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Analisi sulla circolare del Dipartimento VVF n. 674 del 15 gennaio 2026 “Inquadramento delle attività di bar e di ristorazione rispetto ai locali di intrattenimento e pubblico spettacolo”

La Circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica – n. 674 del 15/01/2026 nasce per fornire indirizzi uniformi ai Comandi VVF sul corretto inquadramento, ai fini della prevenzione incendi, delle attività di bar e ristorazione rispetto ai locali di intrattenimento e pubblico spettacolo (con richiamo esplicito a discoteche e sale da ballo).

Il tema è operativo: evitare assimilazioni improprie che portino a richieste documentali o prescrizioni non coerenti, e, al contempo, presidiare correttamente i casi in cui l’intrattenimento diventa “prevalente” e quindi cambia la qualificazione dell’attività.

La Circolare n. 674/2026 non introduce “nuove regole”, ma svolge una funzione essenziale: stabilizza un’interpretazione uniforme e fornisce una griglia concreta per distinguere:

  • il pubblico esercizio (bar/ristorante) con intrattenimento accessorio, gestito tramite valutazione rischio incendio e corretta gestione antincendio;
  • il locale in cui l’intrattenimento diventa prevalente e modifica assetto e affollamento, con possibili ricadute su TULPSD.P.R. 151/2011 e regole tecniche di pubblico spettacolo.

La circolare dichiara come finalità quella di:

  • distinguere bar/ristoranti dalle attività di pubblico spettacolo e trattenimento;
  • richiamare il perimetro di assoggettabilità al D.P.R. 151/2011 (attività soggette / non soggette);
  • fornire indirizzi applicativi fondati su fonti vigenti e chiarimenti già emanati dalla Direzione Centrale.

Il passaggio più importante è il richiamo al chiarimento già reso con nota del 28/12/2011: bar e ristoranti non sono ricompresi nell’Allegato I del D.P.R. 151/2011 e quindi, in quanto tali, non sono attività soggette agli adempimenti del decreto.

Tuttavia: attenzione alle “attività a servizio” e ai contesti regolati da RTV/RT

La circolare ribadisce due eccezioni operative:

  1. se bar/ristoranti sono inseriti all’interno di attività disciplinate da specifiche regole tecniche, devono rispettarne le prescrizioni (perché diventano parte di un complesso regolato);
  2. restano soggette agli adempimenti le eventuali attività a servizio (es. impianti di produzione calore sopra determinate soglie), quando ricadono in voci dell’Allegato I.

Operativamente, il messaggio è: “bar/ristorante” come etichetta commerciale non basta; conta l’assetto impiantistico, l’inserimento in attività soggette e l’eventuale presenza di impianti/attività che di per sé ricadono nel 151/2011.


Quando si entra nell’ambito “pubblico spettacolo”

La circolare richiama gli articoli 68 e 80 del TULPS (R.D. 773/1931) per la verifica di agibilità dei locali destinati a spettacoli e trattenimenti pubblici.

Dal punto di vista prevenzione incendi, per i locali di pubblico spettacolo vengono richiamati:

  • il D.M. 19 agosto 1996 (regola tecnica tradizionale per locali di pubblico spettacolo);
  • il D.M. 22 novembre 2022 (RTV V.15 del Codice di prevenzione incendi, in vigore dal 1° gennaio 2023);
  • il D.P.R. 151/2011, attività n. 65, per locali di spettacolo e trattenimento oltre determinate soglie (capienza/superficie).

La circolare esplicita che discoteche e sale da ballo sono esempi tipici di attività in cui l’intrattenimento è prevalente, con elevato affollamento e permanenza prolungata del pubblico.


Musica dal vivo e karaoke: quando restano “accessori” non trasformano il bar/ristorante

Un passaggio estremamente pratico riguarda l’intrattenimento “leggero”:

  • il D.M. 19/08/1996 esclude dal proprio campo di applicazione i pubblici esercizi con strumenti musicali in assenza dell’aspetto danzante e di spettacolo, e quelli con karaoke o simili, a precise condizioni (assenza di sale appositamente allestite e capienza sala non oltre 100 persone).

La circolare chiarisce che, in tali casi, e più in generale quando musica dal vivo o accompagnamento musicale sono accessori e non prevalenti rispetto alla somministrazione, l’attività resta qualificabile come bar/ristorante.

Il “cambio di qualifica” quando l’intrattenimento diventa prevalente

Al contrario, se l’intrattenimento:

  • diventa prevalente, oppure
  • comporta una trasformazione funzionale del locale (assetti, impianti, layout, gestione affollamento),
    allora serve un riesame dell’inquadramento alla luce del TULPS e dei riflessi su D.P.R. 151/2011 e regole tecniche di pubblico spettacolo (D.M. 19/08/1996 o RTV V.15).

Questo è il cuore applicativo: non è la presenza “in sé” di musica a spostare il regime, ma la prevalenza e la trasformazione del profilo di rischio e di esercizio.


