato dal Governo il decreto sicurezza lavoro. Previsti un sistema di tracciabilità e di monitoraggio digitale delle presenze in cantiere, un bonus per le azienda virtuose e un rafforzamento della patente a crediti

Nel Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2025 è stato approvato un nuovo decreto sulla sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro.

Annunciato dal Ministero del Lavoro già in giugno e frutto di un lungo confronto con le parti sociali, il provvedimento introduce un nuovo sistema elettronico di identificazione per tutti i lavoratori impegnati in appalti e subappalti nel settore pubblico e privato.

Si tratta di un’evoluzione del tesserino di cantiere previsto dall’art. 18 del D.Lgs. 81/2008, già ribattezzato badge di cantiere; la nuova norma, infatti, prevede che “le imprese che operano nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato, siano tenute a fornire ai propri dipendenti la suddetta tessera“, “ma dotata di un ologramma non riproducibile e utilizzata come badge recante gli elementi identificativi del dipendente.”

L’attuazione della disposizione, si spiega nella bozza, avverrà attraverso un decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il garante per la protezione dei dati personali e le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.

Badge digitale di cantiere: cos’è e come funziona

Il badge digitale di riconoscimento è uno strumento pensato per rafforzare la sicurezza e la trasparenza nel settore delle costruzioni attraverso la creazione di un sistema di tracciabilità e di monitoraggio digitale delle presenze nei cantieri collegato alla piattaforma SIISL (il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa). L’obiettivo è garantire controlli più efficaci sul rispetto delle norme di sicurezza e sulla regolarità contributiva dei dipendenti

Dotato di un codice univoco anti-contraffazione, consentirà di precompilare i dati identificativi dei lavoratori assunti tramite il SIISL, registrare in modo automatico le presenze all’interno dei cantieri e di identificare il percorso formativo del lavoratore in materia di sicurezza. Potrà contenere dati come informazioni personali, impresa di appartenenza, contratto collettivo nazionale applicato e orari di lavoro diventando un vero proprio passaporto della sicurezza.

Il sistema è già stato sperimentato con successo nei cantieri dell’area metropolitana di Roma Capitale e in quelli della ricostruzione post-sisma e in Emilia-Romagna.

Le altre novità del decreto sulla sicurezza sul lavoro

La bozza del provvedimento, nella versione presentata a luglio, contiene altre misure che incidono direttamente sulla sicurezza e la prevenzione degli infortuni:

  • revisione delle aliquote di oscillazione in bonus per andamento infortunistico (una sorta di bonus per premiare le aziende attente a salute e sicurezza);
  • inasprimento delle sanzioni legate alla patente a punti (con un importo massimo che può arrivare a 12.000 euro contro i 6.000 attuali);
  • attività di vigilanza dell’INAIL “mirata” nei confronti dei datori di lavoro che ricorrono allo strumento del subappalto (pubblico e privato);
  • rafforzamento della formazione per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza ed estensione dell’obbligo di aggiornamento periodico dei RLS anche alle imprese con meno di 15 dipendenti;
  • promozione dell’adozione di linee guida per l’identificazione, il tracciamento e l’analisi dei mancati infortuni (c.d. near miss) da parte delle imprese con più di quindici dipendenti;
  • aggiornamento, dal 1° gennaio 2026, delle tabelle di indennizzo del danno biologico, utilizzando l’importo dell’assegno sociale quale parametro per valutarne la congruità;
  • l’introduzione del fascicolo sociale e lavorativo del cittadino e la realizzazione della piattaforma digitale Siisl per contenere tutte le informazioni del lavoratore anche in materia di sicurezza (dai percorsi formativi certificati, compresa la formazione curriculare, al contratto di lavoro applicato);
  • l’aggiornamento delle linee applicative per la valutazione dello stress lavoro correlato, in vigore dal 2010, anche alla luce delle recenti evoluzioni nell’organizzazione del lavoro (smart working) e alla maggiore selettività per la formazione degli organismi paritetici;
  • campagna informativa di sensibilizzazione nelle scuole sui temi della prevenzione anti infortuni;
  • finanziamento di interventi di formazione aggiuntiva rispetto a quella obbligatoria, sempre in tema di prevenzione, che coinvolga le costruzioni, la logistica e i trasporti, anche attraverso l’impiego dei Fondi interprofessionali;
  • incentivi per l’adozione di modelli organizzativi e di sistemi di gestione per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro da parte delle Pmi;
  • integrazione nel D.Lgs. 81/2008 del tema della violenza e delle molestie sul lavoro;
  • stabilizzazione dell’assicurazione Inail per studenti in PCTO e personale docente, così da evitare interruzioni nella copertura assicurativa;
  • una nuova cornice normativa di riferimento per la definizione degli spazi confinati con rimando della disciplina a successivi decreti;
  • chiarimenti sulla formazione per il preposto alla sicurezza (dovrà essere svolta in presenza e non da remoto);
  • incentivi alle imprese che fanno uso dell’AI per elevare la sicurezza sul lavoro.

FONTE: “BibLus – biblus.acca.it

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