Se bar e ristoranti non hanno una RTV dedicata: come si imposta la sicurezza antincendio

La circolare ricorda che bar e ristoranti, in via generale, non sono disciplinati da una specifica regola tecnica di prevenzione incendi; perciò le misure si definiscono tramite valutazione del rischio incendio secondo il D.M. 3 settembre 2021 (criteri generali, misure per evitare l’insorgenza e limitarne le conseguenze, misure precauzionali di esercizio).

Vengono indicati i due percorsi:

  • Codice di prevenzione incendi (D.M. 3 agosto 2015 – RTO) con profilo di rischio e livelli di prestazione; oppure
  • “Minicodice” (allegato I al D.M. 3 settembre 2021) per luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, quando ne ricorrono i presupposti.

È anche chiarito che questa valutazione riguarda il rischio incendio e la gestione antincendio e non esaurisce la valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008.


DVR, valutazione incendio e piano di emergenza: la circolare mette ordine (lavoratori vs occupanti)

La parte più “di sistema” della circolare è il chiarimento sul rapporto tra:

  • DVR ex D.Lgs. 81/2008 (tutela dei lavoratori) e gestione della sicurezza antincendio e pianificazione di emergenza (tutela di tutte le persone presenti).

DVR: focus sui lavoratori, ma con impatti organizzativi legati al pubblico

Il DVR ha come oggetto la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e l’individuazione dei rischi professionali legati a organizzazione, mansioni e ambiente.Tuttavia, la circolare evidenzia che, quando rilevante, la presenza del pubblico può incidere su aspetti organizzativi (picchi di affollamento, modalità operative in presenza di clienti, interferenze/layout).

Antincendio ed emergenza: focus su tutti gli “occupanti”

Per la gestione antincendio, il riferimento è a tutte le persone presenti, indipendentemente dal ruolo.

In particolare, il D.M. 2 settembre 2021 richiede il piano di emergenza in tre casi, tra cui:

  • luoghi di lavoro aperti al pubblico con più di 50 persone contemporaneamente presenti, indipendentemente dal numero di lavoratori.

La circolare richiama inoltre chiarimenti del 2021 sulla novità: non conta solo il numero dei lavoratori, ma anche il numero complessivo degli occupanti e viene evidenziato il principio di inclusività e l’attenzione alle persone con esigenze speciali nella pianificazione dell’emergenza.

La sintesi “operativa” che la circolare consegna

La circolare formula una conseguenza diretta:

  1. nel DVR si valutano i rischi per i lavoratori, considerando gli effetti organizzativi della presenza del pubblico quando rilevanti;
  2. nella valutazione del rischio incendio e nella pianificazione dell’emergenza, si considerano tutti gli occupanti, con attenzione alle esigenze speciali.

Addetti antincendio: non solo estintori, ma governo dell’esercizio e degli occupanti

La circolare richiama il ruolo degli addetti al servizio antincendio: la loro designazione, formazione e presenza numerica devono risultare coerenti con la pianificazione di emergenza e lo scenario di incendio dell’attività.

Viene sottolineato che non svolgono solo funzioni operative sui presidi, ma concorrono:

  • alle condizioni di esercizio in sicurezza,
  • alla gestione dell’emergenza,
  • alla salvaguardia degli occupanti,
  • e ad un’azione preventiva verso comportamenti a rischio degli avventori (ad esempio fiamme libere, violazioni del divieto di fumo) che possono incidere sull’innesco e sull’evoluzione dell’incendio.

Questo passaggio è particolarmente utile nei contesti reali (serate con eventi, picchi di presenze, aree fumatori improprie, uso di candele, ecc.): la sicurezza antincendio è anche “gestione” e non soltanto impianti.


Impatti pratici per titolari, tecnici e consulenti: cosa cambiare (o verificare) subito

Di seguito una lettura operativa coerente con gli indirizzi della circolare:

A) Se l’attività è “bar/ristorante” con musica/animazione leggera

  • Verificare che l’intrattenimento resti accessorio e non prevalente.
  • Evitare “allestimenti” che facciano emergere un uso da spettacolo (sale dedicate, palco fisso, luci/impianti tipici da show, gestione tipo discoteca).
  • Impostare la sicurezza antincendio tramite valutazione rischio incendio (Codice o Minicodice, se applicabile).

B) Se cresce l’intrattenimento (dj set, pista, eventi ricorrenti, layout “da ballo”)

  • Riesaminare l’inquadramento ai sensi di TULPS e verificare se si configura locale di trattenimento/pubblico spettacolo.
  • Valutare la ricaduta su D.P.R. 151/2011 e sulle regole tecniche (D.M. 19/08/1996 o RTV V.15).

C) Piano di emergenza: attenzione al criterio “occupanti”

  • Anche con pochi lavoratori, se è un luogo aperto al pubblico con più di 50 presenze contemporanee, il piano di emergenza va considerato secondo la disciplina richiamata.
  • Inserire procedure che tengano conto di persone con esigenze speciali, in linea con l’approccio inclusivo richiamato.
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